Immigrazione  - Guglielmo Loy
Corte di Giustizia EU: richieste di asilo sempre nello Stato membro di primo ingresso
L'ingente flusso di migranti non consente di derogare questo principio
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28/07/2017  | Immigrazione.  

 

Roma, 27 luglio 2017 - Ieri la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi in merito a due casi relativi ad un cittadino siriano e due famiglie afghane che entrando dalla Croazia hanno presentato domanda di protezione internazionale rispettivamente in Slovenia e in Austria, ha stabilito che, nonostante l’aspetto straordinario del flusso migratorio sulla rotta dei Balcani, lo Stato di primo ingresso rimane competente per l’esame delle richieste di asilo. In altre parole, l’ingente flusso di migranti non consente di derogare il principio, previsto nel Regolamento di Dublino, secondo cui il Paese europeo d’ingresso è competente per esaminare le domande di asilo.

 

I CASI

 

- C.490/16 A.S.

 

Nel primo caso, un cittadino siriano ha viaggiato dalla Siria attraverso la rotta dei Balcani per arrivare in Slovenia. In particolare, una volta giunto al confine tra la Serbia e la Croazia, le autorità croate gli permettono di entrare nel paese e ne organizzano il trasferimento in Slovenia.

 

Nel presentare domanda di protezione internazionale in Slovenia la sua richiesta viene respinta in virtù del principio del paese di primo ingresso sancito dal Regolamento di Dublino III, ritenendo che il suo ingresso in Croazia fosse stato illegale e che quindi quest’ultimo fosse lo Stato membro competente per l’esame della domanda.

 

Il richiedente ha impugnato la decisione delle autorità slovene deducendo l’erronea applicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro responsabile, giacché il comportamento tenuto dalle autorità croate (che gli avevano consentito di varcare la frontiera esterna) dovrebbe essere interpretato nel senso che il suo ingresso in Croazia è avvenuto legalmente.

 

La Corte suprema della Repubblica di Slovenia ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea circa l’interpretazione, in questo contesto, delle espressioni ingresso «illegale».

 

- C-646/16

 

Due famiglie afghane sono entrate inizialmente in Grecia, dove hanno trascorso tre giorni, prima di lasciare il territorio dell’Unione europea e farvi nuovamente ingresso ma questa volta in Croazia. Arrivate in Austria, le famiglie hanno presentato domanda di protezione internazionale.

 

Le autorità austriache hanno ritenuto che la Croazia fosse lo Stato membro competente per l’esame della domanda. Hanno altresì ritenuto che il primo ingresso delle famiglie nell’Unione Europea attraverso la Grecia fosse stato illegale, atteso che, in quanto cittadini afghani, erano tenuti a essere in possesso di visti. Poiché, tuttavia, nella procedura d’asilo greca, perduravano lacune strutturali, la Croazia (Stato in cui detti cittadini erano transitati verso l’Austria) doveva essere considerata lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento di Dublino III.

 

Le famiglie hanno impugnato la suddetta decisione sostenendo che il loro ingresso è stato autorizzato per motivi umanitari conformemente al Codice frontiere Schengen e, pertanto, non è stato «illegale».

 

La Corte Suprema Amministrativa austriaca chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea se la nozione di «attraversamento illegale» della frontiera debba essere interpretata indipendentemente o con riferimento ad altri atti giuridici dell’Unione europea relativi a cittadini di Paesi terzi che varcano la frontiera esterna dell’Unione, quali il Codice frontiere Schengen.

 

IL PARERE DELL’AVVOCATO GENERALE

 

Qualora fosse stato seguito dalla Corte, il parere dell’Avvocato, anche se non vincolante, avrebbe potuto rivelarsi decisivo anche per l’Italia. L’Avvocato Generale ha infatti sostenuto che il Regolamento di Dublino non è applicabile quando si verifica una situazione di grande afflusso di richiedenti asilo da Paesi terzi nel territorio dell’Unione Europea durante il quale il Paese di primo ingresso (nei 2 casi la Croazia) deve necessariamente aprire le sue frontiere per permettere alle persone di attraversare il proprio territorio verso altri Stati membri (nei suddetti casi Slovenia e Austria) che diventano responsabili per l'esame della richiesta d'asilo. Secondo l'Avvocato Generale, "se gli Stati membri di confine, quali la Croazia, fossero ritenuti competenti per accogliere e gestire numeri eccezionalmente elevati di richiedenti asilo, vi sarebbe il rischio concreto che semplicemente non saranno in grado di far fronte alla situazione".

 

LA PRONUNCIA DELLA CORTE

 

Al contrario, secondo la Corte la mera tolleranza da parte dello Stato di primo ingresso del transito nel suo territorio da parte di cittadini di paesi terzi verso lo Stato membro nel quale effettivamente vogliono presentare domanda di protezione internazionale non può essere inteso come rilascio di visa e pertanto non è qualificabile come attraversamento regolare. Anche in questo caso, secondo la Corte, il cittadino di un paese terzo ha posto in essere un “attraversamento clandestino/illegale” per cui resta competente lo Stato membro di primo ingresso (salvo la decorrenza dei termini sanciti dall’art.13 par.1.)

 

Sulla nozione di “attraversamento illegale” della frontiera la Corte chiarisce che non c’è una definizione espressa ma deve essere interpretata alla luce del senso abituale dato alle parole: di talché aver attraversato un territorio senza rispettare le condizioni previste dalla normativa applicabile dello Stato membro in cui si sta transitando deve necessariamente essere considerato irregolare.

 

Una deroga al trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato competente d’ingresso, è possibile secondo la Corte, qualora, a fronte di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi non europei, determinati a richiedere protezione internazionale, vi sia un concreto pericolo che l'interessato “subisca trattamenti inumani o degradanti in caso di realizzazione di tale trasferimento".

 

La Corte, infine, chiarisce che la presentazione di ricorso avverso decisione di trasferimento sospende i termini entro i quali lo Stato deve procedere al trasferimento stesso di cui agli artt.13 par.1 e 27 par.3.

 

Per consultare la sentenza sul caso C‑490/16, clicca qui.

Per consultare la sentenza sul caso C‑646/16, clicca qui.