UIL fondi pensione | Novità nel sito
Il nostro indirizzo e tutte le informazioni per contattarci

Fondi pensione

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Domande frequenti

Ho appena visitato il vostro sito web ed ho deciso di scrivervi subito in quanto ritengo molto interessanti i vostri servizi on-line. La nostra agenzia di Padova www.was.it si rende disponibile per una proficua offerta volta a promuovere una vostra maggiore visibilità sui motori di ricerca in Internet.

Ringraziamo per il gentile e positivo apprezzamento espresso da una fonte così qualificata nei nostri confronti. Con l’occasione ricordiamo che questa rubrica è liberamente e gratuitamente accessibile a tutti gli interessati – lavoratori, studiosi ed esperti – all’approfondimento, attraverso il dialogo, delle tematiche relative ai fondi pensione complementari di categoria, promossi ed istituiti dalle Parti sociali in Italia.

Roma, 13 gennaio 2012

_____________________

Egregio prof. De Nardo, mi permetto di inviarLe un documento che sintetizza le logiche che contraddistinguono "Benchmark and Style" nell'attività di advisory agli investitori istituzionali. Emanuele Maria Carluccio

In un momento di turbolenze dei mercati e di complesse informazioni è senz'altro un'opportunità interessante quella rappresentata da "Benchmark & Style", volta al trasferimento delle competenze e degli strumenti utili al raggiungimento di un maggior grado d'indipendenza nella gestione di una forma previdenziale (leggi il documento). Lo sviluppo parallelo di uno specifico addestramento della struttura interna al fondo pensione è un forte contributo per l'ampliamento delle conoscenze finanziarie delle controparti, evitando rischi di conflitti d'interesse, con il rigore metodologico di una squadra di professori universitari di Economia degli Intermediari Finanziari interpreti e garanti della vostra iniziativa.

Roma, 16 dicembre 2011

_____________________

Egregio dott. De Nardo, a proposito dell'utilizzo del risparmio a beneficio dello sviluppo desideravamo rappresentarLe le difficoltà che incontrano le nuove iniziative di “private equity”, quali quella dello Zenit Fund 1 – Yarpa SGR, nel contesto delle PMI italiane bisognose di rilancio. In questa fase di mercato poco brillante un supporto degli investitori istituzionali italiani è fondamentale per lanciare con successo nuove iniziative. Il nostro sistema industriale ha un pressante bisogno di capitali, date le recenti difficoltà di raccolta delle banche italiane. In tale contesto i fondi di private equity potrebbero dare un positivo contributo. L'esempio d’investitori come i fondi pensione negoziali non è purtroppo incoraggiante. Essi, pur investendo il 23,6% in titoli di capitale, destinano troppo poco all'Italia, mentre i fondi pensione esteri mantengono nel proprio Stato il 45-80% degli investimenti in azioni. Questo incide sullo sviluppo di ciascun “sistema Paese”. Non si potrebbero conciliare meglio le esigenze in campo?

L’attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese in Italia è presente e riscontrabile negli atti di quanti concorrono all’adozione di decisioni politiche, sindacali e normative. Le ridotte propensioni agli investimenti in “Private Equity” finora registrate nel settore del risparmio previdenziale lascerebbero intendere che permanga una convinzione diffusa che “grande” significhi “sicuro” e che “rendimento passato” possa intendersi anche come “proiezione di rendimento futuro”. A regolamentazione vigente è consentita ai fondi pensione, anche di tipo contrattuale, la diversificazione di portafoglio con l’inclusione dei c.d. “fondi di private equity”. I fondi pensione italiani – e quelli negoziali sono strettamente ancorati alla devoluzione del TFR - dovrebbero essere ormai maturi per delle riflessioni ponderate su tale tipo d’investimento rivolto all’Italia, in un periodo segnato dalla ripresa dell’inflazione e da imprevedibili oscillazioni nel valore dei titoli, quotati e non quotati.

Roma, 22 novembre 2011

_____________________

Molti dei Paesi industrializzati occidentali sembrano alle prese con problemi di liquidità con rischi di una vera e propria insolvenza. I dubbi sulla credibilità e capacità della politica e delle banche centrali di trovare delle soluzioni, scuotono i mercati finanziari e tanti investitori non sanno più che pesci pigliare. La delega del problema del sovraindebitamento ad una Banca centrale, ad un fondo monetario europeo o internazionale, ha unicamente un effetto dilatorio. Non possiamo fare a meno tuttavia di constatare che il potenziale dell'economia privata è sostanzialmente intatto. Si può presumere che un periodo orribilis per i mercati borsistici sia seguito da rendite da dividendi superiori alla media.
Roberto E. Forte

La breve sintesi analitica, tratta dal celebre Bollettino Finanziario di Wegelin & Co. Banchieri Privati, della complessa situazione finanziaria corrente, potrebbe racchiudere un messaggio ottimistico per il futuro, del tipo: a fronte delle incertezze pubbliche vanno tenute in conto le capacità di resistenza positiva dell’azionariato privato di lungo respiro. E’ tuttavia ragionevole pensare che vi siano possibilità per gli emittenti pubblici di mantenere inalterato il loro patrimonio di fiducia, anche approfondendo il significato di quanto recentemente detto (www.whitehouse.org) dal presidente statunitense Barack Obama: “ Non ci preoccupa il giudizio di qualche agenzia di rating: noi (USA) saremo sempre da tripla A”.

Roma, 5 ottobre 2011

_____________________

Disponendo di immobili industriali e strutture alberghiere in Italia cerchiamo investitori per cartolarizzazione. F.to Issgroup

Non sono consentiti al settore investimenti diretti in immobili. Ringraziamo comunque per la gentile segnalazione

Roma, 2 settembre 2011

_____________________

Gentilissimi, una giornata di formazione dedicata principalmente ai promotori finanziari ed i consulenti indipendenti, dove la DIAMAN SIM per la prima volta, permettendo di comprendere al meglio le logiche che sottendono i modelli matematici per la gestione di portafoglio. A tutti i promotori certificati EFPA che parteciperanno, verranno accreditate 8 ore in modalità A. L’evento sarà gratuito:
http://www.quant.it/quantxtutti.asp

Riteniamo sia un evento di notevole interesse, per gli operatori ed i cultori nel campo della gestione delle attività di portafoglio, quello dell'annunciata giornata di studio ed approfondimento sui modelli matematici QUANT. Registriamo volentieri la segnalazione di QUANTXTUTTI, indirizzandola agli specialisti che vorranno migliorare gratuitamente il proprio bagaglio tecnico.

Roma, 27 luglio 2011

_____________________

Ho contribuito più di dieci anni al fondo Fiprem. Adesso sono licenziato dalla società presso la quale lavoravo. Vorrei liquidare il fondo, particolarmente per estinguere un mutuo sulla mia abitazione unica. Come posso eseguire questa liquidazione?

In relazione alla sua attuale situazione può esercitare il diritto di riscatto dell'intera posizione individuale avendo perso i requisiti di partecipazione a FIPREM a seguito di licenziamento.
Sono ncessari:
- la compilazione del modulo prestampato di richiesta
- l'invio per posta, mediante raccomandata A.R. (Avviso di Ricevimento), all'indirizzo del Servizio amministrativo di FIPREM: Servizi Previdenziali SpA. - Piazza Fernando de Lucia, 15 - 00139 - Roma (RM)
E' anche possibile scaricare direttamente dal sito Internet di FIPREM selezionando: http://www.fiprem.it/ - http://www.servprev.it/fiprem/doc/Fiprem_6.pdf
La liquidazione avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta scritta.

