UIL: Immigrazione
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IMMIGRAZIONE

Decreto Flussi 2006 - Importo minimo da pagare all’atto
dell’assunzione di un lavoratore domestico.
Da una nota dell’ITAL

Roma, 9 marzo 2006 - In una circolare diffusa ieri dall’Ital si fa riferimento ad un’informazione molto importante contenuta nella circolare applicativa diffusa ieri dal Ministero del Welfare (la n. 7 del 7 marzo 2006), e cioè:  le disposizioni impartite concernenti l’assunzione di lavoratori per l’assistenza alla persona od al lavoro domestico relativamente alla capacità economica del lavoratore. Nel testo viene precisato che la retribuzione minima da garantire al lavoratore non deve essere inferiore all’importo minimo dell’assegno sociale pari, per l’anno 2006, a € 381,76.

 Tale importo minimo deve essere preso solo come parametro indicativo per il calcolo della congruità economica del datore di lavoro, sviluppato per 13 mensilità e comprensivo degli oneri contributivi previsti, moltiplicando tale importo per il doppio.

Ricordiamo che la verifica della capacità economica non è richiesta nel caso datori di lavoro affetti da gravi patologie od handicap che limitino la propria autosufficienza e che vogliano assumere un lavoratore addetto alla cura della propria persona.

Fermo restando che l’opera di assistenza e consulenza che i nostri uffici stanno svolgendo nella compilazione dei kit relativi al nulla osta al primo ingresso esula dai compiti formalmente assegnatici dal Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero dell’Interno, tale opera deve ovviamente trovare il suo limite negli aspetti riguardanti la libera contrattazione tra le parti, segnatamente quelle relative ai livelli contrattuali e retributivi.

In aggiunta a ciò, a parere di chi vi scrive, il minimo retributivo, sopra citato, previsto dal Regolamento di attuazione della legge di modifica Bossi – Fini (DPR 334/2004), è logicamente riferito all’orario minimo previsto di 20 h settimanali.

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