Immigrazione  - Ivana VERONESE
La Convenzione di Ginevra può togliere al rifugiato il beneficio del principio del non respingimento
Ma non lo priva dello status di rifugiato se è perseguitato nel suo Paese
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27/05/2019  | Immigrazione.  

 

(www.immigrazione.biz) Lussemburgo, 27 maggio 2019  - La revoca e il rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato non producono l’effetto di privare una persona, la quale abbia fondato timore di essere perseguitata nel suo paese di origine, né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status. In sostanza la persona non può essere rimandata nel Paese in cui corre rischi per la sua persona.

 

Comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea - Con questa sentenza i giudici sottolineano che, benché la Convenzione di Ginevra consenta l’espulsione e il respingimento di un cittadino straniero titolare o richiedente lo status di rifugiato, poiché condannato per un reato particolarmente grave e risulti una minaccia per la sicurezza, essa tuttavia non prevede la perdita per la stessa persona dello status di rifugiato.

 

In tale contesto la Corte precisa che, fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto. Infatti, la Carta vieta, in termini categorici, la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, e l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere.

 

Sentenza n. C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 del 14 maggio 2019 Corte di Giustizia UE

Comunicato stampa n. 62/19