20 giugno 2011

_____________________

Sono un lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata dell'INPS, cui purtroppo non è consentito aderire ad un fondo pensionistico integrativo contrattuale. Ritenendo, in prospettiva, del tutto insufficiente la mia futura pensione Inps, ho cercato fra i vari fondi pensionistici integrativi aperti, ai quali mi è consentita l'adesione. La mia attenzione si è focalizzata sull'ARCA TFR ma non mi è chiaro se, prima di aderire a questo fondo devo versare il TFR. Potrebbe fornirmi delucidazioni in merito?

Rileviamo con soddisfazione come la sensibilità previdenziale si concreti sempre più nell'attenta ricerca del veicolo pensionistico idoneo ad incrementare le disponibilità future. L'adesione individuale, sia ai fondi pensione aperti, sia ai contratti assicurativi a fini previdenziali, rappresenta la strada più diretta, per una copertura integrativa della pensione di base, a favore di un lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata dell'INPS. Nell'esempio prospettato, il nome di "ARCA TFR" sta ad indicare che una caratteristica importante del fondo è quella di garantire un rendimento in linea con quello del TFR. Non significa quindi che si debba necessariamente versare parte del TFR. La documentazione qui allegata consente un'essenziale visione delle ipotesi contrattuali fornite da Arca Previdenza in tema di fondi aperti.

- Arca: soluzioni e vantaggi del fondo pensione aperto
- Arca: nota informativa

16 giugno 2011

_____________________

Ho sottoscritto, da più di un anno, un contratto di associazione in partecipazione con società operante nel settore commerciale di vendita al dettaglio.
Tale contratto, definito di lavoro autonomo, è stato costituito ai sensi dell’art. 2549 del CC. So che il D.Lgs 30 settembre 2003 n.289, art.43 e il D.Lgs 10 settembre 2003 n.276 art.86, comma C, prevedono, per i sottoscrittori di tale tipologia di contratti, l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS. Vorrei quindi sapere:
a) l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS è un obbligo della Società associante o dell’associato lavoratore autonomo?
b) In considerazione di una futura insufficiente pensione, erogata dall’INPS sulla base dei contributi effettivamente versati, è prevista la possibilità, anche per questa categoria di lavoratori autonomi, di accedere al fondo previdenziale complementare istituito dal CCNL del settore commerciale in cui opera la società associante?

In risposta agli interessanti quesiti, concernenti in particolare la figura del lavoratore autonomo in un contesto di associazione in partecipazione, possiamo brevemente rispondere quanto segue:
a)
- Ai sensi dell’art. 43 del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, anche gli associati in partecipazione, che conferiscano solo prestazioni lavorative, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS.  alla quale, ai sensi dell’art. 43 del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, anche gli associati in partecipazione, che conferiscano solo prestazioni lavorative, sono tenuti ad iscriversi . Entro 30 giorni dall’inizio del rapporto si procede all'iscrizione, utilizzando l’apposito modello, scaricabile anche dal portale dell’INPS, e allegando copia del contratto.  Gli adempimenti strumentali e sostanziali: ricadono sull’associato.
Il versamento dei contributi è a cura dell’associante, in base alle stesse regole previste per le collaborazioni coordinate e continuative ed il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Costituiscono reddito di lavoro autonomo solo i redditi derivanti da associazioni in partecipazione contraddistinte da un esclusivo apporto di lavoro.
b) -
 In mancanza di fondi negoziali istituiti tramite Accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale, al lavoratore autonomo è prospettabile l'adesione individuale ai fondi pensione di tipo aperto o ad apposite polizze vita.
Riportiamo l'Art. 43 - DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, 
n. 269:  Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione dal - 1 .  A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14 giugno 2011

_____________________

Sono un iscritto, dipendente Inpdap e formalmente  delegato UIL alla contrattazione decentrata. Sto seguendo un interessante master universitario sulla previdenza complementare presso l’Unversità Liuc di Milano, master al quale ho avuto accesso mediante borsa di studio INPDAP e che mi fornirà i requisiti di professionalità (quelli di onorabilità credo di averli  ) necessari – ai sensi del D.m. 79/2007 – per fare parte degli organi d'Amministrazione, controllo, gestione di un Fondo di Previdenza complementare. Mi sono iscritto per mio interesse personale e sollecitato anche dalla mia Direzione poiché tutto ciò costituisce formazione e credo un plusvalore per l’Inpdap stessa. Personalmente però vorrei dare un senso diverso e più utile all’abilitazione che dovrei conseguire a giugno; vedo infatti che il corso è frequentato da non pochi esponenti sindacali con l’obiettivo di fare parte degli organi dei Fondi pensione negoziali. Ritengo pertanto che, quando avrò perfezionato  i requisiti, sia possibile valutare l’opportunità di un mio inserimento, su base regionale o Provinciale.

Sembrerebbero esserci dei validi motivi per tentare l'avventura dirigenziale e/o di controllo come componente degli organismi sociali dei fondi pensione. I corsi professionalizzanti, secondo l'art. 3 punto 1. lettera a) del DM (Min. Lavoro e Previdenza Sociale) 15/05/2007 n. 79, si articolano su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari ed organizzativi attinenti alla previdenza complementare. Va considerato che, nel campo dei fondi pensione, oltre al possesso dei requisiti fondamentali per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti, è necessario che non sussistano situazioni impeditive e cause d’incompatibilità e di decadenza.  E' ovviamente ampia l'area esplorabile per ogni ulteriore passo da compiere verso la rappresentatività nell'ambito degli enti di gestione, delle federazioni sindacali e datoriali e delle associazioni variamente legate al mondo della previdenza complementare .

15 aprile 2011

_____________________

Analogamente a quanto da noi esposto al “Quantitative Asset & Risk Management Workshop 2011”, nella città di Milano, vorremmo presentare, anche a Voi, brevemente, i nostri fondi conformi alla direttiva UCITS III con liquidità giornaliera, come possibilità eccezionale d'investimento. Si tratta di fondi con soluzioni nel settore degli investimenti alternativi, con il focus sui fondi hedge conformi alla direttiva UCITS III con liquidità giornaliera, con un lungo track record. La nostra società si è fatto un nome come leader mondiale nel campo degli investimenti alternativi, con i suoi fondi UCITS già registrati per la vendita in alcuni Paesi europei, come Austria, Germania e Svezia. Vorremmo cogliere l’occasione per inviarvi il factsheet attuale di alcuni dei nostri fondi UCITS con liquidità giornaliera: il Directional Markets e il Commodity Arbitrage. Sono due esempi delle varie strategie che i nostri fondi ricoprono e sui quali gradiremmo un Vostro eventuale interesse.

