Immigrazione  - Ivana VERONESE
Discriminazioni e illogicità nel Decreto sul Reddito di Cittadinanza
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15/02/2019  | Immigrazione.  

 

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Pubblichiamo un primo commento sul DL n. 4/2019 che reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza

 

Roma, 15 febbraio 2019 - L’approfondimento, oltre a segnalare l’illogicità di un sistema molto rigido “a doppio canale” che rischia di non fornire alle famiglie straniere quel sostegno “multidimensionale” di cui hanno bisogno, ribadisce il contrasto con la giurisprudenza Costituzionale e con quella del diritto dell’Unione di molte norme introdotte con l’esplicita finalità di limitare l’accesso degli stranieri alla prestazione.

 

In particolare si contesta:

 

  • L’esclusione dalla prestazione degli stranieri titolari del permesso unico lavoro che sono spesso proprio quelli in condizioni economiche più difficili;
  • L’esclusione dalla prestazione dei rifugiati politici e dei titolari di protezione sussidiaria;
  • L’introduzione del requisito di dieci anni di residenza che contrasta con una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte costituzionale, oltre che con l’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione.

 

La scelta  è dunque, ancora una volta, quella di escludere il numero più elevato possibile gli stranieri per i quali evidentemente non vale l’obiettivo di “eliminazione della povertà” che il Governo dichiara di perseguire.

 

Ciò anche esponendo le norme varate ad una probabile bocciatura da parte della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione europea con la conseguente lesione dei principi di buon funzionamento della amministrazione e di certezza del diritto.

 

ASGI chiede quindi con forza che in sede di conversione del decreto vengano cancellate le limitazioni e garantito un trattamento uguale a italiani e stranieri in coerenza con i principi costituzionali e con l’obiettivo della coesione e della giustizia sociale.

 

Leggi il commento  a cura di Alberto Guariso, Servizio Antidiscriminazione ASGI.