In vigore le nuove norme per chi si trattiene al massimo tre mesi per visite, affari, turismo e studio. Ecco cosa si deve fare
Roma, 4 giugno 2007 – Cambia in via definitiva la disciplina degli ingressi per soggiorni brevi. È arrivata venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale (n. 126 del 1-6-2007 ) ed è in vigore dal 2 giugno la nuova legge sui soggiorni di breve durata; riguarda l'ingresso degli extracomunitari in Italia per visite, affari, turismo e studio per un periodo non superiore a tre mesi, ed ai quali non viene più richiesto il permesso di soggiorno. In base al testo approvato, al momento dell'ingresso in Italia o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova: viene espulso se non lo fa o se si trattiene in Italia oltre i tre mesi. Un decreto del Viminale definirà meglio questa procedura, probabilmente prevedendo un modulo unico per la dichiarazione di presenza, ma è probabile che finchè non verrà emanato ogni questura si organizzerà come può. Il consiglio, per chi arriva in Italia, è di informarsi subito sui passi da fare rivolgendosi alla polizia di frontiera. Comunque vada fatta, ricordate che la dichiarazione di presenza è indispensabile. A meno che il ritardo non sia giustificato da cause di forza maggiore, chi non la fa nei termini previsti dalla legge rischia infatti un'espulsione, così come chi si trattiene oltre la validità del visto con cui è entrato in Italia.
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