La scelta dello studio e dell'applicazione dell'analisi quantitativa nel campo degli investimenti finanziari ha fatto di DIAMAN QUANT un punto di riferimento per molti operatori del settore. La completezza informativa, schematica ed accurata, lascia intendere che la vostra società, particolarmente attiva in Europa, sia tra le eccellenze. Per quanto riguarda la possibilità d'investimento del patrimonio dei fondi pensione, istituiti secondo il dlgs 124 - 21.04.1993 e successivamente il dlgs 252 - 05.12.2005, considerato che:
- la bozza d'aggiornamento del DM Tesoro 703 - 21.11.1996, redatta dall'apposita Direzione del Dipartimento MEF (Ministero Economia e Finanze) è rimasta congelata allo stato di "documento di consultazione" ai primi mesi del 2008 - a causa, tra l'altro, dell'improvvisa crisi di Governo ed il sopraggiungere di crisi finanziarie epocali mondiali!
- persistono norme precise che ne disciplinano i criteri ed i limiti (DM Tesoro 703/1996, art. 3:"Investimenti ed operazioni consentiti"; art. 4: "Limiti agli investimenti");
- la strada maestra resta quello di mantenere gli investimenti delle risorse dei fondi negoziali in un ambito con scopi strettamente previdenziali;
si può dedurre che il perimetro entro il quale può agire il fondo pensione è determinato in un contesto non speculativo (secondo la terminologia corrente ...), lontano il più possibile da rischi eccessivi ed opacità varie che si ritiene provenienti da immobilizzazioni, investimenti alternativi, mercati emergenti, mercati non regolamentati, etc. Per una rapida conoscenza dei fondi pensione negoziali italiani è visitabile, tra gli altri, il sito www.uil.it/fondi con all'interno alcune delle più significative risposte alle "Domande frequenti" dei nostri lettori, anche in tema di limiti agli investimenti.

15 marzo 2011

_____________________

Colgo lo spunto dal fatto di aver compiuto 65 anni, nel corrente mese di febbraio, per sottoporvi un quesito concernente le possibilità di predisporre la domanda di pensione per gli iscritti alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi. Infatti , i provvedimenti di legge, approvati lo scorso anno,ed in vigore dal 1° gennaio del corrente 2011, prevedono la possibilità di fare la domanda di pensione al compimento del 65 anno per i lavoratori maschi, con decorrenza passati 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, e diciotto mesi, per i lavoratori autonomi. Nulla viene detto per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi. Domando se le finestre di cui sopra siano da ritenersi valide anche per questa particolare gestione oppure no. Aggiungo, per correttezza, che da ricerche effettuate e dalle telefonate al call center dell’Inps non ho ottenuto alcuna risposta, esaustiva, in proposito. Grazie per l’attenzione ed in attesa di leggervi, colgo l’occasione per complimentarmi per l’ottima rubrica.

Nel ringraziare per il gradito riconoscimento, espresso da un importante professionista, al livello qualitativo del nostro colloquio divulgativo on-line con i lettori della rubrica "Domande frequenti: l'Esperto risponde" , affrontiamo in modo chiaro e diretto il contenuto dell'attualissimo quesito. La decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti d'anzianità, per coloro che raggiungono i requisiti d'accesso anagrafici e contributivi dalla data 01.01.2011, è un elemento caratterizzante del Decreto Legge N.78 - 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 N.122. L'art. 12, punto 1. b) della L. 122/2010 stabilisce che "Coloro i quali conseguono il trattamento a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, NONCHE' DELLA GESTIONE SEPARATA (art. 2 co. 26, L. 335 - 08.08.1995)" hanno diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico "TRASCORSI DICIOTTO MESI dalla data di maturazione dei previsti requisiti". L'art. 2 (armonizzazione), co. 26, L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede che dalla data 01.01.1996: "... i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ... NONCHE' I TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ..." sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita GESTIONE SEPARATA presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'AGO per l'IVS. Per assoluta completezza aggiungiamo che la Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, con propria Circolare N.126 del 24.09.2010, nell'ambito del punto 1. , in tema di nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici (Art. 12), elenca i destinatari della disciplina introdotta con L. 122/2010 dal 1° gennaio 2011. Il punto 1.2 b) della Circolare INPS 126/2010 è dedicato espressamente a "Coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle Gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, NONCHE' DELLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART.2 COMMA 26, LEGGE 8 AGOSTO 1995 N.335. TRASCORSI DICIOTTO MESI DALLA DATA DI MATURAZIONE DEI PREVISTI REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI".

23 febbraio 2011

_____________________

In data 19/06/2010. in qualità di dipendente dello stato, avendo compiuto 60 anni e 23 anni di contribuzione pensionistica presso INPDAP, ho inteso avvalermi della legge 322/58 che consente di trasferire le contribuzioni obbligatorie dall’ INPDAP all’INPS, ente presso il quale erano raggiunti i requisiti minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia, erogabile secondo le modalità di legge a partire dal 1° ottobre 2010.
In data 23/06/2010 ho presentato pertanto domanda di dimissioni presso l’amministrazione di appartenenza, su modulo predisposto in cui è chiaramente indicato che tali dimissioni sono “irrevocabili”; contestualmente è stata inviata all’INPDAP la domanda di trasferimento dei contributi presso l’INPS. La domanda di dimissioni è stata accettata e dal 26/06/2010 ha iniziato a decorrere il periodo obbligatorio di preavviso che è terminato in data 27/09/2010.
Il D.L. 78 del 31/05/2010, che ha in parte modificato il regime pensionistico, all’articolo 12, comma 4 – indica che, per i lavoratori che alla data del 30/06/2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturavano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il pensionamento entro la data di cessazione del lavoro, continuavano ad applicarsi le norme previgenti. Si fa notare che in tale decreto legge non viene in alcun modo citata la legge 322/58.
La legge 122 – 2010, legge di conversione del decreto 78, all’ articolo 12 aggiunge inaspettatamente un comma in cui si dichiara abrogata la legge 322/58, mantenendone la validità per chi alla data del 31/07/2010 aveva cessato il rapporto lavorativo.
In data 22/12/2010 una “nota operativa” dell’INPDAP e diffusa tramite pubblicazione sul sito dell’ente, interpreta la legge restrittivamente indicando che il periodo di preavviso non rappresenta una cessazione del rapporto di lavoro e pertanto le domande di ricongiunzione contributiva presso l’INPS possono essere accettate solo per coloro che avevano effettivamente lasciato il lavoro entro il 31/07/2010.
Attualmente l’INPDAP non ha dato alcuna risposta alla mia domanda (inviata a giugno 2010).

