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Fondi pensione

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Regime fiscale delle prestazioni

Fino al dlgs 47/2000 la pensione complementare concorreva a formare il reddito assoggettato ad IRPEF del percettore nella misura dell' 87,5% del suo ammontare.
Il capitale erogato in unica soluzione, nei limiti consentiti dalla legge, era assoggettato a tassazione separata con aliquota interna, per la parte derivante da contributo del datore di lavoro, per la parte relativa alle rivalutazioni ottenute e la parte relativa al T.F.R.; per cui si doveva tenere conto di quanto previsto in materia di franchigia di L. 500.000 per ogni anno d’iscrizione al Fondo fino al 31.12.97, di L. 600.000 dal 01.01.98, se si era versato la totalità del T.F.R.. Tale franchigia andava ridotta proporzionalmente nel caso di versamento di quote di T.F.R. annue.
Limitandoci all’essenziale, possiamo dire che, con le norme entrate in vigore dal gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata  di rendita (o di prestazione pensionistica erogata) e l’importo della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari .
Le prestazioni erogate sotto forma di capitale sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata assumendo il numero degli anni, e frazione di anno, di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata; se la prestazione sarà inferiore o pari ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l’imposta si applica al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva. Quest’ultima clausola si applica anche nei casi di riscatto della posizione individuale per il pensionamento o la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità per cause non ascrivibili alla dalla volontà dell’iscritto. Si applica inoltre quando l’importo annuo della prestazione pensionistica, spettante in forma periodica, sia inferiore al 50% dell’importo dell’Assegno sociale, come definito dall’art. 3 della Legge 08.08.1995 n.335 di Riforma del Sistema Pensionistico.
Gli Uffici pubblici dell’Amministrazione Finanziaria provvederanno alla nuova liquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione. Verranno così iscritti a ruolo o rimborsati gli importi di maggiori o minori imposte, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del Sostituto d’imposta. 
Dette disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati con decorrenza 1 gennaio 2001, mentre per le prestazioni maturate anteriormente si continuano ad applicare le regole vigenti fino al 31 dicembre 2000.

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