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Immigrazione

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Regolarizzazione: che succede a chi perde il lavoro prima della firma del contratto di soggiorno

Roma, 12 gennaio 2009 – Con la circolare emessa in data di ieri, il Viminale ha inteso chiarire come procedere in materia di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel caso di cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione, quando il  rapporto di lavoro si è interrotto prima della firma del contratto di soggiorno.

Richiamando la circolare del 7 dicembre 2009, il ministero ha ulteriormente affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà avere luogo, solo in determinati casi e a determinate condizioni.

Per prima cosa il datore di lavoro e  il lavoratore  dovranno presentarsi insieme il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, dovranno  formalizzare la rinuncia  al rapporto di  lavoro e  indicare i motivi per cui non si vuole proseguire il rapporto di lavoro. Contestualmente verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. 

Il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali all’Inps  per la durata effettiva del rapporto di lavoro Tutti i i reati e  gli illeciti   amministrativi solo dopo aver adempiuto a questi adempimenti  potranno considerarsi estinti.I  lavoratori che seguono  questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dovranno allegare all’istanza  di rilascio permesso  di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione . 

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Circolare n. 8392 del 28 dicembre 2009 Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Legge 3 agosto 2009 n. 102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro

Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Oggetto: Legge 3 agosto 2009 n. 102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro.

Per opportuna informazione, si trasmette copia della circolare n. 7950 del 7.12/2009, con la quale il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha impartito ulteriori istruzioni agli Uffici dipendenti per la gestione della pratiche di emersione nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa ancora prima del completamento della procedura di emersione.

Per quanto concerne gli aspetti di specifica competenza, si ribadisce che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà avere luogo, come stabilito, solo ove siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla legge di emersione.

A tal fine, i lavoratori stranieri in regola allegheranno all’istanza di rilascio del titolo di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente a conclusione della procedura di emersione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

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