Il Fondo pensione eroga all'età del pensionamento nel regime di base
obbligatorio, e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo,
la pensione complementare di vecchiaia.
Eroga invece la pensione complementare di anzianità
quando ricorrano i seguenti requisiti:
-cessazione dell'attività lavorativa;
-età almeno pari a quella stabilità per il pensionamento di
vecchiaia, diminuita di 10 anni;
-almeno 15 anni di appartenenza al Fondo pensione.
Nella legge istitutiva dei Fondi Pensione di tipo complementare sono inserite
una serie di norme che garantiscono gli iscritti:
-le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo
rispetto a quello delle Entità associate;
- è obbligatorio incaricare una Banca depositaria, la
quale controlla la correntezza delle operazioni compiute dal gestore del fondo e
la loro legittimità;
-i gestori sono soggetti al controllo da parte della
Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap, a seconda che trattasi di:
Istituti di credito, Società d’intermediazione mobiliare e di gestione del
risparmio, oppure di compagnie d’Assicurazione.
E’ operante, inoltre, una Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione
(COVIP), alla quale sono attribuiti compiti
autorizzativi, di controllo, ispettivi e di regolamentazione, per la
supervisione e la vigilanza volte al conseguimento del buon funzionamento del
settore fondi pensione e ad ulteriore garanzia del lavoratore iscritto.