Ricordato che, in situazioni di partenza differenti da quelle qui prospettate, la procedura di ricongiunzione è attivabile - con domanda all'INPS - ex-art. 1, Legge 07.02.1979 N. 29 (per coloro che abbiano versato contributi in entrambi, gli Istituti), esaminiamo in particolare a quanto è collegato all'altra procedura di "ricongiunzione in uscita", quella ai sensi della Legge 08.04.1958 N. 322 - con domanda all'INPDAP - di costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS (per coloro che non abbiano versato contribuzioni all'INPS.
E' noto come le disposizioni della L. 322/1958 siano state espressamente abrogate attraverso l'art. 12 ("Interventi in materia previdenziale"), al punto 12-undecies della Legge 30.07.2010 N. 122; mentre al punto 4.a) si esplicita il mantenimento della normativa in tema di DECORRENZA dei trattamenti pensionistici ai lavoratori in preavviso al 30 giugno 2010, soddisfatti i requisiti d'anzianità retributiva e d' età anagrafica alla data di CESSAZIONE del rapporto di lavoro.
In altri termini, l'articolo unico della L. 322/1958 prevede che: "... quando viene a cessare il rapporto di lavoro ... SENZA IL DIRITTO ALLA PENSIONE ...", dev'essere provveduto alla costituzione, per il corrispondente periodo d'iscrizione, della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'IVS.
Passiamo, in ordine secondo data, alle seguenti NOTE INPDAP: 1) 24/09/2010 N. 126; 2) 08/10/2010 N. 18; 3) 22/12/2010 N. 56.
1) al punto 3. si sottolinea che dal 31 luglio 2010 (entrata in vigore della L. 122/2010) E' ABROGATA la Legge 322/1958. Al punto 1.3 della stessa Nota si precisano le categorie che NON RIENTRANO nelle NUOVE DECORRENZE. Specificamente, per la condizione di PREAVVISO al 30/06/2010 è richiesta un'apposita DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' del Datore.
2) al punto 3. la Nota, dopo essersi soffermata particolarmente sull'ONEROSITA' delle ricongiunzioni consentite dalla Legge 29/1979, nuovamente cita l'ABROGAZIONE della L. 322/1958.
3) al punto 1) della Nota, dedicata alla casistica oggetto di quesiti posti all'Istituto, l'INPDAP fornisce "ulteriori precisazioni in materia pensionistica". Con riferimento al tema della cessata costituzione della posizione nell'AGO, oltre a rimarcare che "l'eventuale preavviso" in corso al 30/07/2010 non intacca l'abrogazione della 322/1958, la Nota torna sulle conseguenze dell'ABROGAZIONE di detta legge, riferendosi alle "CESSAZIONI DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE comunque intervenute dopo il 31 luglio 2010".
Per ogni ulteriore interpretazione, in un panorama normativa così ampio e complesso, potrebbe essere utile il ricorso all'assistenza di un professionistica legale e di un ente di Patronato per il migliore e più sicuro esito della pratica di pensionamento.

17 febbraio 2011

_____________________

Sono un dipendente pubblico, di 42 anni, con 26 anni di contributi ma vorrei farmi una pensione integrativa e vorrei avere un consiglio in merito ai fondi pensione.

La più grande area scoperta nell'universo della previdenza aggiuntiva è proprio quella che riguarda il complesso campo dei dipendenti pubblici. All'accordo istitutivo ed al pieno funzionamento della previdenza complementare per il settore Scuola (Fondo ESPERO), non si è ancora aggiunta e perfezionata la sostanziale operatività di fondi negoziali riferentisi ad altri comparti, nonostante ne siano stati approntati per Ministeri e Parastato (SIRIO), Sanità ed Enti locali (PERSEO). E' pertanto possibile rivolgersi a quelle forme previdenziali aperte, come ad esempio le polizze assicurative a fini previdenziali, caratterizzate dall'adesione di tipo individuale. Esse, pur in assenza di uno specifico contributo datoriale stabilito nel ccnl, consentono di avviare e concretare un risparmio personale, trasferibile, secondo il dettato del decreto legislativo 252/2005(succeduto al dlgs 124/1993). E' inoltre non trascurabile l'attività di accumulo dei risparmi personali cogliendo le opportunità fornite dal mercato degli investimenti di breve e di medio-lungo periodo (come, ad esempio: titoli pubblici, titoli privati, buoni, azioni, ETF, quote di fondi mobiliari ed immobiliari, etc.). A questo proposito è buona norma farsi assistere da professionisti affidabili.

14 dicembre 2010

_____________________

La tempestività e l'organicità, come punti caratteristici della Guida dell'Investitore elaborata da UBS, smuovono l'interesse degli operatori del settore e dei lettori di "Domande frequenti". La crisi di liquidità irlandese, la ricerca di una politica adeguata per le specifiche situazioni degli Stati membri dell'Unione Europea, l'ipotesi del rischio anche negli investimenti in alcuni titoli di stato in ambito europeo, la correlazione tra inflazione e rendimento, la valutazione dei titoli e delle strategie, sia di breve termine che di lungo periodo, sono alcuni dei temi analiticamente svolti in modo abbastanza comprensibile. In considerazione, egregio Direttore, anche delle perduranti e variamente contrapposte accentuazioni dei due poli rischio/rendimento.

>> Scarica la Guida dell'Investitore elaborata da UBS

29 novembre 2010

_____________________

Vi scrivo per segnalarvi un grosso problema nato con l'approvazione della legge in oggetto, agli ex lavoratori elettrici in esodo incentivato, cui occorre urgentemente mettere rimedio. In data 30/07/2010 il governo ha approvato la Legge 122 art. 12 che abolisce una vecchia legge che da alcuni decenni sino al 30 giugno 2010 dava la possibilità ai dipendenti elettrici di scegliere la pensione più favorevole tra quella calcolata con le norme del Fondo Pensioni Elettrici e quella calcolata con le norme FPLD (INPS), la scelta avveniva al momento della richiesta di pensionamento da parte del dipendente. Nei casi di contribuzione mista (per es. i casi più comuni sono i tanti dipendenti che hanno mediamente 36 anni di versamenti al Fondo Pensioni Elettrici e 4 di apprendistato), la scelta del tipo di pensione ricadeva su quella del FPLD (INPS), perché per l’INPS, ai fini del raggiungimento dei 40 anni, erano validi anche i periodi di apprendistato, contrariamente al Fondo Pensioni Elettrici che ne richiedeva il riscatto. Il ricongiungimento dei contributi dal FPE al FPLD (INPS) era automatico e gratuito. Con questa nuova legge il ricongiungimento di tali contributi adesso è diventato a titolo oneroso. Questa legge sicuramente creerà problemi a tutti i lavoratori, ma quando arriverà il momento di andare in pensione,coloro che attualmente stanno lavorando faranno la loro scelta tenendo conto delle nuove disposizioni di legge. Potranno scegliere se andare in pensione con il FPLD (INPS) o con il FPE per non avere spese di ricongiunzione. Intanto, sino a quel momento, avendo ancora il lavoro, potranno contare su uno stipendio per vivere. IL DANNO MAGGIORE, CHE I SINDACATI NON SEGNALANO EFFICACEMENTE,LO SUBISCONO QUEI LAVORATORI CHE AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE ERANO IN ESODO INCENTIVATO PAGANDO I CONTRIBUTI VOLONTARI. QUESTE PERSONE DEVONO PAGARSI IL RICONGIUNGIMENTO DEI CONTRIBUTI DA SOLI, CON UN ESBORSO DI VARIE DECINE DI MIGLIAIA DI €, UNA SPESA CHE MANDERA' SUL LASTRICO E IN DISPERAZIONE LE FAMIGLIE. Ci siamo visti respingere la domanda di pensione da parte dell'INPS che, in ottemperanza alla legge in oggetto, adesso pretende il pagamento della ricongiunzione. ORA CI RITROVIAMO SENZA PENSIONE, SENZA UN LAVORO E SENZA UNO STIPENDIO PER VIVERE. Vi preghiamo, pertanto, di voler intervenire presso il Ministro competente, SEGNALANDO IN PARTICOLARE QUESTO PROBLEMA, affinché apporti le dovute modifiche alla legge esonerando chi, al momento della sua approvazione, non aveva più il lavoro e stava pagando i contributi volontari, avendo scelto di andare in esodo concordato con l’Azienda secondo le leggi e le norme che vigevano al momento della scelta.

