In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto
alla scelta, ricorrendone i requisiti, tra una delle seguenti opzioni:
-riscattare la sua posizione pensionistica, ottenendo immediatamente il
capitale maturato (versamenti più rivalutazioni) senza alcun limite sia
anagrafico che di permanenza nel Fondo pensione;
-trasferire la sua posizione presso un altro Fondo pensione cui il
lavoratore acceda in relazione alla nuova occupazione;
-trasferire la sua posizione pensionistica presso un Fondo pensione
"aperto".
In costanza di rapporto di lavoro
il lavoratore iscritto ad un Fondo pensione di natura contrattuale può
trasferire la propria posizione presso un Fondo "aperto".
Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il
trasferimento; successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento
chi è iscritto da almeno tre anni.