Previdenza
Complementare |
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Che
sono e come funzionano
Previdenza, nasce
lAssociazione dei Fondi pensione negoziali
Accordo tra Confindustria, Cgil,
Cisl e Uil
Roma, 11 settembre 2003
Confindustria, Cgil, Cisl
e Uil hanno costituito ieri lAssociazione dei fondi pensione negoziali.
Scopo del nuovo organismo, diventare punto di aggregazione e di
rappresentanza degli interessi dei fondi pensione negoziali.
LAssociazione
è aperta alla partecipazione di altre Confederazioni nazionali di
rappresentanza datoriale: in tal senso è infatti previsto che, ove
aderiscano allAssociazione entro un anno, anchesse siano soci
promotori al pari di Confindustria e di Cgil, Cisl, Uil.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, dando vita a questiniziativa, intendono fornire il
loro contributo per lo sviluppo della previdenza complementare e dare un
segnale forte ed unitario di impegno e di disponibilità su tale tematica.
Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil auspicano che, anche grazie allattività di promozione
e di sensibilizzazione culturale che svolgerà lAssociazione, si possa
sempre più affermare nel nostro Paese un sistema previdenziale
complementare efficiente, integrato con quello pubblico.
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Introduzione
In
Italia i Fondi Pensione sono stati sino a qualche anno fa, principalmente
legati a situazioni particolari ed hanno interessato specifiche categorie
(bancari, assicurativi) o singole aziende che molto spesso introducevano
esperienze già realizzate in altri Paesi. Infatti la previdenza
complementare da noi non ha registrato ancora quello sviluppo che si è
avuto in altre Nazioni. Le ragioni sono molteplici e non sempre di facile
interpretazione date le varie situazioni particolari. Alcuni privilegiano
la tesi che la buona copertura del sistema previdenziale pubblico, unita
allesistenza abbastanza generalizzata di unindennità di fine del
rapporto di lavoro (TFR),
sia la causa prima del non sempre soddisfacente afflusso di adesioni ai
fondi pensione. Ad
un esame più attento si può facilmente riscontrare che
nelle grandi realtà produttive omogenee, nelle concentrazioni
territoriali e nei settori contrattuali fortemente sindacalizzati
lafflusso è, a volte, addirittura plebiscitario. Cè anche da
tenere in conto la numerosità (oltre
500.000 iscritti) dei fondi cosiddetti preesistenti,
risultanti alla data di entrata in vigore della Legge
23 ottobre 1992 n.421.
E da ritenersi quindi che le maggiori difficoltà vengano da fattori
quali la scarsa conoscenza della materia previdenziale da parte del grande
pubblico, la preponderante presenza di piccole e piccolissime aziende,
spesso a conduzione familiare, non vogliose di appesantire le proprie
incombenze amministrative, la popolazione italiana che per un quinto è
residente in oltre cinquemila comuni sparsi nel territorio nazionale, da
una parte, e ad una fiscalità considerata insufficiente nelle
agevolazioni in termini di deducibilità in fase di accumulo e di
tassazione del risultato annuale disarmonizzata rispetto alla generalità
degli Stati dellUnione Europea, dove il modello
esenzione-esenzione-tassazione
è raccomandato ed adottato. Un
quadro normativo generale meno soggetto a continui tentativi di
cambiamenti, potrebbe stabilizzare la regolamentazione dellindustria
dei fondi pensione in modo da renderla non incerta nella sua reale
estensione e non disorientante per il lavoratore potenziale aderente.
Dagli anni Novanta in poi, le modifiche apportate al sistema previdenziale
pubblico, l'introduzione del D.Lgs. 21.04.1993 n.124, al quale hanno fatto seguito modifiche
ed integrazioni legislative, che regolamenta le forme di previdenza
complementare, ha aperto anche in Italia una più accentuata attenzione
verso queste materie.
Pertanto la previsione dell'introduzione di Fondi Pensione attraverso la
contrattazione collettiva si è andata sempre più affermando. Infatti
nelle varie tornate contrattuali nazionali e territoriali vi è stata una
vera e propria esplosione del fenomeno previdenza complementare. Quasi
tutte le piattaforme rivendicative, in occasione dei rinnovi contrattuali,
hanno contenuto richieste per l'istituzione di Fondi Pensione. Dei
contratti rinnovati ad oggi molti si sono chiusi con la previsione
dell'istituzione di Fondi Pensione nazionali di categoria (nei settori chimici, metalmeccanici, del
commercio, dei tessili, dellindustria agro-alimentare, etc.).
Il decollo dei Fondi Pensione attendeva ormai solo l'emanazione della
legislazione secondaria e delle norme regolamentative ed interpretative da
parte della Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP). Comè poi
avvenuto dagli anni immediatamente successivi fino ai giorni nostri.
Spiegheremo ora in maniera molto sintetica quali sono le principali
caratteristiche che connotano un Fondo pensione e come si arriva alla sua
costituzione.
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Che cosa è un Fondo Pensione
Lo
scopo esclusivo di un
fondo pensione complementare è quello di garantire prestazioni pensionistiche
aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori.
Esso è uno strumento generato dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Si costituisce attraverso un'associazione, o fondazione, senza scopi di lucro,
ed è amministrata da Organi rappresentativi dei lavoratori iscritti e dei
datori di lavoro, in maniera assolutamente paritetica. La carica di
Presidente del Consiglio damministrazione è a rotazione, ad ogni fine
mandato o quando ne ricorrano le condizioni.
L'adesione al Fondo pensione si manifesta in forma scritta ed è lasciata
alla volontarietà del lavoratore. Tale volontà è vincolante anche per
lazienda della quale liscritto è dipendente
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I destinatari
I
destinatari del fondo pensione possono essere i lavoratori dipendenti
pubblici e privati, quelli autonomi nonché i liberi professionisti e anche
i soci lavoratori e i dipendenti di società cooperative ( per es.: di
produzione e lavoro, sociali, agricole, della distribuzione
cooperativistica). I fondi pensione negoziali hanno, sin dallanno 2001, superato il milione discrizioni,
nonostante
la mancata immediata partenza dei settori del pubblico impiego; settori
pubblici che in altri Stati di primaria importanza rappresentano gran parte degli aderenti ai fondi
pensione.
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Come si
costituisce un Fondo Pensione
Il
Fondo pensione può assumere la configurazione giuridica di associazione non
riconosciuta (art. 36 C.C.) se è
costituito a livello di azienda o di gruppo aziendale oppure associazione
riconosciuta (art. 12 C.C.) se si
tratta di Fondo di comparto, categoria o raggruppamento.
Pertanto il fondo pensione deve dotarsi di uno Statuto, di un Regolamento
attuativo e di un Regolamento elettorale (per l'elezione dei rappresentanti
degli iscritti negli organi di amministrazione e controllo del fondo).
Gli organi
amministrativi interni (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei
Revisori, Assemblea dei Delegati devono essere paritetici, rappresentativi dei
lavoratori iscritti e dei rappresentanti dei datori di lavoro che
contribuiscono al finanziamento del Fondo.
Per i Datori è prevista la possibilità di designazione dei propri delegati
in Assemblea, mentre per la nomina dei Delegati dei lavoratori è
obbligatoriamente richiesto il ricorso al metodo elettivo.
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Come nasce un Fondo Pensione
Per
i lavoratori dipendenti le fonti istitutive dei Fondi Pensione possono
essere:
-i contratti collettivi anche aziendali;
-gli accordi collettivi anche aziendali;
-i regolamenti aziendali, solo per le aziende i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi di lavoro;
-in mancanza di contrattazione sulla materia, accordi unilaterali tra
lavoratori promossi su iniziative di sindacati firmatari di contratti
collettivi nazionali di lavoro.
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Come funziona un Fondo Pensione
I
Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione
individuale.
Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di
un "conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto
a quello degli altri scritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda
e dal lavoratore.
Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori
abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione:
le società di intermediazione mobiliare (Sim);
le compagnie di assicurazione;
le banche;
le società di gestione di fondi comuni d'investimento.
In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta
delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste,
nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in
modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta
nellesclusivo interesse degli iscritti.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte
del Consiglio damministrazione del fondo.
Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto
relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno
facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità,
nellipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del
capitale.
Nel regolamento adottato con Decreto
Ministero Tesoro n.703 del 21.11.1996 sono individuati i limiti
massimi (salvo espressa deroga concessa dalla COVIP) dinvestimento
possibili nelle varie attività consentite, i criteri dinvestimento nelle
varie categorie mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti
dinteresse.
A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni
emanate dalla COVIP (fondamentale la
Deliberazione 09.12.1999: Istruzioni per il processo di selezione dei
gestori dei fondi pensione) si stipulano convenzioni di gestione delle
risorse finanziarie e monetarie; convenzioni che, tra laltro, devono
contenere le linee dindirizzo
dellattività dei soggetti convenzionati, nellambito di criteri
dindividuazione e ripartizione del rischio e le modalità di
modificazione delle linee dindirizzo stesse.
Il fondo pensione può individuare diverse linee dinvestimento, ad una
delle quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo
di tempo predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità
di trasferimento da una linea allaltra (art. 3 punto 4 del Decreto
Ministro Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti).
Nel caso di gestione monocomparto, alla diversificazione e
settorializzazione degli investimenti sotto il profilo del rischio
corrisponde lattribuzione
di un risultato, uguale per tutti gli iscritti, in termini di
rendimento.
Nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto
limpiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione
del profilo
rischio-rendimento ritenuto appropriato per differenti classi di aderenti
alle quali viene proposto.
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Tipologie di Fondi Pensione
La
legge prevede due tipologie di Fondi Pensione :
Fondi
negoziali, comunemente detti "chiusi":
sono quelli originati da contratti di lavoro o regolamenti aziendali.
Fondi pensione aperti: sono quelli
promossi e costituiti dagli Enti abilitati alla gestione delle
risorse.
Ad essi si
può aderire:
Individualmente, qualora non sussistano o non
operino nei termini dovuti le fonti istitutive:
-in seguito alla perdita dei requisiti discrizione presso un altro
Fondo;
-per effetto di trasferimento individuale, dopo 3 anni discrizione presso
un altro fondo.
Collettivamente: attraverso
apposito accordo tra le parti, qualora non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito alla costituzione di Fondi Pensione negoziali.
I fondi per i lavoratori dipendenti sono a contribuzione
definita; alle associazioni dei liberi professionisti e degli
autonomi è consentita anche
ladozione di schemi a
prestazione deifnita.
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Finanziamento
I
Fondi Pensione sono finanziati mediante contribuzione posta a carico dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
L'utilizzo di quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.= retribuzione presa a base del calcolo divisa per 13,5; dal
risultato, 7.41%, va detratta lo 0,50% destinato al fondo di garanzia),
per i lavoratori già assunti alla data (28.04.93)
di entrata in vigore del dlgs
124/1993, deve essere concordato in sede di contrattazione
collettiva.
Invece, per i lavoratori assunti successivamente
al 28.04.93, senza una preesistente posizione previdenziale di base,
che decidano di aderire al fondo, è
obbligatorio l'utilizzo dell'intero T.F.R. maturando nell'anno. Lo stock di TFR pregresso rimane in azienda, fino alla cessazione del
rapporto individuale di lavoro.
L'accordo tra le Parti sociali che
stipulano il contratto collettivo di
lavoro (nazionale, territoriale, aziendale, a seconda dei casi) definisce
il contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro,
calcolato di norma in
percentuale della retribuzione annua che viene assunta a base del calcolo T.F.R. maturando.
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Regime fiscale dei contributi
Fermo
restando che per il periodo precedente allentrata in vigore del decreto
legislativo 18.02.2000 n.47, e cioè fino al 31.12.2000, i contributi
versati dal datore di lavoro non hanno concorso a formare il reddito IRPEF
del lavoratore dipendente, va sottolineato che fino a tale data restano
salvi i seguenti punti:
-sui contributi versati al fondo pensione dal lavoratore dipendente
competeva una detrazione dimposta ad aliquota marginale di quanto versato
al fondo, entro
i limiti del 2% della retribuzione presa a base per il calcolo annuale del
T.F.R. e comunque fino a £ 2.500.000 annue (equivalenti ad Euro 1.291,125).
Per i lavoratori
soci di cooperative i limiti, relativo ed assoluto, erano del 6% del reddito
imponibile ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale,
e di Lire 5.000.000 (equivalenti ad Euro 2.582,250)
Questa
detrazione non contrastava con quella prevista per le polizze vita
individuali, del 19% nel limite di una base di calcolo di £ 2.500.000
annue;
-i contributi versati dal datore di
lavoro erano detraibili dal
reddito d'impresa per un importo non
superiore al 2% della retribuzione annua presa a base per il calcolo del
T.F.R. e comunque nel limite di £ 2.500.000 annue
e purché
sia previsto un pari importo di versamento proveniente da quote di T.F.R.
annuo.
(N.B. Il rapporto di
trasformazione monetaria è il seguente: Euro 1 equivale a Lire
1.936,27)
Con le
norme in materia fiscale in continuo assestamento, dettate dal decreto
legislativo 47/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con
effetto 01.01.2001 e validità per gli anni successivi a tale data,
è stato rimodellato il quadro impositivo della previdenza
complementare, oltre che del TFR affluito o no ai fondi pensione negoziali.
E stata introdotta limposta
(11%), sostitutiva
dellimposta sui redditi, sui
rendimenti netti del fondo rilevati in ciascun periodo
dimposta.
Secondo
la normativa applicabile fino al 31.12.2000,
il Fondo era soggetto ad unimposta
in misura fissa annuale, sostitutiva dellimposta sui redditi,
pari a Lire 10.000.000 (equivalenti ad
Euro 5.164,57), ridotta a Lire
5.000.000 (equivalente ad Euro 2.582,285) per i primi cinque periodi
dimposta dalla data di costituzione del fondo pensione.
Per i dipendenti,
i nuovi limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al 12%
(limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di Euro
5.164,57, equivalente a Lire
10.000.000 (limite assoluto).
Attenzione, dal
gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal Datore costituiscono reddito
fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore
iscritto al fondo pensione.
La parte di reddito complessivo composta da reddito
da lavoro dipendente fruisce di una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al
fondo pensione.
Per il Datore, in sede di determinazione del reddito dimpresa, i
contributi a suo carico sono totalmente deducibili in quanto facenti parte
delle spese e degli oneri desercizio.
E il datore di
lavoro che, nellambito dei limiti assegnati per legge al lavoratore
dipendente, determina il valore della deducibilità
ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga,
a seguito del versamento contributivo al fondo pensione. Lobbligo del
versamento al fondo pensione è in capo al Datore, ricorrendone la
previsione allart. 48 co. 2 let. h del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR).
Eventuali margini tra limporto dei contributi deducibili (calcolato in
base al 12% del reddito annuo complessivo) e limporto dei contributi
deducibili (ottenuto in ragione del doppio del TFR versato al fondo) sono
utilizzabili, in sede di dichiarazione
dei redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente
nellambito dei cosiddetti redditi
varii , quelli non provenienti da lavoro dipendente.
Qualora non sia stata istituita, per il comparto collettivo del
lavoratore, una forma pensionistica contrattuale, la deducibilità dei
contributi è rapportabile ai due limiti generali, relativo ed assoluto, del
12% e degli Euro 5.164, 57
Nellipotesi
di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di sua competenza
collettiva, limporto deducibile è nei limiti e dalla sola parte
eccedente il reddito di lavoro dipendente, cosiddetti altri
redditi nella terminologia
del modello unico per la dichiarazione annuale al fisco.
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Contribuzione sociale obbligatoria
Le
somme versate dal lavoratore dipendente al Fondo Pensione sono assoggettate
al normale regime contributivo.
Le somme versate dal datore di lavoro al Fondo Pensione sono assoggettate,
anziché alla contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio, ad una
contribuzione di solidarietà del 10%, totalmente a carico del datore, in
favore delle gestioni pensionistiche di legge alle quali sono iscritti i
lavoratori.
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Prestazioni
L'ammontare
delle prestazioni maturate dipende da due variabili:
l'entità dei contributi versati (dal datore di lavoro, dal lavoratore e dal
T.F.R.); il rendimento finanziario realizzato dall'ente gestore delle
risorse.
La prestazione erogata dal Fondo è la pensione complementare, e/o
in parte od in tutto, da un capitale
finale.
La rendita è erogata attraverso convenzioni con Compagnie di assicurazione,
richiamate allart. 2 del decreto legislativo 17.03.1995 n.174, oppure
direttamente dal Fondo, ricorrendone le circostanze, in forza di
unautorizzazione della COVIP.
Il
lavoratore
iscritto ha infatti la facoltà di chiedere la liquidazione della
prestazione in forma capitale per un importo non superiore al 50% di quanto
maturato, se previsto dallo statuto.
Ha diritto alla prestazione totalmente
sotto forma di capitale se
dovesse cessare prima del raggiungimento dei cinque anni di anzianità nel
fondo.
E' possibile ottenere anticipazioni su tutta la posizione individuale
presso il Fondo negoziale, comprese quindi le quote di T.F.R. versate al
Fondo stesso ed i rendimenti di competenza.
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Pensione complementare
Il
Fondo pensione eroga all'età del pensionamento nel regime di base
obbligatorio, e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo, la pensione
complementare di vecchiaia.
Eroga invece la pensione
complementare di anzianità
quando ricorrano i seguenti requisiti:
-cessazione dell'attività lavorativa;
-età almeno pari a quella
stabilità per il pensionamento di
vecchiaia, diminuita di 10 anni;
-almeno 15 anni di appartenenza al
Fondo pensione.