Per comprendere meglio i contenuti e l'urgenza di questa importante materia è forse utile il chiarimento di alcuni termini tecnici attinenti al c.d. esodo incentivato, quali: incentivo, consenso, contribuzione volontaria, onerosità, etc. . L'esodo incentivato si concreta nella chiusura volontaria del rapporto di lavoro finalizzata al pensionamento anticipato. L'accordo tra le parti sull'elargizione del compenso incentivante porta conseguentemente alle dimissioni del lavoratore. In altri termini, le parti interessate concordano un incentivo, configurando così una sorta di corrispettivo volto al perfezionamento del consenso del dipendente alla risoluzione anticipata. Il contributo volontario a carico del lavoratore - che ha cessato l'attività lavorativa per il conseguimento del diritto alla pensione - è soggetto all'autorizzazione dell'INPS su richiesta dello stesso interessato. Le disposizioni della Legge N. 122 - 30/07/2010, di conversione con modificazioni del Decreto legge N. 78, 31/05/2010 (manovra correttiva per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica), sono state oggetto di istruzioni contenute nella Circolare INPS N. 126, del 24.09.2010. Per la parte riguardante l'obbligatorietà della domanda e l'onerosità, dalla data 01/07/2010, della ricongiunzione dei contributi nel FPLD dai Fondi speciali di Previdenza (ad es. il FPE, del settore Elettrici), al punto 2 della circolare INPS (modifiche all'art. 1 co. 1, L. 07.02.1979 N. 29) viene riportato il nuovo dettato normativo riferentesi, tra l'altro, alla decorrenza ed all'onere a carico dei richiedenti nella fattispecie di ricongiunzione nel FPLD di periodi contributivi maturati nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO. Inoltre, al punto 4.1, le istruzioni sono dedicate specificamente ai soppressi fondi Elettrici e Telefonici. Va infine rilevato come il Sindacato nazionale di categoria abbia resa nota la sua immediata presa di contatto con la Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro. Nel porre in evidenza il suo preoccupato appello registriamo anche una certa attesa, sia per la pubblicazione dell'annunciata circolare INPS esplicativa delle onerosità, sia per le eventuali reazioni sindacali del Settore.

18 ottobre 2010

_____________________

Come faccio a non aderire al nuovo fondo “Sirio” visto che fra poco dovrò andare in pensione?

Nel pubblico impiego è richiesto un comportamento attivo del dipendente volto all'eventuale partecipazione al fondo negoziale di settore ed imprescindibile passaggio dal regime di TFS a quello di TFR. L'art. 13 dell'accordo istitutivo, sottoscritto dalle Parti (ARAN e Confederazioni sindacali, in rappresentanza dei dipendenti di :  Ministeri, Enti pubblici non economici, PCM, ENAC e CNEL; accordo idoneo all'estensione anche ad altri settori) in data 01.10.2007, stabilisce che i lavoratori che intendano aderire al Fondo si esprimano per libera scelta individuale (punto 1), secondo le modalità previste dallo Statuto. Al lavoratore va preliminarmente consegnata una nota informativa approvata dalla COVIP, contenente le indicazioni della normativa vigente in materia (punto 2 dell'Accordo). Il datore di lavoro, ricevuta la domanda di adesione, debitamente compilata e firmata dal lavoratore, la sottoscrive a sua volta, prima d'inoltrarla al fondo negoziale.

28 settembre 2010

_____________________

Avendo svolto dei periodi di lavoro nella ricerca, tutti a tempo determinato, vorrei avere informazioni sulla previdenza complementare per una mia possibile adesione. A quali fondi di pensione posso rivolgermi?

E' un quesito che richiama opportunamente l'attenzione di tutti i soggetti protagonisti della previdenza complementare, particolarmente nell'ambito dei settori del pubblico impiego. Sono infatti trascorsi almeno dieci anni dal momento in cui le Parti sociali (Sindacati ed ARAN) hanno cominciato un importante discorso, tecnico e politico, sulla previdenza complementare e sul TFR. Si definirono subito dei grandi raggruppamenti, il più possibile omogenei: Scuola, Ministeri e Parastato, Sanità ed Enti locali, lasciando aperta la porta a successivi ampliamenti e ad ogni possibile miglioramento. Al Fondo pensione ESPERO (Scuola), felicemente avviato ed ormai consolidato, si auspica possano affiancarsi - stando agli accordi istitutivi sottoscritti dalle Parti - i nuovi fondi: SIRIO (Ministeri, Enti pubblici non economici, PCM, Enac, CNEL) e PERSEO (fondo nazionale per i comparti: Regioni, Autonomie locali; Servizio Sanitario Nazionale), senza dimenticare l'accordo d'adesione del Personale Medico e Veterinario, che si rivolge anche a coloro con contratto flessibile (di tipo part-time, tempo determinato), purché di durata continuativa almeno trimestrale. Al Capo V - art. 12 dell'Allegato al CCNL del Personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli ENTI di Ricerca e Sperimentazione, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 13 maggio 2009, sono indicate le modalità quantitative della contribuzione e del TFR da destinare alla Previdenza complementare negoziale di settore. In attesa che i Fondi pensione qui richiamati raggiungano la loro operatività, è comunque possibile per un lavoratore aderire ai cosiddetti fondi di tipo aperto, piani individuali d'accumulo o polizze assicurative a fini previdenziali, i quali, pur in assenza del contributo datoriale, consentono di avviare e concretare un risparmio personale in linea con la normativa specifica (dlgs 252/2005, succeduto al dlgs 124/1993). Risparmio trasferibile, passati almeno due anni dall'iscrizione al fondo pensione.

17 settembre 2010

_____________________

Avrei necessità di conoscere quale deve essere la quota che il datore di lavoro deve versare al fondo pensione al quale si è iscritto il dipendente. La quota di cui trattasi deve essere riferita, in qualche modo, allo stipendio annuale lordo, imponibile o diversamente?

L'art. 8 del dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari del sistema obbligatorio) fa riferimento al "finanziamento" delle forme stesse "mediante il versamento di contributi (a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente), e attraverso il conferimento del TFR maturando". Detto dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti - i quali attuano il finanziamento delle forme pensionistiche complementari con contribuzioni a proprio carico -  il punto 2. recita che: "ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico", nel caso di lavoratori dipendenti (iscritti ai fondi richiamati all'art. 3, comma 1, lettere fino a "g" ed art. 12, con adesione su base collettiva), "le modalità e la misura minima della contribuzione" possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a proprio carico". Il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa, oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti: in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, dichiarato ai fini IRPEF, per il periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative: secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, ovvero degli imponibili ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.
Al punto 3. (dipendenti della pubblica amministrazione), è detto che i contributi alle forme pensionistiche vadano definiti in sede di determinazione del trattamento economico. Mentre al punto 4. è previsto che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, siano essi volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, siano deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo. .... omissis ....
Al punto 10, inoltre, viene stabilito che l'adesione a una forma pensionistica, tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR,  non comporti l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo, anche in assenza di accordi collettivi, comunicando al datore di lavoro l'entità del contributo e il nome del fondo di destinazione.
A sua volta il datore può  decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica
alla quale il lavoratore abbia già aderito, ovvero a quella prescelta in base ad accordo. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, il contributo stesso - nei limiti e secondo le modalità stabilite da detti contratti o accordi - affluisce alla forma prescelta dal lavoratore.
Ne consegue pertanto un panorama, anche tenuto conto dei cosiddetti "fondi preesistenti" (in essere al 15 novembre 1992),  molto ampio, comprendente volta per volta svariate soluzioni (contribuzioni in percentuali dell'imponibile annuo utile al calcolo del TFR; ovvero della retribuzione convenzionale determinata con accordo tra le parti; ovvero della retribuzione imponibile INPS;  ovvero sui minimi nei rispettivi ccnl, con possibilità data all’iscritto di versare al Fondo una contribuzione maggiore ovvero, in caso di disoccupazione, inferiore, rispetto alle misure minime, in base a criteri e modalità stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione). 
Anche se quella centrale e prevalente tende sempre più ad essere la contribuzione basata "retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR", anch'essa, tuttavia, soggetta - art. 2120 del codice civile - ad accordi tra le parti contraenti, ai fini degli elementi "non occasionali" della retribuzione da considerare nel computo di tale imponibile annuale.  

