Avrei necessità di conoscere quale deve essere la quota che il datore di lavoro deve versare al fondo pensione al quale si è iscritto il dipendente. La quota di cui trattasi deve essere riferita, in qualche modo, allo stipendio annuale lordo, imponibile o diversamente?
L'art. 8 del dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari del sistema obbligatorio) fa riferimento al "finanziamento" delle forme stesse "mediante il versamento di contributi (a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente), e attraverso il conferimento del TFR maturando". Detto dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti - i quali attuano
il finanziamento delle forme pensionistiche complementari con contribuzioni a
proprio carico - il punto 2. recita che: "ferma restando la facoltà
per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a
proprio carico", nel caso di lavoratori dipendenti (iscritti ai fondi richiamati
all'art. 3, comma 1, lettere fino a "g" ed art. 12, con adesione
su base collettiva), "le modalità e la misura minima della contribuzione"
possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali;
gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della
contribuzione a proprio carico". Il contributo alle forme pensionistiche
complementari è stabilito in cifra fissa, oppure: per i lavoratori dipendenti,
in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, oppure con
riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Per i lavoratori
autonomi ed i liberi professionisti: in percentuale del reddito d'impresa o di
lavoro autonomo, dichiarato ai fini IRPEF, per il periodo d'imposta precedente;
per i soci lavoratori di società cooperative: secondo la tipologia del rapporto
di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR,
ovvero degli imponibili ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero
in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo
al periodo d'imposta precedente.
Al punto 3. (dipendenti della pubblica amministrazione), è detto che i
contributi alle forme pensionistiche vadano definiti in sede di determinazione
del trattamento economico. Mentre al punto 4. è previsto che i contributi
versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, siano essi volontari o
dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, siano
deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo. ....
omissis ....
Al punto 10, inoltre, viene stabilito che l'adesione a una
forma pensionistica, tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR,
non comporti l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore
di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo, anche in
assenza di accordi collettivi, comunicando al datore di lavoro l'entità del
contributo e il nome del fondo di destinazione.
A sua volta il datore può decidere, pur in assenza di accordi collettivi,
anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica
alla quale il lavoratore abbia già aderito, ovvero a quella prescelta in base ad
accordo. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore
di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, il contributo stesso -
nei limiti e secondo le modalità stabilite da detti contratti o accordi -
affluisce alla forma prescelta dal lavoratore.
Ne consegue pertanto un panorama, anche tenuto conto dei cosiddetti "fondi
preesistenti" (in essere al 15 novembre 1992), molto ampio,
comprendente volta per volta svariate soluzioni (contribuzioni in percentuali
dell'imponibile annuo utile al calcolo del TFR; ovvero della retribuzione
convenzionale determinata con accordo tra le parti; ovvero della retribuzione
imponibile INPS; ovvero sui minimi nei rispettivi ccnl, con possibilità
data all’iscritto di versare al Fondo una contribuzione maggiore ovvero, in caso
di disoccupazione, inferiore, rispetto alle misure minime, in base a criteri e
modalità stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione).
Anche se quella centrale e prevalente tende sempre più ad essere la
contribuzione basata "retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR",
anch'essa, tuttavia, soggetta - art. 2120 del codice civile - ad accordi
tra le parti contraenti, ai fini degli elementi "non occasionali" della
retribuzione da considerare nel computo di tale imponibile annuale.
12 luglio 2010
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Con il titolo “Dall’avidità al rigore etico” il Bollettino finanziario, si occupa dell’inefficienza economica proponendo la formazione di Nuove aziende “fondate sul carattere” come alternativa al modello del CEO, a struttura piramidale, in cui la prestazione è stimolata unicamente dall’incentivo finanziario. Si auspica inoltre un cambiamento del concetto di Shareholder Value. Speriamo che la lettura possa incontrare il vostro interesse e fornirvi utili spunti di riflessione e azione.
E' interessante prendere visione dei metodi di studio e di analisi suggeriti dal famoso istituto bancario di von Wegelin & Co., nella scia della lunga tradizione che lo anima dal 1909 ad oggi. Rileviamo, tra l'altro, che la rimozione delle presunte contraddizioni tra eticità ed economicità possa costituire la buona notizia anche in un settore che fruisca di opportuni livelli di controllo, interni ed esterni, come quello della previdenza complementare italiana.
I quattro passaggi analitici intorno alla TAA (tactical asset allocation): situazione macroeconomica contingente, tendenza dei listini, rischi a breve e fattori d'incidenza sui mercati azionari, con raccomandazione di una quota azionaria a "peso neutro", come pure le altre riflessioni sui processi d'investimento e sulle classi di rischio/rendimento inserite nel Bollettino finanziario, sono disponibili anche in area Internet:
www.wegelin-anlagekommentar.ch/
www.wegelin-investmentcommentary.ch/
www.wegelin-commentaireinvestissement.ch/
www.wegelin-investmentcommentary.ch/archiv/archivak.asp/
Bollettino n.271.
7 luglio 2010
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Vorrei sapere come funziona l'opzione quando scade il termine. Che cosa deve fare un lavoratore che non intenda aderire?
Possiamo considerare schematicamente le varie fattispecie:
a) se si decidesse di non destinare il TFR maturando ad una forma
pensionistica complementare il TFR, anche il futuro,
resterebbe presso l'amministrazione aziendale (qualora
si lavorasse in un'azienda dotata fino a 49 addetti).
b) se si decidesse di non destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, Il TFR maturando
verrebbe versato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello
Stato (qualora si lavorasse in una azienda dotata di almeno 50 addetti).
Allo stesso datore di lavoro continuerà a fare riferimento il dipendente titolare
del TFR oggetto di trasferimento al Fondo Tesoreria.
c) se entro sei mesi dalla data d'assunzione il lavoratore non
consegnasse il modulo TFR2 (cfr. Decreto Ministro Lavoro
30.01.2007) si realizzerebbe un'adesione automatica alla previdenza
complementare per tacito conferimento del TFR.
c1) nell'ipotesi in cui non sia in essere o non sia individuabile una
forma pensionistica collettiva di riferimento, il tacito conferimento
del TFR comporterà l'adesione al FONDINPS.
Al lavoratore, che non abbia presentato alcuna dichiarazione in merito al
TFR, deve essere comunicata dal datore di lavoro, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine, ogni informazione utile alla conoscenza della forma
pensionistica collettiva destinataria, in mancanza d'idonea scelta, del TFR
maturando.
16 giugno 2010
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Spettabile Fondo Pensione, in qualità di broker desideriamo sottoporVi le seguenti opportunità d’investimento immobiliare a reddito: 1) Centro commerciale situato a metà strada fra due capoluoghi di provincia, inaugurato la scorsa estate. Il bacino d’utenza (588 kmq) è stato calcolato pari a oltre 160.000 persone, delle quali quasi 57.000 nel settore primario. Reddito pro-capite leggermente superiore alla media nazionale (103%). L’edificio sorge su di un’area di circa 54.000 mq , orientativamente per complessivi mq commerciali 24.000 circa . - omissis - Se di Vs. interesse possiamo inviare maggiori dettagli, planimetrie e fotografie degli immobili.
I fondi pensione negoziali (istituiti secondo i decreti: dlgs 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni; dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari") non possono investire il patrimonio direttamente in immobili. Detti fondi pensione, in base alla normativa del DM Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 (effettivo in data 09.03.1997), recante "norme sui criteri e sui limiti d'investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto d'interesse") possono investire, tra l'altro, nel modo seguente: art. 3. Investimenti e operazioni consentiti : 1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo (leggasi: dlgs 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni), le disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi chiusi. - omissis - art. 4. Limiti agli investimenti: - omissis - b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso. La vostra società intermediaria può prendere visione delle schede elaborate ed intestate ai fondi pensione negoziali, elencate nel sito www.uil.it/fondi
14 maggio 2010
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Vi sottoponiamo le nostre valutazioni su quanto è successo al mercato azionario negli ultimi 12 anni… e l'ipotetico impatto nel futuro, illustrato da DIAMAN Sicav
Tra i cultori della materia finanziaria è sempre vivo l'interesse per rigorosi contributi allo studio degli impatti che si susseguono nell'ambito degli investimenti azionari, tenuto conto, tra l'altro, delle dinamiche valutarie, Euro incluso. In breve sintesi, rileviamo che DIAMAN SICAV suggerisce la cosiddetta "logica del buon senso" - applicata all'investimento solo quando conviene - nei mercati finanziari. Constatiamo, infine, che a sostegno di tale tesi siano stati elaborati ed illustrati in pubblici convegni in Italia (www.diaman.it appositi processi, sia Quantitativi (Asset Allocation Tattica), sia di selezione dei Fondi ( Asset Allocation Strategica), accompagnati costantemente tanto dall’analisi del rischio quanto dal controllo del rendimento.
