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Immigrazione

RIFORMA IMMIGRAZIONE

Distacco lento dalla Bossi-Fini

Con il ddl di riforma, cambio di rotta sui meccanismi d’ingresso per motivi di lavoro.
Sopravvivono le quote

(il Sole 24 ore, 30/04/07) - Nel disegno di legge di riforma della disciplina dell’immigrazione varato lo scorso 24 aprile dal Consiglio dei Ministri, emerge netta una volontà di rottura rispetto alla linea seguita con la cosiddetta Bossi-Fini, fin dal 2002. L’obiettivo dichiarato andrà in porto lentamente:  “promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro di cittadini stranieri”.

Domanda e offerta

La Legge Bossi-Fini ha reso più difficile l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro immigrato, imponendo che esso avvenisse prima dell’ingresso dello straniero nel nostro territorio. Una condizione questa spesso pressochè impossibile da rispettare, perchè difficilmente si assume qualcuno senza conoscerlo di persona. Di conseguenza abbiamo assistito al proliferare di ingressi per ricerca di lavoro camuffati da ingressi turistici o addirittura irregolari, seguiti poi dal tentativo di mettersi in regola con qualche espediente, quasi sempre nell’ambito del decreto annuale di programmazione dei flussi, solo in teoria riservato a chi sta ancora all’estero, ma in realtà inflazionato da richieste di sanatoria mascherata per chi è già in Italia e lavora in nero. Nel disegno di legge delega si prevede ora che all’ingresso, avendo già un lavoro, si affianchi la possibilità di ingresso per ricerca di lavoro. A riguardo vengono previsti due limiti. Anzitutto, l’ingresso dovrebbe avvenire comunque nell’ambito di specifiche quote. Inoltre, l’ingresso dovrebbe essere assistito da garanzie circa la disponibilità di risorse adeguate al periodo di permanenza in Italia per “ricerca di occupazione”.

Due possibilità

1) Lo straniero offre egli stesso tali garanzie (autosponsorizzazione);

2) Lo straniero trova un garante che potrebbe essere un ente (ad esempio un Comune o un’associazione imprenditoriale o un istituto di patronato) o una persona fisica. In quest’ultimo caso, per altro, vi sarebbero limiti ulteriori:

3) il garante dovrebbe essere un italiano o un cittadino di altro Paese dell’Unione europea o comunque titolare di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia “carta di soggiorno”);

4) il garante potrebbe garantire solo un ingresso l’anno e, ove non sia la prima volta che si propone come tale, dovrebbe dimostrare l’avvenuto inserimento lavorativo (o il rimpatrio) dello straniero precedentemente garantito. Con una più razionale disciplina dell’ingresso, dovrebbe risultare meno appetibile il ricorso a canali illegali.

Contrasto agli irregolari

Su questo essenzialmente sembra puntare il legislatore per quel che rigaurda l’azione di contrasto rispetto all’ingresso e il soggiorno irregolare laddove invece con la Bossi-Fini il legislatore aveva deciso di puntare essenzialmente sulle sanzioni e in particolare sull’espulsione coattiva configurata come sanzione standard per i clandestini e di fatto agevolmente applicabile anche agli irregolari in genere. Nel progetto di riforma si prevede invece un ridimensionamento del ruolo dell’espulsione coattiva e, correlativamente, del ruolo dei Centri di Permanenza Temporanea, parlandosi in alternativa della “necessità di rimodulare le scelte sanzionatorie in termini di gradualità, in relazione alla gravità degli illeciti”. In concreto questo dovrebbe significare una applicazione della sanzione dell’espulsione coattiva, con eventuale previo trattenimento nei CPT, solo nei casi più gravi di clandestinità. Del resto in questi anni il meccanismo dell’espulsione coattiva si è rivelato inidoneo a far fronte al complesso delle situazioni di soggiorno irregolare riscontrate dalle autorità di pubblica sicurezza. Un altro punto dove emerge una netta contrapposizione rispetto alla linea seguita con la legge Bossi-Fini, è quello della durata dei permessi di soggiorno.

Ennio Codini, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Università Cattolica di Milano

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