Da metropoli.repubblica.it
Entrerà in vigore il 2 ottobre prossimo il decreto legislativo 154, che contiene alcune novità per gli studenti stranieri. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 settembre, consente ad esempio agli universitari di ottenere il rinnovo del permesso anche se cambiano corso di laurea. Viene poi introdotta la possibilità, per gli studenti extra Ue, di spostarsi senza visto all'interno dell'Unione europea. E viene consentito l'ingresso in Italia per partecipare a programmi di volontariato.
Roma, 18 settembre 2007 - stato pubblicato ieri, 17 settembre, sulla Gazzetta ufficiale, ed entrerà in vigore il 2 ottobre prossimo, un decreto legislativo contiene alcune norme relative agli studenti extra Ue. Il decreto 154 del 10 agosto scorso è stato varato dal governo per dare attuazione alla direttiva europea 2004/114/CE sulle “condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato”. Il decreto 154 introduce alcune importanti modifiche al testo unico sull'immigrazione. La prima, all'articolo 39, consentirà agli studenti universitari di rinnovare il permesso di soggiorno anche se cambiano il corso di laurea iniziale, salvo autorizzazione dell'università.
Con la seconda si prevede che lo studente straniero che ha un permesso di soggiorno per studio rilasciato da un altro Paese Ue (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), perché iscritto a un corso universitario o a un istituto d'insegnamento superiore, possa entrare in Italia per proseguire gli studi o per completarli (per periodi superiori a tre mesi), senza bisogno di chiedere il visto di ingresso. Potrà farlo se dimostra di essere in possesso dei requisiti generali di reddito e alloggio.
Inoltre dovrà essere inserito nell'ambito di un programma di scambio culturale, comunitario o bilaterale con il suo Paese d'origine, oppure deve aver soggiornato per motivi di studio in un altro Paese Ue per almeno due anni. Infine dovrà allegare alla la richiesta di permesso di soggiorno la documentazione (rilasciata dalle autorità accademiche dell'altro Paese Ue in cui ha studiato) per dimostrare la continuità fra i due percorsi di studio.
Il decreto introduce inoltre nel Testo unico sull'immigrazione il nuovo articolo 39-bis che riguarda il soggiorno di studenti, scambio di alunni, e tirocinio professionale. Si tratta in realtà di una serie di possibilità già previste dal regolamento di attuazione. In particolare è consentito l'ingresso e il soggiorno di stranieri maggiorenni per frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, e per frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi non retribuiti nell'ambito del contingente annuale.
Per quanto riguarda i minori, sono ammessi per studio gli stranieri di età non inferiore a quindici anni, in presenza di adeguate forme di tutela, ed i minori di almeno 14 che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal ministero degli Esteri, dal ministero della Pubblica istruzione, dal ministero dell'Università e della ricerca o dal ministero per i Beni culturali.
Il decreto prevede poi una nuova possibilità d'ingresso in Italia per partecipare a programmi di volontariato secondo un tetto che sarà fissato ogni anno con un decreto congiunto dei ministeri degli Esteri e della Solidarietà sociale. l Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.
Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli altri tre decreti legislativi varati alla fine di luglio dal Consiglio dei ministri, che riguardano rispettivamente l'ingresso dei ricercatori, la definizione dello status di rifugiato e le procedure per ottenerlo. Il testo dei decreti approvati dal governo è disponibile sul sito del ministero dell'Interno.