18 febbraio 2010
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Buona sera sono un metalmeccanico apprendista assunto con contratto a tempo determinato sino al 21 dicembre 2012 e ieri mi sono inforturanto sul lavoro con registrazione al pronto soccorso e una prognosi di 20 giorni per tagli alle dite con punti di sutura, vorrei sapere se mi spetta l'indenità di infortunio e eventualmente chi è che mi eroga la suddetta indennità.
Il datore di lavoro paga:
a) l'intera retribuzione per il giorno in cui avviene l'infortunio causa
d'astensione dal lavoro;
b) il 60% della retribuzione per i successivi tre giorni (o
l'eventuale più elevato trattamento previsto dal ccnl o da contratti
individuali) .
L'INAIL provvede al pagamento (con decorrenza dal 4° giorno successivo a quello
in cui è avvenuto l'infortunio, o si è manifestata la malattia professionale,
fino alla guarigione clinica, senza porsi limiti di tempo):
1) a titolo d'acconto, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
2) a titolo di saldo,
entro 30 giorni dalla data di ricezione del
certificato medico definitivo.
La natura della PRESTAZIONE INAIL si configura come un
indennizzo (soggetto all' IRPEF, certificata fiscalmentedall'INAIL) per
mancata retribuzione a causa dell'inabilità temporanea per
infortunio sul lavoro.
Attraverso l'obbligatorietà della partecipazione all'INAIL, l'Istituto
è controparte in luogo del datore.
In base all'art. 70 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo
Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli
Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, e successive modificazioni
integrazioni) , i primi tre giorni sono di franchigia per l'INAIL.
L'indennità INAIL copre:
a) dal quarto (art. 68 T.U.) fino al novantesimo giorno,
nella misura del 60% della retribuzione giornaliera del lavoratore.
b) dal novantunesimo giorno, fino alla guarigione clinica, l'indennità
è erogata nella misura del 75%.
Gli elementi di base utili al calcolo dell'indennità, chiaramente
riportati nella "Guida alle prestazioni - edizione 2008" predisposta
dall'Istituto, sono:
- la retribuzione media giornaliera, calcolata in base a quella
effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia
professionale;
- per specifiche categorie (ad es: lavoratori agricoli subordinati
a tempo determinato) il calcolo viene effettuato in base delle retribuzioni
convenzionali stabilite con Decreto Ministeriale, salvo i casi di
retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto
collettivo per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore.
Data la complessità delle implicanze in materia è sempre utile reperire
ulteriori informazioni di carattere generale sia nelle sedi
territoriali INAIL, sia visitando l’indirizzo
www.inail.it, oppure chiamando il
numero gratuito 803.164 .
Lo stesso INAIL - Direzione Centrale Prestazioni -
Ufficio I - Piazzale G. Pastore, 6 - 00144
Roma, da noi interpellato, ci ha rappresentato, tramite il dott.
Mauro Iammarrone, la più sollecita sensibilità dell'Istituto al riguardo.
Per informazioni di carattere personale - problemi legati a posizioni
assicurative, ad infortuni o rendite - le richieste devono essere fatte
esclusivamente alla Sede INAIL d'appartenenza, in relazione al proprio
domicilio.
15 gennaio 2010
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Dear Mr. De Nardo It is a pleasure to shortly present to you the opportunity to invest in our company/fund as a pre IPO investment. We have a real estate residential and commercial portfolio in India and Vietnam of over 3.5 million square meters with 1.5 billion $ profits. Attached is a one page brochure concerning our company's highlights. Please let me know if you need any further information.
