Roma, 12 gennaio 2009 – Con la circolare emessa in data di ieri, il Viminale ha inteso chiarire come procedere in materia di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel caso di cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione, quando il rapporto di lavoro si è interrotto prima della firma del contratto di soggiorno.
Richiamando la circolare del 7 dicembre 2009, il ministero ha ulteriormente affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà avere luogo, solo in determinati casi e a determinate condizioni.
Per prima cosa il datore di lavoro e il lavoratore dovranno presentarsi insieme il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, dovranno formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro e indicare i motivi per cui non si vuole proseguire il rapporto di lavoro. Contestualmente verrà sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali e assistenziali all’Inps per la durata effettiva del rapporto di lavoro Tutti i i reati e gli illeciti amministrativi solo dopo aver adempiuto a questi adempimenti potranno considerarsi estinti.I lavoratori che seguono questo iter potranno così richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e dovranno allegare all’istanza di rilascio permesso di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione .
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Legge 3 agosto 2009 n. 102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro
Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere
Oggetto: Legge 3 agosto 2009 n. 102. Procedure di emersione
dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell’attività di
assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro.
Per opportuna informazione, si trasmette copia della circolare n. 7950 del 7.12/2009, con la quale il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha impartito ulteriori istruzioni agli Uffici dipendenti per la gestione della pratiche di emersione nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa ancora prima del completamento della procedura di emersione.
Per quanto concerne gli aspetti di specifica competenza, si ribadisce che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà avere luogo, come stabilito, solo ove siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalla legge di emersione.
A tal fine, i lavoratori stranieri in regola allegheranno all’istanza di rilascio del titolo di soggiorno copia dell’apposito mod. 209 compilato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione competente a conclusione della procedura di emersione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi