Fino al dlgs 47/2000 la pensione complementare concorreva a formare il
reddito assoggettato ad IRPEF del percettore nella misura dell' 87,5% del
suo ammontare.
Il capitale erogato in unica soluzione, nei limiti consentiti dalla legge,
era assoggettato a tassazione separata con aliquota interna, per la parte
derivante da contributo del datore di lavoro, per la parte relativa alle
rivalutazioni ottenute e la parte relativa al T.F.R.; per cui si doveva
tenere conto di quanto previsto in materia di franchigia di L. 500.000 per
ogni anno d’iscrizione al Fondo fino al 31.12.97, di L. 600.000 dal
01.01.98, se si era versato la totalità del T.F.R.. Tale franchigia andava
ridotta proporzionalmente nel caso di versamento di quote di T.F.R. annue.
Limitandoci all’essenziale, possiamo dire che, con le norme entrate
in vigore dal gennaio 2001, le
prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica si
assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad
imposta e di quelli costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna
rata di rendita (o di prestazione pensionistica erogata) e l’importo
della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti
finanziari .
Le prestazioni erogate sotto forma di capitale sono soggette ad imposta
mediante l’applicazione dell’aliquota determinata assumendo il numero degli
anni, e frazione di anno, di effettiva contribuzione e l’importo imponibile
della prestazione maturata; se la prestazione sarà inferiore o pari ad un
terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla
prestazione, l’imposta si applica al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta sostitutiva. Quest’ultima clausola si applica anche nei casi di
riscatto della posizione individuale per il pensionamento o la cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità per cause non ascrivibili alla dalla
volontà dell’iscritto. Si applica inoltre quando l’importo annuo della
prestazione pensionistica, spettante in forma periodica, sia inferiore al
50% dell’importo dell’Assegno sociale, come definito dall’art.
3 della Legge 08.08.1995
n.335
di Riforma del Sistema Pensionistico.
Gli Uffici pubblici dell’Amministrazione Finanziaria provvederanno alla
nuova liquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione.
Verranno così iscritti a ruolo o rimborsati gli importi di maggiori o minori
imposte, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del Sostituto d’imposta.
Dette disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi
maturati con decorrenza 1 gennaio 2001, mentre
per le prestazioni maturate anteriormente si continuano ad applicare le
regole vigenti fino al 31 dicembre 2000.