I would like to thank you and your colleagues for both your kind e-mail message and attachment. As to both the real estate investments and the broader Asian market and namely the opportunities in developing countries I must say that, due to law restrictions, the Italian "collective bargaining pension funds" are currently not allowed to invest in types of assets and regional areas such as those interesting examples suggested by Engelinvest Israel Ltd., your Tel Aviv-based investment firm. The draft Treasury decree prepared two years ago to replace the DM /703, Nov. 21 1996 is still frozen amid international crises and risk-averse pension funds' membership. To find out more: www.uil.it/fondi - "Domande frequenti: l'Esperto risponde" Please let me wish you a Merry Christmas and a happy New Year!
14 dicembre 2009
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Caro Professore, ti sottopongo il seguente quesito sperando in un tuo parere. Abbiamo introdotto il tema delle energie rinnovabili ai fondi pensione e stiamo verificando la possibilità dell'investimento diretto nel nostro prodotto Clean Energy Capital Fund, fondo di private equity con la forma giuridica di UK Limited Partnership. Avremmo bisogno di sapere se l'investimento in tale prodotto è consentito ai sensi della vigente normativa dei fondi pensione e, in particolare, se può configurarsi come "fondo d'investimento mobiliare chiuso".
L'argomento degli investimenti socialmente responsabili, dell'energia
rinnovabile, dei criteri ESG (funzionamento societario che tiene conto
del rispetto sociale ed ambientale) integrati nelle politiche d'investimento, è
da molto tempo all'attenzione dei soggetti responsabili di ogni ordine e grado.
Parallelamente la regolamentazione degli strumenti finanziari e
particolarmente degli OICVM (organismi d'investimento collettivo in
valori mobiliari) continua ad essere nell'Unione Europea oggetto di studio ed
approfondimento, al fine del raggiungimento di un'armonizzazione tale che
consideri l'autorizzazione rilasciata dallo Stato d'origine come un
passaporto valido in tutti gli Stati membri.
La costante evoluzione della materia ha trovato riflessi nell'U.E. in
specifiche direttive (Consiglio Europeo 85/611/CEE 20.12.2005 e segg.)
sulla base di un Libro verde (12 luglio 2005) ed in ulteriore fase
d'approfondimento sulla scorta di un Libro bianco (15.11.2006) avente lo
scopo di rendere più efficace il mercato dei fondi, per dare piena attuazione ad
un regime comune di collocamento privato.
Stante l'attuale quadro normativo U.E., suscettibile di auspicati
miglioramenti e semplificazioni, e considerati i limiti di natura legislativa
riguardanti i Fondi pensione negoziali, è necessario non solo un giudizio
fornito da una società professionalmente competente ma anche e soprattutto un
pronunciamento in merito da parte dell'Autorità di vigilanza di settore.
Il private equity, formula adottata per raccogliere un determinato
capitale di rischio con il fine di raggiungere un consistente ritorno economico
all'atto della dismissione delle partecipazioni, richiede un'ampia trasparenza
ed un elevato livello di funzionamento organizzativo.
E' necessario un esame attento dei documenti illustrativi e costitutivi,
che al momento non è possibile conoscere.
Nel caso specifico siamo di fronte ad un finanziamento in fase d'avvio (partecipazione
di fondi pensione, compagnie d'assicurazione ed istituti bancari, soprattutto di:
Olanda, Giappone e Belgio, e verso Francia, Paesi scandinavi, Germania, Svizzera
e U.K.) per il perfezionamento di un fondo strutturale chiuso di
diritto inglese (Londra - Fortis Investments - BNP Paribas), di tipo
Clean Tech, per investitori istituzionali, il quale si prefigge
d'impiegare i soldi, raccolti con la logica del Private Equity,
nell'acquisto di strutture ed impianti diversificati (nei mercati energetici:
eolici, solari, biomasse) tra loro e con criteri ESG integrati; dividendo
atteso dal secondo e strategia d'uscita con disinvestimento dall'ottavo al
decimo anno.
Secondo quanto si apprende da una prima informazione, dichiaratamente
soggetta ad eventuali modifiche, il fondo è anche rivolto a non meglio
definiti mercati emergenti, anche se teoricamente delimitati nella
quantità (10% al massimo complessivamente) .
