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Cassazione: ok a permesso a tempo per i clandestini con i figli piccoli

Accordato un permesso temporaneo ad un padre per rimanere vicino ai figli

Roma, 21 gennaio 2010 - I clandestini con figli minori possono rimanere "con un permesso di soggiorno temporaneo" in Italia. Lo sottolinea la Cassazione secondo la quale "non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto".

In questo modo, la prima sezione civile (ordinanza 823) ha accordato un permesso temporaneo di due anni ad un padre clandestino N.C. che chiedeva di rimanere a Milano per rimanere vicino ai due figli piccoli. A negargli la possibilità di restare nel nostro Paese era stata la Corte d'Appello di Milano nel maggio 2008. Contro l'espulsione la difesa del clandestino ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour, accogliendo il ricorso, ha accordato al clandestino la possibilità di rimanere "per due anni" sostenendo che "non si può ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia".

Del resto, annota ancora la suprema Corte articolo 31 del decreto legislativo 286 del '98 alla mano, viene riconosciuto "allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro". Una disposizione favorevole all'immigrato irregolare che in quanto tale non avrebbe più i requisiti per rimanere nel nostro Paese che deve essere inquadrata dicono gli 'ermellini', in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con i genitori".

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