Immigrazione  - Ivana VERONESE
Due nuove pronunce a favore del diritto alla residenza dei richiedenti asilo
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10/07/2019  | Immigrazione.  

 

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10  luglio 2019 - Dopo le decisioni dei Tribunali di Firenze , Bologna e Genova, anche i Tribunali di Lecce e di Prato riconoscono il diritto dei titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Ancora una volta i giudici di merito scelgono la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata: secondo i giudici di Prato e di Lecce – i quali hanno accolto i ricorsi cautelari con motivazioni pressoché analoghe – sussiste il diritto del richiedente asilo alla residenza, in quanto la novità normativa introdotta dal d.l. 113/2018 convertito in l. 132 si è limitata ad abrogare la disposizione introdotta dalla l. 46/2017. Infatti, il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce di per sé titolo per l’iscrizione automatica ma impone le opportune verifiche previste dal regolamento anagrafico, al pari di un qualsiasi cittadino che faccia richiesta di iscrizione. Sussiste inoltre il periculum in mora perché la mancata iscrizione comporta una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio l’accesso al lavoro o l’apertura del conto corrente bancario.

 

Nonostante la legge preveda che l’accesso ai servizi vada garantito nel luogo del domicilio e nonostante la diffusione delle comunicazioni ufficiali da parte di ABI e di Poste Italiane, l’apertura di un conto corrente di base è ancora appannaggio della discrezionalità delle singole filiali, comportando una grave compromissione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, quali ad esempio l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro.

 

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L’ordinanza del Tribunale di Prato

L’ordinanza del Tribunale di Lecce