Prescindendo dalle posizioni del Sindacato internazionale, le quali non di
rado stimano lo strumento del P.E. un mezzo suscettibile di eccessi - quali le
riduzioni del personale, la compressione del salario ed a volte la difficile
agibilità sindacale -collegati ad operazioni di ristrutturazioni ed innovazioni
industriali, resta il nodo del quadro normativo nel campo degli investimenti
consentiti ai fondi pensione in Italia.
Brevemente, in relazione al d.lgs 252 - 5 dicembre 2005, all'art.
6, comma 1. e), i fondi pensione possono sottoscrivere ed acquisire quote di
"fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi" secondo i criteri indicati
nello statuto d'individuazione e della ripartizione del rischio nella scelta
degli investimenti, comunque non superiori al 20 percento del proprio patrimonio
ed al 25 percento del capitale del fondo chiuso. All'art. 19 punto c) è
stabilito che è compito della COVIP verificare il "rispetto dei criteri
d'individuazione e ripartizione del rischio individuati ai sensi dei commi 11 e
13 dell'art. 6".
Un rinvio alla direttiva 85/611/CEE in tema di OICVM è
rintracciabile nelle disposizioni del D.M. Tesoro n. 703 del 21 novembre
1996 che regolano i criteri ed i limiti d'investimento delle risorse dei fondi
pensione e recano norme in materia di conflitti d'interesse e situazioni
rilevanti a tale proposito.
13 novembre 2009
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Chiedo la Vostra competente assistenza per cercare di capire un po' meglio la mia posizione previdenziale.
Sono un bancario, ho un'anzianità contributiva di 26 anni. Sono tutt'ora iscritto ad un Fondo complementare chiuso
preesistente che ho alimentato sia con versamenti volontari che con quelli aziendali fino al 31/12/2007.
A seguito della cessione di ramo d'azienda (una delle tante che ha interessato il sistema bancario...)
dal 10/03/2008, si è aperta la possibilità di liquidare il montante del fondo con queste possibilità:
- in qualsiasi momento;
- con tassazione aliquota marginale 23% + parte tassata con aliquota IRPEF individuale;
- senza alcuna giustificazione particolare (malattia/prima casa, etc.);
- per l'intero importo del montante.
Le domande che vi pongo sono queste:
1. se attendo l'età pensionabile, la tassazione sarà del 9%/15% come previsto dopo la riforma o resterà comunque l'aliquota marginale?
2. se trasferisco la vecchia posizione al nuovo fondo pensione della nuova azienda bancaria alla quale sono stato "ceduto" e magari
faccio questo trasferimento l'ultimo anno di lavoro, potrò sfruttare la tassazione agevolata sia la possibilità di avere capitale
al 50% e rendita vitaliza per il rimanente 50%?
Faccio presente che ci è stato specificato che il mio "vecchio" fondo resterà in essere finchè resterà anche un solo iscritto
Sono certamente interessanti i quesiti di carattere fiscale, posti da un bancario di lunga esperienza, coinvolto nella cessione
del ramo aziendale ed aderente ad un fondo preesistente.
I provvedimenti legislativi susseguitisi nel campo della previdenza complementare hanno comportato una serie di modifiche nella
disciplina tributaria dei fondi pensione.
Si è così prodotta una struttura di sistema c.d. a " pro rata" tale da richiedere l'intervento esplicativo sia dell'Agenzia delle
Entrate (con pareri, risoluzioni, circolari) sia dell'Autorità di Vigilanza COVIP, tramite "orientamenti interpretativi".
Con riguardo ai periodi di versamento contributivo - e quindi d'accumulazione - il RISCATTO VOLONTARIO viene tassato (senza alcuna
"doppia imposizione") nel modo seguente:
a) sulla parte corrispondente agli anni dal 2001 al 2006: imposizione ordinaria IRPEF (nella fattispecie non c'è cessazione del
rapporto per pensionamento né ricorrono le "cause estranee alla volontà delle parti")
b) sulla parte corrispondente all'accumulo fino al 31.12.2000: imposizione "a tassazione separata", secondo le norme applicabili
ed i criteri tipici del TFR (vecchi iscritti a vecchi fondi)
c) sulla parte di capitale accumulata a partire dalla data 1 gennaio 2007: tassazione "ad aliquota sostitutiva fissa" del 23%
(riscatto per "cause diverse").
