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DIRETTIVA
2000/43/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 GIUGNO 2000,
CHE ATTUA IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO
FRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA
E DALL'ORIGINE ETNICA
Gazzetta
ufficiale n. L 180 del 19/07/2000
pag. 0022 - 0026
Testo:Direttiva 2000/43/CE
del Consiglio
del 29 giugno 2000
che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
visto il parere del Comitato delle regioni(4),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo
di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
(2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,
l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di
diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe
rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
(3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di
tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto
universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla
Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi
rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici,
sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati
membri sono firmatari.
(4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra
cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì importante
riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi,
rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle
transazioni operate in tale contesto.
(5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta
contro il razzismo nell'Unione europea.
(6) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare
l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza"
nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.
(7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tempere il 15 e 16 ottobre 1999 ha
invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione
dell'articolo 13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il
razzismo e la xenofobia.
(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati
dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono
la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più
attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di
politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi
quali le minoranze etniche.
(9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in
particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di
protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della
vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono
anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in
direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una
comunicazione intitolata "Contro il razzismo, la xenofobia e
l'antisemitismo".
(11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune
(96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e
la xenofobia(5) in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare
un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati
sui comportamenti razzisti o xenofobi.
(12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti
che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla
razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta
contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica
dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro
dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione
sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le
prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
(13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o
l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe
pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di
discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini
dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate
sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che
disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il
loro accesso all'occupazione e all'impiego.
(14) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a
prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe
mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad
eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e
donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose
discriminazioni.
(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare
che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che
spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità
competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme
possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia
stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
(16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la
discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati
membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive
tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone
giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine
etnica dei loro membri.
(17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il
mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli
svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od
origine etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle
persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di
speciali necessità delle stesse.
(18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può
essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o
all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità è legittima
e il requisito è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati
nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.
(19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine
etnica dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine
di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle
associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il
potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli
Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme
procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.
(20) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata
protezione giuridica in difesa delle vittime.
(21) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate
quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva
applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della
prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta
discriminazione sia dimostrata.
(22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia
di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro
organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono
pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali
spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
(23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti
sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro
varie forme di discriminazione.
(24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o
l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno
Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i
problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza
concreta alle vittime.
(25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli
Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli.
L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da
giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in
ciascuno Stato membro.
(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli
obblighi risultanti dalla presente direttiva.
(27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di
applicazione di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare
alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in
atto la presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri devono
prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in
qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.
(28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati
all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta
a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione
in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e
dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello
comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è
necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle
discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di
rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di
trattamento.
Articolo 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di
trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od
origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di
una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari.
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una
discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per
motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il
concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e
prassi nazionali degli Stati membri.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine
etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva
si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore
privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia
indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a
tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi
i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni
di licenziamento e la retribuzione;
d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o
di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri
esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate
da tali organizzazioni;
e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza
sanitaria;
f) alle prestazioni sociali;
g) all'istruzione;
h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso
l'alloggio.
2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento
basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le
condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi
terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi
trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi
terzi o degli apolidi interessati.
Articolo 4
Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività
lavorativa
In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono
stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica
correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca
discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per
il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca
un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività
lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito
proporzionato.
Articolo 5
Azione positiva
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio
della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o
adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi
connessi con una determinata razza o origine etnica.
Articolo 6
Requisiti minimi
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda
il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli
di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso
costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la
discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di
applicazione della presente direttiva.
CAPO II
MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo 7
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si
ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti
del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo
la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a
procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono
opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli
obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o
altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle
rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a
garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate,
il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per
conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo
consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative
ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità
di trattamento.
Articolo 8
Onere della prova
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro
sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che
si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del
principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale
o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che
vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte
convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della
parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri
di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti
attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai
procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare
sui fatti.
Articolo 9
Protezione delle vittime
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le
disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o
conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta
a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Articolo 10
Diffusione delle informazioni
Gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù
della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in
vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con
qualsiasi mezzo appropriato, in tutto il loro territorio.
Articolo 11
Dialogo sociale
1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali,
prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti
sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento,
fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di
lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi
di esperienze e di buone pratiche.
2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli
Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la
loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino
regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che
rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi
devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e
dalle relative misure nazionali di attuazione.
Articolo 12
Dialogo con le organizzazioni non governative
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli
Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni
non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi
nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro
la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica.
CAPO III
ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
Articolo 13
1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più
organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le
persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica.
Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a
livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia
dei diritti individuali.
2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi
rientrino:
- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare
seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione,
fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni,
organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 7,
paragrafo 2,
- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di
raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Conformità alla direttiva
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di
trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro
individuali, nei regolamenti interni delle aziende, nelle regole che
disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e in quelle che
disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di
effetto, oppure siano modificate.
Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva
e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le
sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le
relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e provvedono
poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.
Articolo 15
Attuazione
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
19 luglio 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta
congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per
quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti
collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, al più
tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano mediante
accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri
devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in
qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 17
Relazione
1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati
membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per
consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e
al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri
dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché
delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non
governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di
genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto
delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle
informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte
volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Arcanjo
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Parere espresso il 18 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso il 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) Parere espresso il 31 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5. |