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Fondi pensione

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Solidarietà Veneto

DENOMINAZIONE: FOND0 SOLIDARIETA’ VENETO – FONDO PENSIONE

(già operativo dal 30 gennaio 1990 come “fondo preesistente” – v. art.18 dlgs 21.04.93 n.124; art.20 dlgs 05.12.2005 n.252 )

SEDE (legale ed amministrativa): Via Querini, 27 - 30172 VENEZIA-MESTRE

FONDO INTERCATEGORIALE TERRITORIALE VENETO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO -  Agricoltura (autonomi)

DESTINATARI: potenziali aderenti circa 600.000 (dei quali 350.000 nell’industria) lavoratori dei seguenti CCNL :

(industria):  Metalmeccanico ed Installazione impianti; Orafo-Argentiero; Moda (Tessile ed Abbigliamento; Calzaturiero; Occhialeria; Spazzole, pennelli, scope, articoli per scrittura ed affini; Pelli e succedanei; Lavanderie industriali);  Alimentare ed affini; Costruzioni (Legno, Mobile, Boschivi; Laterizi e manufatti; Lapidei; Cemento, calce e gesso); Edili ed affini dell’industria; Grafico e Cartario (Grafico-editoriale; Cartario-cartotecnico); Gomma e Plastica (Gomma, cavi elettrici, materie plastiche ed affini); Conciario; Chimico (Chimico-farmaceutico e ceramica; Vetro; Piastrelle e materiali refrattari; Minerario);  Igiene ambientale ed affini (Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi).

(artigianato e piccola impresa): Metalmeccanico ed Installazione impianti; Orafo-Argentiero; Odontotecnici; Grafici, Fotografi; Chimica, Gomma; Plastica, Vetro; Concia; Ceramica; Moda (Tessile, abbigliamento, calzaturiero; occhialeria; Cuoio piccola industria); Alimentaristi e Panificatori; Costruzioni (Legno, arredamento e boschivi; Edili; Materiali lapidei); Autotrasporto; Pulizia, Puli-tinto-lavanderie; Acconciatura estetica.

Autonomi dell’agricoltura, collaboratori, associati in partecipazione, liberi professionisti (senza Cassa Previdenziale). N.B. La contribuzione è in questi casi solo a carico del lavoratore (a scelta: importo fisso annuo di Euro 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5164) e senza versamento di TFR.

dipendenti: lavoratori, dipendenti dei settori dell’industria e dell’artigianato che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto; lavoratori (organizzati dall’ALAI): autonomi dell’agricoltura con contratti co.co.co. e co.co.pro.; associati in partecipazione e liberi professionisti, svolgenti attività nel Veneto con partita IVA e senza Cassa previdenziale; dipendenti delle associazioni territoriali datoriali e sindacali e delle società ad esse collaterali, previo accordo o regolamento, con rapporto di lavoro (secondo le tipicità richiamate nei differenti contratti collettivi di lavoro applicati nei diversi settori) a tempo indeterminato,  sia pieno sia parziale, ovvero di formazione e lavoro o di apprendistato; o a tempo determinato (di durata non inferiore al numero di mesi indicato nel contratto collettivo di lavoro d’appartenenza); non in prova

(circa 47.000 iscritti al fondo)

ACCORDO ISTITUTIVO: firmato il 11.05.1999 (stipulato da: Federazione Industria Veneto e USR Cisl Veneto); accordi e delibere aventi valore di fonti istitutive integrative: delibera 10.04.2006 UGC-Unione Generale Coltivatori Veneto (Autonomi, agricoltura); delibera 19.04.2006 USR Cisl e delibera 22.12.2006 Federclaai Veneto (collaboratori); accordo 14.12.2006 UIL Veneto- Cisl e Confindustria Veneto (che inserisce la UIL fra le parti costitutive del Fondo); accordo 15.12.2006 Cisl, Uil ed associazioni Regionali Veneto di: Confartigianato, CNA, Casartigiani e Federclaai (accesso del settore artigianato); accordo 21.12.2006 Cisl, Uil con associazioni regionali Veneto di: CONFARTIGIANATO , CNA, CASA, FederCLAAI e con la Federazione Industria del Veneto.

AUTORIZZATO: 20.10.1999

QUOTA D'ISCRIZIONE: Euro 11 (undici), metà a carico del lavoratore iscritto e metà a carico Azienda,

CONTRIBUZIONI: in percentuali di un imponibile ottenuto con il valore della retribuzione annua utile al calcolo del TFR (salvo diversa disposizione dei ccnl di riferimento)

- 1  % a carico del lavoratore
- 1  % a carico dell'azienda

N.B. il dipendente ha la facoltà di optare, in alternativa al limite minimo, per versamenti più elevati, nei limiti della deducibilità fiscale annua consentita

QUOTA ASSOCIATIVA: importo da stabilirsi dal CdA, in eguale misura sul lavoratore e sull’azienda, in percentuale sull’ammontare complessivo dei versamenti

TFR (salvo quanto diversamente stabilito dai diversi ccnl di riferimento):

- 18 % della quota annuale di TFR (per assunti al 28 aprile 1993)
- 100 % della quota annua TFR (per assunti dopo il 28.04.93, senza anzianità AGO pregressa)

C.D.A. ELETTI SU DESIGNAZIONE UIL: Franceschini Valerio, Bertacco Antonio

REVISORI DEI CONTI ELETTI SU DESIGNAZIONE UIL:

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