12 luglio 2010

_____________________

Con il titolo “Dall’avidità al rigore etico” il Bollettino finanziario, si occupa dell’inefficienza economica proponendo la formazione di Nuove aziende “fondate sul carattere” come alternativa al modello del CEO, a struttura piramidale, in cui la prestazione è stimolata unicamente dall’incentivo finanziario. Si auspica inoltre un cambiamento del concetto di Shareholder Value. Speriamo che la lettura possa incontrare il vostro interesse e fornirvi utili spunti di riflessione e azione.

E' interessante prendere visione dei metodi di studio e di analisi suggeriti dal famoso istituto bancario di von Wegelin & Co., nella scia della lunga tradizione che lo anima dal 1909 ad oggi. Rileviamo, tra l'altro, che la rimozione delle presunte contraddizioni tra eticità ed economicità possa costituire la buona notizia anche in un settore che fruisca di opportuni livelli di controllo, interni ed esterni, come quello della previdenza complementare italiana.   I quattro passaggi analitici intorno alla TAA (tactical asset allocation): situazione macroeconomica contingente, tendenza dei listini, rischi a breve e fattori d'incidenza sui mercati azionari, con raccomandazione di una quota azionaria a "peso neutro", come pure le altre riflessioni sui processi d'investimento e sulle classi di rischio/rendimento inserite nel Bollettino finanziario, sono disponibili anche in area Internet:
www.wegelin-anlagekommentar.ch/
www.wegelin-investmentcommentary.ch/
www.wegelin-commentaireinvestissement.ch/
www.wegelin-investmentcommentary.ch/archiv/archivak.asp/
Bollettino n.271.

7 luglio 2010

_____________________

Vorrei sapere come funziona l'opzione quando scade il termine. Che cosa deve fare un lavoratore che non intenda aderire?

Possiamo considerare schematicamente le varie fattispecie:
a) se si decidesse di non destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare il TFR, anche il futuro,  resterebbe presso l'amministrazione aziendale (qualora si lavorasse in un'azienda dotata fino a 49 addetti).   
b) se si decidesse di non destinare
il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare,  Il TFR maturando verrebbe versato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello Stato (qualora si lavorasse in una azienda dotata di  almeno 50 addetti).  
Allo stesso datore di lavoro continuerà a fare riferimento il dipendente titolare del TFR oggetto di trasferimento al Fondo Tesoreria
c) se entro sei mesi dalla data d'assunzione il lavoratore non consegnasse il modulo TFR2 (cfr. Decreto Ministro Lavoro 30.01.2007) si realizzerebbe un'adesione automatica alla previdenza complementare per tacito conferimento del TFR.
c1) nell'ipotesi in cui non sia in essere o non sia individuabile una forma pensionistica collettiva di riferimento, il tacito conferimento del TFR comporterà l'adesione al FONDINPS.  
Al lavoratore, che non abbia presentato alcuna dichiarazione in merito al TFR, deve essere comunicata dal datore di lavoro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ogni informazione utile alla conoscenza della forma pensionistica collettiva destinataria, in mancanza d'idonea scelta, del TFR maturando.

16 giugno 2010

_____________________

Spettabile Fondo Pensione, in qualità di broker desideriamo sottoporVi le seguenti opportunità d’investimento immobiliare a reddito: 1) Centro commerciale situato a metà strada fra due capoluoghi di provincia, inaugurato la scorsa estate. Il bacino d’utenza (588 kmq) è stato calcolato pari a oltre 160.000 persone, delle quali quasi 57.000 nel settore primario. Reddito pro-capite leggermente superiore alla media nazionale (103%). L’edificio sorge su di un’area di circa 54.000 mq , orientativamente per complessivi mq commerciali 24.000 circa . - omissis - Se di Vs. interesse possiamo inviare maggiori dettagli, planimetrie e fotografie degli immobili.

I fondi pensione negoziali (istituiti secondo i decreti: dlgs 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni; dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari") non possono investire il patrimonio direttamente in immobili. Detti fondi pensione, in base alla normativa del DM Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (effettivo in data 09.03.1997), recante "norme sui criteri e sui limiti d'investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto d'interesse") possono investire, tra l'altro, nel modo seguente: art. 3. Investimenti e operazioni consentiti : 1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo (leggasi: dlgs 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni), le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi chiusi. - omissis -  art. 4. Limiti agli investimenti: - omissis - b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso. La vostra società intermediaria può prendere visione delle schede elaborate ed intestate ai fondi pensione negoziali, elencate nel sito www.uil.it/fondi

14 maggio 2010

_____________________

Vi sottoponiamo le nostre valutazioni su quanto è successo al mercato azionario negli ultimi 12 anni… e l'ipotetico impatto nel futuro, illustrato da DIAMAN Sicav

Tra i cultori della materia finanziaria è sempre vivo l'interesse per rigorosi contributi allo studio degli impatti che si susseguono nell'ambito degli investimenti azionari, tenuto conto, tra l'altro, delle dinamiche valutarie, Euro incluso. In breve sintesi, rileviamo che DIAMAN SICAV suggerisce la cosiddetta "logica del buon senso" - applicata all'investimento solo quando conviene - nei mercati finanziari. Constatiamo, infine, che a sostegno di tale tesi siano stati elaborati ed illustrati in pubblici convegni in Italia (www.diaman.it appositi processi, sia Quantitativi (Asset Allocation Tattica), sia di selezione dei Fondi ( Asset Allocation Strategica), accompagnati costantemente tanto dall’analisi del rischio quanto dal controllo del rendimento.

18 febbraio 2010

_____________________

Buona sera sono un metalmeccanico apprendista assunto con contratto a tempo determinato sino al 21 dicembre 2012 e ieri mi sono inforturanto sul lavoro con registrazione al pronto soccorso e una prognosi di 20 giorni per tagli alle dite con punti di sutura, vorrei sapere se mi spetta l'indenità di infortunio e eventualmente chi è che mi eroga la suddetta indennità.

