Immigrazione  - Guglielmo Loy
Cittadinanza agli stranieri: il DDL sullo Ius Soli Temperato al Senato
Nuove modalità di acquisto della cittadinanza per i minori
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29/03/2017  | Immigrazione.  

 

Pubblicato in Notizie di diritto il 29/03/2017

 

Riapprodato ieri, in Senato, il disegno di legge sulla riforma del diritto di cittadinanza degli stranieri nati e cresciuti in Italia, dopo un sofferto di approvazione in Commissione Affari Costituzionali. La legge, già approvata alla Camera nell'ottobre del 2015, è infatti ferma a Palazzo Madama da oltre un anno. Sulla scia del sì di Palazzo Madama al ddl sui minori stranieri non accompagnati, si vuole tentare di più. Il testo integrale, corredato dall’illustrazione degli intenti perseguiti, è disponibile per la lettura a questo link.

 

Ius Soli Temperato: quale nuova cittadinanza?

 

Lo chiamano Ius Soli temperato, il principio caratterizzante quella che dovrebbe costituire la nuova disciplina di acquisizione della cittadinanza degli stranieri in Italia. Dovuta è la premessa che illustri come negli ordinamenti giuridici di matrice europeistica sussistano due distinti criteri con cui attribuire e riconoscere la cittadinanza e i diritti ad essa ricollegati ad un individuo: lo ius sanguinis e lo ius soli. Il primo significa letteralmente “diritto di sangue”, e fa sì che la cittadinanza sia ereditata automaticamente da chi nasca da genitori già provvisti di cittadinanza italiana, essendo sufficiente anche quella di uno solo dei due. Il secondo, invece, significa “diritto di terra”, e attribuisce la cittadinanza a tutti i soggetti nati sul territorio italiano indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

 

La proposta di legge ha ad oggetto un criterio originale, in quanto vorrebbe conferire il diritto di cittadinanza a tutti gli individui nati sul territorio dello Stato italiano, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori. Tuttavia, si vorrebbe corredare suddetto metodo di acquisizione di altri requisiti. In particolare, verrà preso in considerazione anche il luogo di crescita, e uno dei due genitori dovrà avere un permesso di soggiorno permanente, testimoniato da un inserimento lavorativo, e deve sussistere la volontà dello stesso a che il figlio acquisisca cittadinanza italiana.

 

Nuove modalità di acquisto della cittadinanza per i minori

 

Alcune disposizione, poi, riguardano i minori nati fuori dall’Italia ma pervenuti entro il dodicesimo anno d’età:  per loro, la cittadinanza può essere chiesta anche dopo la frequenza con successo di almeno cinque anni di scuola. Grossa novità invece, per lo straniero entrato in Italia prima del diciottesimoanno di età: se residente legalmente per almeno sei anni in Italia, può ottenere la cittadinanza anche dopo aver conseguito un titolo di studio, avvalendosi in questo caso del c.d.“Iusculturae”, nell’intento di valorizzazione dell’integrazione culturale tra i popoli.

 

Qual'è la disciplina attualmente vigente in Italia?

 

Ad oggi, in Italia, la cittadinanza è acquisibile generalmente mediante ius sanguinis, dunque per discendenza. Tuttavia, sono previste altre modalità con cui viene stemperato il rigore del principio cardine, acquisendola:

 

- automaticamente secondo lo ius soli per i nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo ius sanguinis;

 

- per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;

 

- su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);

 

- per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione deve essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

 

- per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, in assenza di precedenti penali e in presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (ius sanguinis), stranieri nati in Italia (ius soli), cittadini di altri paesi dell'Unione europea, rifugiati e apolidi.

 

- per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali.

 

- su domanda, per essere nati in territori già italiani.

 

- su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.