E' importante sottolineare che, ai fini del trattamento fiscale, anche in caso di trasferimento della posizione individuale al nuovo fondo, viene rispettato il principio dell'imputazione in base ai periodi corrispondenti d'accumulo, qui esposti sub a) b) e c) , e secondo le "cause" che hanno determinato la richiesta di RISCATTO.
Detto poi che dai quesiti non emerge alcun elemento che indichi la presenza di particolari vincoli posti dalla normativa statutaria e regolamentaria, notiamo come la disciplina del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 - entrato in vigore in data 1 gennaio 2007- preveda che, in caso di PENSIONAMENTO, si possa richiedere la prestazione pensionistica in capitale (art. 11 punto 3. dlgs 252/2005) fino al 50% , secondo il valore attuale del montante finale accumulato, ed il restante in rendita.
Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo d'anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale (così definito all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335), la stessa può essere erogata in capitale.
In definitiva, qualora si dovesse decidere per convenienza, sarebbe opportuno tenere presente che la prestazione pensionistica in RENDITA corrispondente alle somme accumulate nel fondo preesistente fino al 31.12.2000 è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF ma su un imponibile ridotto ( 87,50% anziché 100%).
La UIL, come del resto enti quali COVIP , MEFOP ed importanti istituti accademici, tanto per fare degli esempi, hanno a più riprese trattato l'importante tema degli aspetti fiscali del secondo pilastro della previdenza privata.
Per eventuali ulteriori approfondimenti in materia è anche possibile contattare debenedictis@mefop.it (Avv. Flavio De Benedictis e gentili colleghi).
27 ottobre 2009
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Ho lavorato anni fa prima del 2005 in varie cooperative sociali avendo versato contributi INPS per circa 25 giorni. Da quei tempi non più lavorato ho 39 anni di età. Ho sentito parlare dei fondi pensione. Chiedevo se iniziare a pagare il fondo pensioni INPS detto delle casalinghe e più uno presso banche o altro. Oppure scegliere solo quelli di altri enti come le banche. Chiedevo se potete consigliarmi una strada per fare una pensione o se sul vostro sito potevo trarre dei consigli o al limite se avete un ufficio a Firenze per avere questo tipo di informazione.
Premesso che tra le varie possibilità c'è quella del versamento per un
soggetto fiscalmente a carico, con beneficio fiscale al
titolare del documento comprovante il versamento stesso, e che nella categoria
dei Lavoratori domestici l'INPS (visita
il sito) include tutti coloro che prestano un’attività lavorativa
continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (colf,
autista, giardiniere, maggiordomo, badante etc.). diamo con l'occasione,
un'informazione utile per disoccupati, studenti, casalinghe etc, sul "dopo-fondo
pensione famiglia". Con comunicato stampa del 10 novembre 2008 si è affermato
che tra la Federazione Donne Europee-Federcasalinghe e
ARCA Sgr SpA, a seguito della chiusura del Fondo pensione
nazionale Famiglia, è stato firmato un accordo di confluenza
del fondo negoziale precedente, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nel
fondo pensione aperto “Arca Previdenza” (che, all’atto
dell’accordo, disponeva di 115.000 aderenti ed un patrimonio gestito di 700
milioni di Euro). Ogni aderente potrà trasferire entro il 31 dicembre 2009 la
propria posizione individuale, continuando ad usufruire della scontistica presso
i punti vendita convenzionati. La misura e la periodicità della contribuzione
(mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte dall'aderente al
momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. I contributi
sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell'anno sono
consentiti versamenti aggiuntivi. Per un
lavoratore dipendente il finanziamento di ARCA PREVIDENZA può
avvenire mediante il conferimento del TFR. Tra gli istituti preposti alla
raccolta delle adesioni c’è anche la BANCA FEDERICO DEL VECCHIO S.p.A., Sede
legale: Via dei Bianchi, 5 – 50123 Firenze FI. La ”nota
informativa per il potenziali aderenti” del nuovo fondo è depositata alla
COVIP dal 31 marzo 2009.
Per contatti diretti:
Telefono:
02/48.097.1
www.arcaprevidenza.it - Roma
06 8622321 (ARCA) Infine, visitando il sito
www.uil.it/fondi, è possibile prendere
conoscenza delle schede da noi intestate ai fondi pensione negoziali per i
lavoratori dipendenti.
1 ottobre 2009