In Italia i Fondi Pensione sono stati sino a qualche anno fa,
principalmente legati a situazioni particolari ed hanno interessato
specifiche categorie (bancari, assicurativi) o singole aziende che molto
spesso introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi. Infatti
la previdenza complementare da noi non ha registrato ancora quello
sviluppo che si è avuto in altre Nazioni. Le ragioni sono molteplici e
non sempre di facile interpretazione date le varie situazioni
particolari. Alcuni privilegiano la tesi che la buona copertura del
sistema previdenziale pubblico, unita all’esistenza abbastanza
generalizzata di un’indennità di fine del rapporto di lavoro
(TFR), sia la causa prima del non sempre soddisfacente
afflusso di adesioni ai fondi pensione. Ad un esame più attento si
può facilmente riscontrare che
nelle grandi realtà produttive omogenee, nelle concentrazioni territoriali
e nei settori contrattuali fortemente sindacalizzati l’afflusso è, a
volte, addirittura plebiscitario. C’è anche da tenere in conto la
numerosità (oltre 500.000 iscritti) dei fondi cosiddetti
preesistenti, risultanti alla data di entrata in vigore
della Legge 23 ottobre 1992 n.421.
E’ da ritenersi quindi che le maggiori difficoltà vengano da fattori quali
la scarsa conoscenza della materia previdenziale da parte del grande
pubblico, la preponderante presenza di piccole e piccolissime aziende,
spesso a conduzione familiare, non vogliose di appesantire le proprie
incombenze amministrative, la popolazione italiana che per un quinto è
residente in oltre cinquemila comuni sparsi nel territorio nazionale, da
una parte, e ad una fiscalità considerata insufficiente nelle
agevolazioni in termini di deducibilità in fase di accumulo e di
tassazione del risultato annuale disarmonizzata rispetto alla generalità
degli Stati dell’Unione Europea, dove il modello
esenzione-esenzione-tassazione
è raccomandato ed adottato. Un quadro normativo generale meno
soggetto a continui tentativi di cambiamenti, potrebbe stabilizzare la
regolamentazione dell’industria dei fondi pensione in modo da renderla
non incerta nella sua reale estensione e non disorientante per il
lavoratore potenziale aderente. Dagli anni Novanta in poi, le modifiche
apportate al sistema previdenziale pubblico, l'introduzione del
D.Lgs. 21.04.1993 n.124, al quale hanno fatto seguito
modifiche ed integrazioni legislative, che regolamenta le forme di
previdenza complementare, ha aperto anche in Italia una più accentuata
attenzione verso queste materie.
Pertanto la previsione dell'introduzione di Fondi Pensione attraverso la
contrattazione collettiva si è andata sempre più affermando. Infatti
nelle varie tornate contrattuali nazionali e territoriali vi è stata una
vera e propria esplosione del fenomeno previdenza complementare. Quasi
tutte le piattaforme rivendicative, in occasione dei rinnovi
contrattuali, hanno contenuto richieste per l'istituzione di Fondi
Pensione. Dei contratti rinnovati ad oggi molti si sono chiusi con la
previsione dell'istituzione di Fondi Pensione nazionali di
categoria (nei settori chimici, metalmeccanici, del
commercio, dei tessili, dell’industria agro-alimentare, etc.).
Il decollo dei Fondi Pensione attendeva ormai solo l'emanazione della
legislazione secondaria e delle norme regolamentative ed interpretative
da parte della Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP).
Com’è poi avvenuto dagli anni immediatamente successivi fino ai giorni
nostri.
Spiegheremo ora in maniera molto sintetica quali sono le principali
caratteristiche che connotano un Fondo pensione e come si arriva alla
sua costituzione.
Lo
scopo esclusivo di un fondo pensione complementare è
quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle
erogate dagli enti pubblici obbligatori.
Esso è uno strumento generato dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Si costituisce attraverso un'associazione, o fondazione, senza scopi di
lucro, ed è amministrata da Organi rappresentativi dei lavoratori iscritti e
dei datori di lavoro, in maniera assolutamente paritetica. La carica di
Presidente del Consiglio d’amministrazione è a rotazione, ad ogni fine
mandato o quando ne ricorrano le condizioni.
L'adesione al Fondo pensione si manifesta in forma scritta ed è lasciata
alla volontarietà del lavoratore. Tale volontà è vincolante anche per
l’azienda della quale l’iscritto è dipendente
I destinatari del fondo pensione possono essere i lavoratori dipendenti pubblici e privati, quelli autonomi nonché i liberi professionisti e anche i soci lavoratori e i dipendenti di società cooperative ( per es.: di produzione e lavoro, sociali, agricole, della distribuzione cooperativistica). I fondi pensione negoziali hanno, sin dall’anno 2001, superato il milione d’iscrizioni, nonostante la mancata immediata partenza dei settori del pubblico impiego; settori pubblici che in altri Stati di primaria importanza rappresentano gran parte degli aderenti ai fondi pensione.