Per i figli di stranieri nati in Italia sarà piu' semplice vedersi riconoscere la cittadinanza al compimento dei 18 anni di eta'. Lo prevede una circolare del Viminale
Roma, 9 novembre 2007 - Per i figli degli immigrati si aprono di più le porte della cittadinanza italiana. La novità riguarda i ragazzi nati in Italia e ancora minorenni e quelli che sono appena diventati maggiorenni. Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la loro permanenza nel Paese anche se la loro iscrizione anagrafica è avvenuta in ritardo. Lo prevede la circolare 22 del 2007 (datata 7 novembre) del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, che ha individuato un canale di interpretazione meno restrittivo per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia i quali, una volta divenuti maggiorenni, chiedano l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti.
Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisiti per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza. Molti Comuni hanno tuttavia segnalato al ministero che diversi genitori stranieri, anche se legalmente presenti nello Stato al momento della nascita del bambino, non avevano provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o alla immediata iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore “potrà considerarsi non pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana”, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, eccetera).
Resta il fatto che l'iscrizione dovrà essere “ragionevolmente collegabile” al momento della nascita, e questa dovrà esser stata denunciata in Comune da almeno uno dei genitori, legalmente residente.
Anche per eventuali periodi di interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà “rimediare” presentando documentazione che attesti comunque la sua presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).
La nota del ministero dell'Interno dà certo più speranze ai minorenni o a chi ha compiuto da poco i 18 anni di raggiungere il traguardo della cittadinanza italiana. Ma restano tagliati ancora fuori i figli di immigrati nati in Italia più di 19 anni fa: agli sventurati che non hanno potuto approfittare in passato del canale specifico per superare la maledizione di essere “italiani col permesso di soggiorno” non resta che aspettare la riforma della legge n. 91 del 1992. Riforma che tarda ad arrivare e risulta ancora ferma in commissione Affari costituzionali della Camera, in attesa della copertura che dovrebbe venire assicurata dalla legge finanziaria.
Scarica la circolare n. 22/07 del 7 novembre 2007
Approvati i decreti legislativi che introducono novità su qualifiche e procedure. Ferrero: "Ne verificheremo la fattibilità"
(Stranieri in Italia) Roma, 12 novembre 2007 – Lo scorso venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi, predisposti dal ministero dell'Interno, che recepiscono altrettante direttive comunitarie in materia di asilo. La prima (2004/83/CE) riguarda le "Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta", la seconda (2005/85/CE) le "Norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".
I decreti permetteranno all'Italia di uniformare la propria normativa in materia a quella europea. Ad esempio, saranno meglio definiti i criteri della cosiddetta "protezione sussidiaria", legata a eventuali gravi conseguenze del rimpatrio del richiedente asilo. Ad oggi comunque a tale forma di protezione si ispira la procedura che, pur non riconoscendo lo stato di rifugiato, concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il testo che recepisce la prima direttiva risolve alcuni dubbi interpretativi come quello legato all'attribuzione della protezione internazionale anche nel caso in cui il rischio di persecuzione o danno grave sia sorto successivamente alla partenza del richiedente asilo dal paese di origine. Inoltre il permesso dei rifugiato avrà cinque anni di validità e sarà rinnovabile, quello per la protezione sussidiaria durerà invece tre anni, anche in questo caso sarà possibile il rinnovo ma previa verifica delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Tra le innovazioni introdotte dal recepimento della seconda direttiva, c'è la previsione in via generale della possibilità di restare in Italia per chi ha presentato un ricorso contro la bocciatura della richiesta d'asilo, fino a un'eventuale sentenza di respingimento da parte del giudice ordinario. Viene inoltre specificato che l'accoglienza è concessa per il tempo necessario all'esame della domanda e, salvo casi particolari, è prevista la possibilità del richiedente di uscire dal centro di permanenza temporanea nelle ore diurne. In ogni caso viene garantito il rispetto della dignità della persona e l'unità del nucleo familiare.
"La direttiva è stata approvata, ma il nostro ministero, insieme con il ministro degli Interni, verificherà la fattibilità delle procedure" ha spiegato il ministro per la solidarietà sociale Paolo Ferrero al termine del Consiglio dei Ministri. La richiesta, su cui concorda anche Rifondazione Comunista, serve a garantire "garanzie e tempi certi per la richiesta dell' asilo". Ad oggi le domande d'asilo in Italia sono circa diecimila all'anno. Il tasso di riconoscimento è dell'8-10 percento, mentre il permesso per motivi umanitari viene concesso nel 38 percento dei casi.