Il datore di lavoro paga:
a) l'intera retribuzione per il giorno in cui avviene l'infortunio causa d'astensione dal lavoro; 
b) il  60% della retribuzione per i successivi tre giorni (o l'eventuale più elevato trattamento previsto dal ccnl o da contratti individuali) .
L'INAIL provvede al pagamento (con decorrenza dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio, o si è manifestata la malattia professionale, fino alla guarigione clinica, senza porsi limiti di tempo):
1) a titolo d'acconto, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
2) a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo.
La natura della PRESTAZIONE INAIL si configura come un indennizzo (soggetto all' IRPEF, certificata fiscalmentedall'INAILper mancata retribuzione a causa dell'inabilità temporanea per infortunio sul lavoro. 
Attraverso l'obbligatorietà della partecipazione all'INAIL, l'Istituto è controparte in luogo del datore.
In base all'art. 70 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, e successive modificazioni integrazioni) , i primi tre giorni sono di franchigia per l'INAIL.
L'indennità INAIL copre:
a) dal quarto (art. 68 T.U.) fino al novantesimo giorno, nella misura del 60% della retribuzione giornaliera del lavoratore.
b) dal novantunesimo giorno, fino alla guarigione clinica, l'indennità è erogata nella misura del 75%.
Gli elementi di base utili al calcolo dell'indennità, chiaramente riportati nella "Guida alle prestazioni - edizione 2008" predisposta dall'Istituto, sono:
- la retribuzione media giornaliera, calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia professionale;
- per specifiche categorie (ad es: lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato) il calcolo viene effettuato in base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore.
Data la complessità delle implicanze in materia è sempre utile reperire ulteriori informazioni di carattere generale sia nelle sedi territoriali INAIL, sia visitando l’indirizzo www.inail.it, oppure chiamando il numero gratuito 803.164 . 
Lo stesso INAIL - Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio I - Piazzale G. Pastore, 6 - 00144 Roma, da noi interpellato, ci ha rappresentato, tramite il dott. Mauro Iammarrone, la più sollecita sensibilità dell'Istituto al riguardo. 
Per informazioni di carattere personale - problemi legati a posizioni assicurative, ad infortuni o rendite - le richieste devono essere fatte esclusivamente alla Sede INAIL d'appartenenza, in relazione al proprio domicilio.

15 gennaio 2010

_____________________

Dear Mr. De Nardo It is a pleasure to shortly present to you the opportunity to invest in our company/fund as a pre IPO investment. We have a real estate residential and commercial portfolio in India and Vietnam of over 3.5 million square meters with 1.5 billion $ profits. Attached is a one page brochure concerning our company's highlights. Please let me know if you need any further information.

I would like to thank you and your colleagues for both your kind e-mail message and attachment. As to both the real estate investments and the broader Asian market and namely the opportunities in developing countries I must say that, due to law restrictions, the Italian "collective bargaining pension funds" are currently not allowed to invest in types of assets and regional areas such as those interesting examples suggested by Engelinvest Israel Ltd.,  your Tel Aviv-based investment firm. The draft Treasury decree prepared two years ago to replace the DM /703, Nov. 21 1996 is still frozen amid international crises and risk-averse pension funds' membership. To find out more: www.uil.it/fondi - "Domande frequenti: l'Esperto risponde" Please let me wish you a Merry Christmas and a happy New Year!

14 dicembre 2009

_____________________

Caro Professore, ti sottopongo il seguente quesito sperando in un tuo parere. Abbiamo introdotto il tema delle energie rinnovabili ai fondi pensione e stiamo verificando la possibilità dell'investimento diretto nel nostro prodotto Clean Energy Capital Fund, fondo di private equity con la forma giuridica di UK Limited Partnership. Avremmo bisogno di sapere se l'investimento in tale prodotto è consentito ai sensi della vigente normativa dei fondi pensione e, in particolare, se può configurarsi come "fondo d'investimento mobiliare chiuso".

L'argomento degli investimenti socialmente responsabili, dell'energia rinnovabile, dei criteri ESG (funzionamento societario che tiene conto del rispetto sociale ed ambientale) integrati nelle politiche d'investimento, è da molto tempo all'attenzione dei soggetti responsabili di ogni ordine e grado.
Parallelamente la regolamentazione degli strumenti finanziari e particolarmente degli OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) continua ad essere nell'Unione Europea oggetto di studio ed approfondimento, al fine del raggiungimento di un'armonizzazione tale che consideri l'autorizzazione rilasciata dallo Stato d'origine come un passaporto valido in tutti gli Stati membri.
La costante evoluzione della materia ha trovato riflessi nell'U.E. in specifiche direttive (Consiglio Europeo 85/611/CEE 20.12.2005 e segg.) sulla base di un Libro verde (12 luglio 2005) ed in ulteriore fase d'approfondimento sulla scorta di un Libro bianco (15.11.2006) avente lo scopo di rendere più efficace il mercato dei fondi, per dare piena attuazione ad un regime comune di collocamento privato.
Stante l'attuale quadro normativo U.E., suscettibile di auspicati miglioramenti e semplificazioni, e considerati i limiti di natura legislativa riguardanti i Fondi pensione negoziali, è necessario non solo un giudizio fornito da una società professionalmente competente ma anche e soprattutto un pronunciamento in merito da parte dell'Autorità di vigilanza di settore.
Il private equity, formula adottata per raccogliere un determinato capitale di rischio con il fine di raggiungere un consistente ritorno economico all'atto della dismissione delle partecipazioni, richiede un'ampia trasparenza ed un elevato livello di funzionamento organizzativo.
E' necessario un esame attento dei documenti illustrativi e costitutivi, che al momento non è possibile conoscere.
Nel caso specifico siamo di fronte ad un finanziamento in fase d'avvio (partecipazione di fondi pensione, compagnie d'assicurazione ed istituti bancari, soprattutto di: Olanda, Giappone e Belgio, e verso Francia, Paesi scandinavi, Germania, Svizzera e U.K.) per il perfezionamento di un fondo strutturale chiuso di diritto inglese (Londra - Fortis Investments - BNP Paribas), di tipo Clean Tech, per investitori istituzionali, il quale si prefigge d'impiegare i soldi, raccolti con la logica del Private Equity, nell'acquisto di strutture ed impianti diversificati (nei mercati energetici: eolici, solari, biomasse) tra loro e con criteri ESG integrati; dividendo atteso dal secondo e strategia d'uscita con disinvestimento dall'ottavo al decimo anno. 
Secondo quanto si apprende da una prima informazione, dichiaratamente soggetta ad eventuali modifiche, il fondo è anche rivolto a non meglio definiti mercati emergenti, anche se teoricamente delimitati nella quantità (10% al massimo complessivamente) .
Prescindendo dalle posizioni del Sindacato internazionale, le quali non di rado stimano lo strumento del P.E. un mezzo suscettibile di eccessi - quali le riduzioni del personale, la compressione del salario ed a volte la difficile agibilità sindacale -collegati ad operazioni di ristrutturazioni ed innovazioni industriali, resta il nodo del quadro normativo nel campo degli investimenti consentiti ai fondi pensione in Italia.   
Brevemente, in relazione al d.lgs 252 - 5 dicembre 2005, all'art. 6, comma 1. e), i fondi pensione possono sottoscrivere ed acquisire quote di "fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi" secondo i criteri indicati nello statuto d'individuazione e della ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, comunque non superiori al 20 percento del proprio patrimonio ed al 25 percento del capitale del fondo chiuso. All'art. 19 punto c) è stabilito che è compito della COVIP verificare il "rispetto dei criteri d'individuazione e ripartizione del rischio individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'art. 6".
Un rinvio alla direttiva 85/611/CEE in tema di OICVM è rintracciabile nelle disposizioni del D.M. Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996 che regolano i criteri ed i limiti d'investimento delle risorse dei fondi pensione e recano norme in materia di conflitti d'interesse e situazioni rilevanti a tale proposito.

