Ultimi dati del Ministero dell’Interno e nuove modifiche introdotte.
16 maggio 2007
a cura dell’ Avv. Marco Paggi
Trattiamo alcune informazioni emerse da un incontro svoltosi il 4 e 7 maggio
scorsi presso il Ministero dell’Interno, in relazione alle procedure di
rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno con il noto sistema postale.
Dall’esito di questi incontri si ricava che il Ministero dell’Interno e Poste
italiane hanno cercato di correggere alcune storture del sistema ma siamo ancora
ben lontani dal raggiungere i risultati prefissati, ossia dal garantire una
funzionalità decorosa al sistema postale. A riguardo basta dire che a fronte di
560.000 domande presentate (dato aggiornato al 3 maggio quindi
significativo), i permessi di soggiorno elettronici in corso di
lavorazione a tutt’oggi risulterebbero appena 34.381,
di questi meno di 10.000 sarebbero consegnabili e circa 13.000
sarebbero già stati inviati alle questure quindi resi effettivamente
consegnabili, ovvero il 2,3 % circa del totale!!
La differenza tra il numero di domande lavorate e il numero di domande
presentate è talmente vistoso che si commenta da solo. E’ giusto considerare che
nel totale delle domande presentate ci sono anche quelle dei nuovi cittadini
dell’Unione Europea (romeni e bulgari) che dal 1 gennaio 2007
non hanno più necessità di richiedere la carta di soggiorno, tuttavia questa
presenza incide sul totale il 12% circa. Anche volendo depurare dalle 560.000
domande giacenti l’incidenza dei cittadini comunitari, il numero di domande
giacenti rimane enorme rispetto a quello delle domande concretamente lavorate,
cioè prossime al rilascio del permesso di soggiorno elettronico.
Le domande incomplete o irregolari
Per quanto riguarda gli altri problemi legati alla gestione del sistema postale,
il numero di pratiche anomale (che secondo una prima stima
a febbraio era all’incirca il 65%) ora si attesterebbe intorno al 45% del
totale. In altre parole, non è che le domande presentate “si siano sistemate da
sole” ma verosimilmente Poste Italiane, in concorso con il Ministero
dell’Interno, ha applicato dei criteri di verifica più elastici (rispetto alla
rigidità e ai controsensi prodotti dal softhware in uso) e più rispondenti alla
normativa, correggendo quindi almeno in parte le storture connesse
all’impostazione del sistema, soprattutto quelle della modulistica. Dunque,
attualmente la percentuale di domande irregolari sarebbe solo - si fa per dire -
del 45% !
Le domande lavorate dai patronati
La percentuale di domande transitate attraverso gli enti di patronato (sia delle
organizzazioni sindacali ma anche datoriali), trattate con il sistema di
pre-caricamento attraverso il software messo a disposizione, ammonterebbe
circa solo al 34%. E’ un dato in qualche misura preoccupante perché non c’è un
motivo plausibile per cui la maggioranza degli interessati abbia preferito
inoltrare la domanda andando agli uffici postali (compilando direttamente il
modulo cartaceo), anziché avvalersi dell’assistenza dei patronati, inviando la
domanda telematicamente. Forse, questo dato, si può spiegare considerando che
spesso, molti uffici di patronato, a causa proprio del sistema informatico
spesso in stallo ma anche dei campi obbligatori di compilazione che impediscono
per la loro strutturazione di completare la pratica su base informatica,
forniscono assistenza direttamente compilando il modulo cartaceo. Quindi è
verosimile considerare che la percentuale di pratiche per le quali c’è stata
l’effettiva assistenza degli enti di patronato sia comunque superiore di gran
lunga al 34%.
Le convocazioni
Per quanto riguarda l’andamento delle convocazioni presso le questure, Poste
Italiane ha finalmente corretto le anomalie vistose del software, che essendo “
intelligente” utilizzava un sistema datario all’americana, per esempio
invertendo il mese con il giorno, senza tenere conto delle festività, dei
sabati, del santo patrono, ecc. Ecco che, apportate delle correzioni di minimo
buonsenso a un sistema che era stato mal strutturato, pare che circa
140.000 richiedenti siano stati convocati per i necessari rilievi
foto-dattiloscopici, cioè la rilevazione delle
impronte digitali.
La convocazione in questura avviene una volta arrivata la pratica, la cui
lavorazione prosegue eventualmente con la richiesta di altra documentazione
mancante, dopodiché si dovrebbe passare alla cosiddetta decretazione ovverosia
al provvedimento favorevole al rilascio del permesso di soggiorno o, nei casi
sventurati, al suo rifiuto; quindi viene ordinata la stampa del PSE, permesso di
soggiorno elettronico, al Poligrafico dello Stato, con ulteriori tempi di
attesa…
Accesso al sito www.portaleimmigrazione.it
Gli interessati, utilizzando la propria password e il proprio codice, potranno
accedere al portale e verificare direttamente quali sarebbero, secondo
l’Amministrazione, i documenti mancanti, sempre che la pratica sia giunta ad uno
stadio di lavorazione tale da consentirlo. Questo è possibile solo da pochi
giorni.
Ma nel portale non si da indicazione su come inoltrare i documenti
mancanti per il perfezionamento della pratica. Informalmente, sia dal
Ministero dell’Interno (che non ha ancora una posizione ufficiale) sia dalle
questure, si fa capire che i documenti mancanti non dovranno essere spediti
attraverso il sistema postale - anche perché rischiano di perdersi per strada ma
soprattutto perché non è stata immaginata nemmeno una procedura per la loro
acquisizione - ma consegnati direttamente alla questura, o in occasione della
stessa data di convocazione o addirittura prima.
Aggiornamento delle domande, documentazione da integrare
E’ un altro aspetto molto importante per la definizione delle pratiche.
L’aggiornamento delle domande avviene nel caso in cui – durante il lungo tempo
di attesa per la definizione della pratica - venissero a mutare le condizioni
dei richiedenti.
Esempio pratico – Un lavoratore immigrato chiede il rilascio di un
permesso di soggiorno per attesa occupazione ma nel frattempo trova lavoro.
Un’occupazione che può ricoprire legalmente visto che durante la fase di rinnovo
del permesso di soggiorno è possibile lavorare in regola, quindi si dovrebbe non
solo ammettere ma anche regolamentare la modalità di integrazione della
domanda, ovvero la conversione della stessa. La conseguenza pratica non
è di poco conto. Infatti, un lavoratore migrante che chiede il permesso per
attesa occupazione potrà ottenere, quando lo otterrà, un permesso al massimo
della durata di sei mesi, quindi vedere come prossimo, se non addirittura
immediato, il nuovo adempimento relativo alla richiesta di ulteriore rinnovo del
permesso di soggiorno. Niente di più facile, d’altra parte, che nel momento in
cui sarà pronto il permesso per attesa occupazione di sei mesi, il tempo messo a
disposizione, quindi la durata del permesso di soggiorno, sia già venuto a
scadenza, vista la scandalosa durata di queste procedure di rinnovo.
Ecco che allora il minimo del buonsenso sarebbe consentire, a chi a suo tempo ha
inoltrato la domanda di permesso per attesa occupazione e ha trovato un lavoro,
di integrare la domanda chiedendo che venga presa in considerazione non più per
il rilascio di un permesso di soli sei mesi (o anche di minor durata, se si
considera che nella prassi viene detratto il tempo di disoccupazione trascorso
prima della scadenza del permesso di cui si chiede il rinnovo) bensì, se c’è una
documentata occupazione regolare, per il rilascio di un permesso di soggiorno
per lavoro di più lunga durata. La documentazione necessaria per dimostrare che
nel frattempo è stata trovata un’occupazione dovrebbe essere possibile
presentarla direttamente alla questura, perchè non esiste una
procedura postale per l’integrazione della domanda. Quindi altro non si può
pensare che nella pratica sia consentita questa modalità di integrazione e che
vi sia la possibilità di convertire la domanda. D’altronde, la giurisprudenza
amministrativa è ormai costante nel ritenere che l’Amministrazione debba
prendere utilmente in considerazione anche le circostanze sopravvenute dopo
l’inoltro della domanda di rinnovo e prima della relativa decisione sulla
stessa, quindi dal punto di vista giuridico la formale domanda di rinnovo per un
motivo diverso –supportata da idonea documentazione- dovrebbe essere senz’altro
ammessa.
Le modifiche dei moduli in fase di pre-caricamento della domanda
tramite internet
Il sistema applicativo, ovverosia la griglia informatica che viene utilizzata
per il pre-caricamento delle pratica degli enti di patronato, ha poi trovato
alcuni correttivi. Alcuni dei principali problemi relativi ai campi di
compilazione obbligatoria - indicazioni che se mancanti comportavano il
blocco della pratica - sono stati risolti (alla buon’ora !):
- il modulo 209/2 predisposto per la richiesta di carta di soggiorno
per i familiari di cittadini comunitari
ora è esente dal bollo quindi dal modulo è prevista l’eliminazione
dello spazio relativo alla marca da bollo di 14,62 €. , fermo restando ch’egli
interessati potranno sepre optare per l’inoltro della domanda direttamente alla
questura;
- per il permesso di soggiorno per attesa occupazione
non è più necessaria l’indicazione del reddito attuale; per l’esattezza, la
casella rimane ma se anche l’interessato non indica nessun reddito nel modulo,
la pratica può partire lo stesso quindi il patronato può comunque caricarla e
rilasciare la relativa stampata, mentre rimane invece come campo obbligatorio
l’indicazione dell’iscrizione al Centro per l’Impiego;
- per l’idoneità dell’alloggio è stato eliminato il
campo obbligatorio di compilazione in sede di richiesta di carta di soggiorno;
in altre parole, ad una persona che ha già maturato il diritto di avere la carta
di soggiorno, chiedere ancora l’idoneità dell’alloggio legata al contratto di
soggiorno è un controsenso, proprio perché nel momento in cui ci sono i
requisiti per ottenerla il lavoratore immigrato è sollevato dal rituale del
contratto di soggiorno e dalla connessa verifica sulla disponibilità di un
alloggio idoneo.
Rimangono altre questioni importanti da risolvere
Restano altre questioni interpretative sulle quali il Ministero dell’Interno non
ha ancora preso una posizione.
. I soci lavoratori - Molte questure hanno dato indicazione a
chi lavora presso cooperative, quindi è socio lavoratore, di richiedere non il
permesso di soggiorno per lavoro subordinato bensì il permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. Si tratta di un’indicazione sbagliata, non conforme a quanto
stabilisce la legge
142/2001 in materia di rapporto di lavoro tra i soci e le cooperative.
Questa legge prevede che, oltre all’adesione alla cooperativa in qualità di
socio, il rapporto di lavoro debba essere necessariamente regolato da uno
specifico contratto di lavoro. Soprattutto prevede che questo
contratto, se comporta una prestazione lavorativa che ha tutte le
caratteristiche del lavoro dipendente, debba essere proprio un contratto di
lavoro subordinato. Non c’è quindi alcun motivo per cui il socio di una
cooperativa che, nella quasi totalità dei casi, dovrebbe avere rispetto
all’attività che svolge un contratto di lavoro subordinato, debba essere
classificato formalmente come un lavoratore autonomo. Egli è un lavoratore
subordinato.
. I soggiornanti di lungo periodo - Un altro aspetto da
chiarire riguarda la vecchia carta di soggiorno per gli extracomunitari (che ora
si chiama permesso CE per soggiornanti lungo periodo) e l’applicazione del
decreto legislativo n. 3 del 2007, ovvero la valutazione sulla anzianità
di residenza di cinque anni. Si discute se i cinque anni di residenza
debbano essere chiesti come requisito solo al così detto capofamiglia o se debba
essere verificata anche una corrispondente anzianità di soggiorno di minimo
cinque anni per tutti i familiari a carico. Anche su questo aspetto che sembra
in realtà regolato abbastanza chiaramente dalla legge, il Ministero dell’Interno
conserva dei dubbi.
. La tessera sanitaria - Per l’accesso e soprattutto la
conservazione dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con il
conseguente rilascio della tessera sanitaria, durante il lungo periodo di attesa
per il rinnovo del permesso di soggiorno, continuano ad esserci problemi. Di
fatto, i dubbi sulla legittimazione ad ottenere e/o mantenere l’iscrizione al
SSN durante la fase di rinnovo sono del tutto infondati, poiché la direttiva del
Ministro dell’Interno del 5 agosto scorso dovrebbe avere fugato ogni incertezza;
sembrano più una scusa per alleggerire i bilanci delle USL.
Le questioni che rimangono aperte non sono poche e soprattutto le soluzioni finora portate, per quanto significative, sono sicuramente parziali rispetto al complesso dei problemi rappresentati di gravità sin troppo evidente