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Regime fiscale delle prestazioni
Fino
al dlgs 47/2000 la pensione complementare concorreva a formare il reddito
assoggettato ad IRPEF del percettore nella misura dell' 87,5% del suo
ammontare.
Il capitale erogato in unica soluzione, nei limiti consentiti dalla legge,
era assoggettato a tassazione separata con aliquota interna, per la parte
derivante da contributo del datore di lavoro, per la parte relativa alle
rivalutazioni ottenute e la parte relativa al T.F.R.; per cui si doveva
tenere conto di quanto previsto in materia di franchigia di L. 500.000 per
ogni anno discrizione al Fondo fino al 31.12.97, di L.
600.000 dal 01.01.98, se si era versato la totalità del T.F.R.. Tale
franchigia andava ridotta proporzionalmente nel caso di versamento di quote
di T.F.R. annue.
Limitandoci allessenziale, possiamo dire che, con le norme entrate in vigore dal gennaio 2001, le prestazioni
pensionistiche erogate in forma periodica si assumono al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli
costituiti dalla differenza tra limporto di ciascuna rata
di rendita (o di prestazione pensionistica erogata) e limporto
della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti
finanziari .
Le prestazioni erogate sotto forma di capitale sono soggette ad imposta
mediante lapplicazione dellaliquota determinata assumendo il numero
degli anni, e frazione di anno, di effettiva contribuzione e limporto
imponibile della prestazione maturata; se la prestazione sarà inferiore o
pari ad un terzo dellimporto complessivamente maturato alla data di
accesso alla prestazione, limposta si applica al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta sostitutiva. Questultima clausola si applica
anche nei casi di riscatto della posizione individuale per il pensionamento
o la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità per cause non
ascrivibili alla dalla volontà delliscritto. Si applica inoltre quando
limporto annuo della prestazione pensionistica, spettante in forma
periodica, sia inferiore al 50% dellimporto dellAssegno sociale, come
definito dallart.
3 della Legge 08.08.1995
n.335
di Riforma del Sistema Pensionistico.
Gli Uffici pubblici dellAmministrazione Finanziaria provvederanno
alla nuova liquidazione dellimposta in base allaliquota media di
tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto
di percezione. Verranno così iscritti a ruolo o rimborsati gli importi di
maggiori o minori imposte, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del Sostituto dimposta.
Dette disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi
maturati con decorrenza 1 gennaio 2001, mentre per le prestazioni maturate anteriormente si continuano ad applicare le
regole vigenti fino al 31 dicembre 2000.
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Cessazione del rapporto di lavoro
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla
scelta, ricorrendone i requisiti, tra una delle seguenti opzioni:
-riscattare la sua posizione pensionistica, ottenendo immediatamente il
capitale maturato (versamenti più rivalutazioni) senza alcun limite sia
anagrafico che di permanenza nel Fondo pensione;
-trasferire la sua posizione presso un altro Fondo pensione cui il
lavoratore acceda in relazione alla nuova occupazione;
-trasferire la sua posizione pensionistica presso un Fondo pensione "aperto".
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Trasferimento dal Fondo Pensione
In
costanza di rapporto di lavoro,
il lavoratore iscritto ad un Fondo pensione di natura contrattuale può
trasferire la propria posizione presso un Fondo "aperto".
Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere
il trasferimento; successivamente a tale periodo, può chiedere il
trasferimento chi è iscritto da almeno tre anni.
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Garanzie per gli iscritti e controllo
Nella
legge istitutiva dei Fondi Pensione di tipo complementare sono inserite una
serie di norme che garantiscono gli iscritti:
-le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed
autonomo rispetto a quello delle Entità associate;
- è obbligatorio incaricare una Banca
depositaria, la quale controlla la correntezza delle operazioni
compiute dal gestore del fondo e la loro legittimità;
-i gestori sono soggetti al controllo
da parte della Banca d'Italia, della
Consob e dell'Isvap, a seconda che trattasi di: Istituti
di credito, Società dintermediazione mobiliare e di gestione del
risparmio, oppure di compagnie dAssicurazione.
E operante, inoltre, una Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP),
alla quale sono attribuiti compiti autorizzativi, di controllo, ispettivi e
di regolamentazione, per la supervisione e la vigilanza volte al
conseguimento del buon funzionamento del settore fondi pensione e ad
ulteriore garanzia del lavoratore iscritto.
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