13 novembre 2009

_____________________

Chiedo la Vostra competente assistenza per cercare di capire un po' meglio la mia posizione previdenziale. Sono un bancario, ho un'anzianità contributiva di 26 anni. Sono tutt'ora iscritto ad un Fondo complementare chiuso preesistente che ho alimentato sia con versamenti volontari che con quelli aziendali fino al 31/12/2007. A seguito della cessione di ramo d'azienda (una delle tante che ha interessato il sistema bancario...) dal 10/03/2008, si è aperta la possibilità di liquidare il montante del fondo con queste possibilità:
- in qualsiasi momento;
- con tassazione aliquota marginale 23% + parte tassata con aliquota IRPEF individuale;
- senza alcuna giustificazione particolare (malattia/prima casa, etc.);
- per l'intero importo del montante.
Le domande che vi pongo sono queste:
1. se attendo l'età pensionabile, la tassazione sarà del 9%/15% come previsto dopo la riforma o resterà comunque l'aliquota marginale?
2. se trasferisco la vecchia posizione al nuovo fondo pensione della nuova azienda bancaria alla quale sono stato "ceduto" e magari faccio questo trasferimento l'ultimo anno di lavoro, potrò sfruttare la tassazione agevolata sia la possibilità di avere capitale al 50% e rendita vitaliza per il rimanente 50%?
Faccio presente che ci è stato specificato che il mio "vecchio" fondo resterà in essere finchè resterà anche un solo iscritto

Sono certamente interessanti i quesiti di carattere fiscale, posti da un bancario di lunga esperienza, coinvolto nella cessione del ramo aziendale ed aderente ad un fondo preesistente. I provvedimenti legislativi susseguitisi nel campo della previdenza complementare hanno comportato una serie di modifiche nella disciplina tributaria dei fondi pensione. Si è così prodotta una struttura di sistema c.d. a " pro rata" tale da richiedere l'intervento esplicativo sia dell'Agenzia delle Entrate (con pareri, risoluzioni, circolari) sia dell'Autorità di Vigilanza COVIP, tramite "orientamenti interpretativi". Con riguardo ai periodi di versamento contributivo - e quindi d'accumulazione - il RISCATTO VOLONTARIO viene tassato (senza alcuna "doppia imposizione") nel modo seguente:
a) sulla parte corrispondente agli anni dal 2001 al 2006: imposizione ordinaria IRPEF (nella fattispecie non c'è cessazione del rapporto per pensionamento né ricorrono le "cause estranee alla volontà delle parti")
b) sulla parte corrispondente all'accumulo fino al 31.12.2000: imposizione "a tassazione separata", secondo le norme applicabili ed i criteri tipici del TFR (vecchi iscritti a vecchi fondi)
c) sulla parte di capitale accumulata a partire dalla data 1 gennaio 2007: tassazione "ad aliquota sostitutiva fissa" del 23% (riscatto per "cause diverse").
E' importante sottolineare che, ai fini del trattamento fiscale, anche in caso di trasferimento della posizione individuale al nuovo fondo, viene rispettato il principio dell'imputazione in base ai periodi corrispondenti d'accumulo, qui esposti sub a) b) e c) , e secondo le "cause" che hanno determinato la richiesta di RISCATTO. Detto poi che dai quesiti non emerge alcun elemento che indichi la presenza di particolari vincoli posti dalla normativa statutaria e regolamentaria, notiamo come la disciplina del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 - entrato in vigore in data 1 gennaio 2007- preveda che, in caso di PENSIONAMENTO, si possa richiedere la prestazione pensionistica in capitale (art. 11 punto 3. dlgs 252/2005) fino al 50% , secondo il valore attuale del montante finale accumulato, ed il restante in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo d'anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale (così definito all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335), la stessa può essere erogata in capitale. In definitiva, qualora si dovesse decidere per convenienza, sarebbe opportuno tenere presente che la prestazione pensionistica in RENDITA corrispondente alle somme accumulate nel fondo preesistente fino al 31.12.2000 è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF ma su un imponibile ridotto ( 87,50% anziché 100%). La UIL, come del resto enti quali COVIP , MEFOP ed importanti istituti accademici, tanto per fare degli esempi, hanno a più riprese trattato l'importante tema degli aspetti fiscali del secondo pilastro della previdenza privata. Per eventuali ulteriori approfondimenti in materia è anche possibile contattare debenedictis@mefop.it (Avv. Flavio De Benedictis e gentili colleghi).

27 ottobre 2009

_____________________

Ho lavorato anni fa prima del 2005 in varie cooperative sociali avendo versato contributi INPS per circa 25 giorni. Da quei tempi non più lavorato ho 39 anni di età. Ho sentito parlare dei fondi pensione. Chiedevo se iniziare a pagare il fondo pensioni INPS detto delle casalinghe e più uno presso banche o altro. Oppure scegliere solo quelli di altri enti come le banche. Chiedevo se potete consigliarmi una strada per fare una pensione o se sul vostro sito potevo trarre dei consigli o al limite se avete un ufficio a Firenze per avere questo tipo di informazione.

Premesso che tra le varie possibilità c'è quella del versamento per un soggetto fiscalmente a carico, con beneficio fiscale al titolare del documento comprovante il versamento stesso, e che nella categoria dei Lavoratori domestici l'INPS (visita il sito) include tutti coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, maggiordomo, badante etc.). diamo con l'occasione, un'informazione utile per disoccupati, studenti, casalinghe etc, sul "dopo-fondo pensione famiglia". Con comunicato stampa del 10 novembre 2008 si è affermato che tra la Federazione Donne Europee-Federcasalinghe e ARCA Sgr SpA, a seguito della chiusura del Fondo pensione nazionale Famiglia, è stato firmato un accordo di confluenza del fondo negoziale precedente, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nel fondo pensione aperto “Arca Previdenza” (che, all’atto dell’accordo, disponeva di 115.000 aderenti ed un patrimonio gestito di 700 milioni di Euro). Ogni aderente potrà trasferire entro il 31 dicembre 2009 la propria posizione individuale, continuando ad usufruire della scontistica presso i punti vendita convenzionati. La misura e la periodicità della contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. Per un lavoratore dipendente il finanziamento di ARCA PREVIDENZA può avvenire mediante il conferimento del TFR. Tra gli istituti preposti alla raccolta delle adesioni c’è anche la BANCA FEDERICO DEL VECCHIO S.p.A., Sede legale: Via dei Bianchi, 5 – 50123 Firenze FI. La ”nota informativa per il potenziali aderenti” del nuovo fondo è depositata alla COVIP dal 31 marzo 2009.
Per contatti diretti: Telefono: 02/48.097.1 www.arcaprevidenza.it - Roma 06 8622321 (ARCA) Infine, visitando il sito www.uil.it/fondi, è possibile prendere conoscenza delle schede da noi intestate ai fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti.

>> Arca: nota informativa, marzo 2009

1 ottobre 2009

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS]