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Previdenza
Complementare

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Che sono e come funzionano

Previdenza, nasce l’Associazione dei Fondi pensione negoziali
Accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

Roma, 11 settembre 2003  Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno costituito ieri l’Associazione dei fondi pensione negoziali. Scopo del nuovo organismo, diventare punto di aggregazione e di rappresentanza degli interessi dei fondi pensione negoziali.
L’Associazione è aperta alla partecipazione di altre Confederazioni nazionali di rappresentanza datoriale: in tal senso è infatti previsto che, ove aderiscano all’Associazione entro un anno, anch’esse siano soci promotori al pari di Confindustria e di Cgil, Cisl, Uil.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, dando vita a quest’iniziativa, intendono fornire il loro contributo per lo sviluppo della previdenza complementare e dare un segnale forte ed unitario di impegno e di disponibilità su tale tematica.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil auspicano che, anche grazie all’attività di promozione e di sensibilizzazione culturale che svolgerà l’Associazione, si possa sempre più affermare nel nostro Paese un sistema previdenziale complementare efficiente, integrato con quello pubblico.

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Introduzione

In Italia i Fondi Pensione sono stati sino a qualche anno fa, principalmente legati a situazioni particolari ed hanno interessato specifiche categorie (bancari, assicurativi) o singole aziende che molto spesso introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi. Infatti la previdenza complementare da noi non ha registrato ancora quello sviluppo che si è avuto in altre Nazioni. Le ragioni sono molteplici e non sempre di facile interpretazione date le varie situazioni particolari. Alcuni privilegiano la tesi che la buona copertura del sistema previdenziale pubblico, unita all’esistenza abbastanza generalizzata di un’indennità di fine del rapporto di lavoro (TFR), sia la causa prima del non sempre soddisfacente afflusso di adesioni ai fondi pensione. Ad un esame più attento si può facilmente riscontrare che nelle grandi realtà produttive omogenee, nelle concentrazioni territoriali e nei settori contrattuali fortemente sindacalizzati l’afflusso è, a volte, addirittura plebiscitario. C’è anche da tenere in conto la numerosità (oltre 500.000 iscritti) dei fondi cosiddetti preesistenti, risultanti alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n.421
E’ da ritenersi quindi che le maggiori difficoltà vengano da fattori quali la scarsa conoscenza della materia previdenziale da parte del grande pubblico, la preponderante presenza di piccole e piccolissime aziende, spesso a conduzione familiare, non vogliose di appesantire le proprie incombenze amministrative, la popolazione italiana che per un quinto è residente in oltre cinquemila comuni sparsi nel territorio nazionale, da una parte, e ad una fiscalità considerata insufficiente nelle agevolazioni in termini di deducibilità in fase di accumulo e di tassazione del risultato annuale disarmonizzata rispetto alla generalità degli Stati dell’Unione Europea, dove il modello esenzione-esenzione-tassazione è raccomandato ed adottato. Un quadro normativo generale meno soggetto a continui tentativi di cambiamenti, potrebbe stabilizzare la regolamentazione dell’industria dei fondi pensione in modo da renderla non incerta nella sua reale estensione e non disorientante per il lavoratore potenziale aderente. Dagli anni Novanta in poi, le modifiche apportate al sistema previdenziale pubblico, l'introduzione del D.Lgs. 21.04.1993 n.124, al quale hanno fatto seguito modifiche ed integrazioni legislative, che regolamenta le forme di previdenza complementare, ha aperto anche in Italia una più accentuata attenzione verso queste materie.
Pertanto la previsione dell'introduzione di Fondi Pensione attraverso la contrattazione collettiva si è andata sempre più affermando. Infatti nelle varie tornate contrattuali nazionali e territoriali vi è stata una vera e propria esplosione del fenomeno previdenza complementare. Quasi tutte le piattaforme rivendicative, in occasione dei rinnovi contrattuali, hanno contenuto richieste per l'istituzione di Fondi Pensione. Dei contratti rinnovati ad oggi molti si sono chiusi con la previsione dell'istituzione di Fondi Pensione nazionali di categoria (nei settori chimici, metalmeccanici, del commercio, dei tessili, dell’industria agro-alimentare, etc.).
Il decollo dei Fondi Pensione attendeva ormai solo l'emanazione della legislazione secondaria e delle norme regolamentative ed interpretative da parte della Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione (COVIP). Com’è poi avvenuto dagli anni immediatamente successivi fino ai giorni nostri.
Spiegheremo ora in maniera molto sintetica quali sono le principali caratteristiche che connotano un Fondo pensione e come si arriva alla sua costituzione.

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Che cosa è un Fondo Pensione

Lo scopo esclusivo di un fondo pensione complementare è quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori.
Esso è uno strumento generato dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Si costituisce attraverso un'associazione, o fondazione, senza scopi di lucro, ed è amministrata da Organi rappresentativi dei lavoratori iscritti e dei datori di lavoro, in maniera assolutamente paritetica. La carica di Presidente del Consiglio d’amministrazione è a rotazione, ad ogni fine mandato o quando ne ricorrano le condizioni.
L'adesione al Fondo pensione si manifesta in forma scritta ed è lasciata alla volontarietà del lavoratore. Tale volontà è vincolante anche per l’azienda della quale l’iscritto è dipendente

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I destinatari

I destinatari del fondo pensione possono essere i lavoratori dipendenti pubblici e privati, quelli autonomi nonché i liberi professionisti e anche i soci lavoratori e i dipendenti di società cooperative ( per es.: di produzione e lavoro, sociali, agricole, della distribuzione cooperativistica). I fondi pensione negoziali hanno, sin dall’anno 2001, superato il milione d’iscrizioni, nonostante la mancata immediata partenza dei settori del pubblico impiego; settori pubblici che in altri Stati di primaria importanza rappresentano gran parte degli aderenti ai fondi pensione. 

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Come si costituisce un Fondo Pensione

Il Fondo pensione può assumere la configurazione giuridica di associazione non riconosciuta (art. 36 C.C.) se è costituito a livello di azienda o di gruppo aziendale oppure associazione riconosciuta (art. 12 C.C.) se si tratta di Fondo di comparto, categoria o raggruppamento.
Pertanto il fondo pensione deve dotarsi di uno Statuto, di un Regolamento attuativo e di un Regolamento elettorale (per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti negli organi di amministrazione e controllo del fondo).
Gli organi amministrativi interni (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Assemblea dei Delegati devono essere paritetici, rappresentativi dei lavoratori iscritti e dei rappresentanti dei datori di lavoro che contribuiscono al finanziamento del Fondo. 
Per i Datori è prevista la possibilità di designazione dei propri delegati in Assemblea, mentre per la nomina dei Delegati dei lavoratori è obbligatoriamente richiesto il ricorso al metodo elettivo.

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Come nasce un Fondo Pensione

Per i lavoratori dipendenti le fonti istitutive dei Fondi Pensione possono essere:
-i contratti collettivi anche aziendali;
-gli accordi collettivi anche aziendali;
-i regolamenti aziendali, solo per le aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi di lavoro;
-in mancanza di contrattazione sulla materia, accordi unilaterali tra lavoratori promossi su iniziative di sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro.

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Come funziona un Fondo Pensione

I Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale.
Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di un "conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto a quello degli altri scritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda e dal lavoratore.
Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione:
le società di intermediazione mobiliare (Sim);
le compagnie di assicurazione;
le banche;
le società di gestione di fondi comuni d'investimento.
In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste, nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta nell’esclusivo interesse degli iscritti.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte del Consiglio d’amministrazione del fondo.
Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità, nell’ipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del capitale.
Nel regolamento adottato con Decreto Ministero Tesoro n.703 del 21.11.1996 sono individuati i limiti massimi (salvo espressa deroga concessa dalla COVIP) d’investimento possibili nelle varie attività consentite, i criteri d’investimento nelle varie categorie mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse.
A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni emanate dalla COVIP (fondamentale la Deliberazione 09.12.1999: Istruzioni per il processo di selezione dei gestori dei fondi pensione) si stipulano convenzioni di gestione delle risorse finanziarie e monetarie; convenzioni che, tra l’altro, devono contenere le linee d’indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati, nell’ambito di criteri d’individuazione e ripartizione del rischio e le modalità di modificazione delle linee d’indirizzo stesse.
Il fondo pensione può individuare diverse linee d’investimento, ad una delle quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità di trasferimento da una linea all’altra (art. 3 punto 4 del Decreto Ministro Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti). 
Nel caso di gestione monocomparto, alla diversificazione e settorializzazione degli investimenti sotto il profilo del rischio corrisponde l’attribuzione di un risultato, uguale per tutti gli iscritti, in termini di rendimento. 
Nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto l’impiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione del profilo rischio-rendimento ritenuto appropriato per differenti classi di aderenti alle quali viene proposto.

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Tipologie di Fondi Pensione

La legge prevede due tipologie di Fondi Pensione :
Fondi negoziali, comunemente detti "chiusi": sono quelli originati da contratti di lavoro o regolamenti aziendali.
Fondi pensione aperti: sono quelli promossi e costituiti dagli Enti abilitati alla gestione delle risorse. 
Ad essi si può aderire:
Individualmente, qualora non sussistano o non operino nei termini dovuti le fonti istitutive: 
-in seguito alla perdita dei requisiti d’iscrizione presso un altro Fondo; 
-per effetto di trasferimento individuale, dopo 3 anni d’iscrizione presso un altro fondo.
Collettivamente: attraverso apposito accordo tra le parti, qualora non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di Fondi Pensione negoziali.
I fondi per i lavoratori dipendenti sono a contribuzione definita; alle associazioni dei liberi professionisti e degli autonomi  è consentita anche l’adozione di schemi a prestazione deifnita.

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Finanziamento

I Fondi Pensione sono finanziati mediante contribuzione posta a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'utilizzo di quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.= retribuzione presa a base del calcolo divisa per 13,5; dal risultato, 7.41%, va detratta lo 0,50% destinato al fondo di garanzia), per i lavoratori già assunti alla data (28.04.93) di entrata in vigore del dlgs 124/1993, deve essere concordato in sede di contrattazione collettiva.
Invece, per i lavoratori assunti successivamente al 28.04.93, senza una preesistente posizione previdenziale di base, che decidano di aderire al fondo, è obbligatorio l'utilizzo dell'intero T.F.R. maturando nell'anno. Lo stock di TFR pregresso rimane in azienda, fino alla cessazione del rapporto individuale di lavoro.
L'accordo tra le Parti sociali che stipulano il contratto collettivo di lavoro (nazionale, territoriale, aziendale, a seconda dei casi) definisce il contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, calcolato  di norma in percentuale della retribuzione annua che viene assunta a base del calcolo T.F.R. maturando.

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Regime fiscale dei contributi

Fermo restando che per il periodo precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18.02.2000 n.47, e cioè fino al 31.12.2000, i contributi versati dal datore di lavoro non hanno concorso a formare il reddito IRPEF del lavoratore dipendente, va sottolineato che fino a tale data restano salvi i seguenti punti:
-sui contributi versati al fondo pensione dal lavoratore dipendente competeva una detrazione d’imposta ad aliquota marginale di quanto versato al fondo, entro i limiti del 2% della retribuzione presa a base per il calcolo annuale del T.F.R. e comunque fino a £ 2.500.000 annue (equivalenti ad Euro 1.291,125).
Per i lavoratori soci di cooperative i limiti, relativo ed assoluto, erano del 6% del reddito imponibile ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale,  e di Lire 5.000.000 (equivalenti ad Euro 2.582,250)
Questa detrazione non contrastava con quella prevista per le polizze vita individuali, del 19% nel limite di una base di calcolo di £ 2.500.000 annue;
-i contributi versati dal datore di lavoro erano detraibili dal reddito d'impresa per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua presa a base per il calcolo del T.F.R. e comunque nel limite di £ 2.500.000 annue e purché sia previsto un pari importo di versamento proveniente da quote di T.F.R. annuo.
(N.B. Il rapporto di trasformazione monetaria è il seguente: Euro 1 equivale a Lire 1.936,27) 
Con le norme in materia fiscale in continuo assestamento, dettate dal decreto legislativo 47/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con effetto 01.01.2001 e validità per gli anni successivi a tale data,  è stato rimodellato il quadro impositivo della previdenza complementare, oltre che del TFR affluito o no ai fondi pensione negoziali. E’ stata introdotta l’imposta (11%), sostitutiva dell’imposta sui redditi, sui rendimenti netti del fondo rilevati in ciascun periodo d’imposta. 
Secondo la normativa applicabile fino al 31.12.2000, il Fondo era soggetto ad un’imposta in misura fissa annuale, sostitutiva dell’imposta sui redditi, pari a Lire 10.000.000 (equivalenti ad Euro 5.164,57), ridotta a Lire 5.000.000 (equivalente ad Euro 2.582,285) per i primi cinque periodi d’imposta dalla data di costituzione del fondo pensione. 
Per i dipendenti, i nuovi limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al 12% (limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di Euro 5.164,57, equivalente a Lire 10.000.000 (limite assoluto). 
Attenzione, dal gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal Datore costituiscono reddito fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione. 
La parte di reddito complessivo composta da reddito da lavoro dipendente fruisce di una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.
Per il Datore, in sede di determinazione del reddito d’impresa, i contributi a suo carico sono totalmente deducibili in quanto facenti parte delle spese e degli oneri d’esercizio.
E’ il datore di lavoro che, nell’ambito dei limiti assegnati per legge al lavoratore dipendente, determina il valore della deducibilità  ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga, a seguito del versamento contributivo al fondo pensione. L’obbligo del versamento al fondo pensione è in capo al Datore, ricorrendone la previsione all’art. 48 co. 2 let. h del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). 
Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del reddito annuo complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (ottenuto in ragione del doppio del TFR versato al fondo) sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti redditi varii , quelli non provenienti da lavoro dipendente.
Qualora non sia stata istituita, per il comparto collettivo del lavoratore, una forma pensionistica contrattuale, la deducibilità dei contributi è rapportabile ai due limiti generali, relativo ed assoluto, del 12% e degli Euro 5.164, 57
Nell’ipotesi di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di sua competenza collettiva, l’importo deducibile è nei limiti e dalla sola parte eccedente il reddito di lavoro dipendente, cosiddetti “altri redditi” nella terminologia del modello unico per la dichiarazione annuale al fisco.

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Contribuzione sociale obbligatoria

Le somme versate dal lavoratore dipendente al Fondo Pensione sono assoggettate al normale regime contributivo.
Le somme versate dal datore di lavoro al Fondo Pensione sono assoggettate, anziché alla contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio, ad una contribuzione di solidarietà del 10%, totalmente a carico del datore, in favore delle gestioni pensionistiche di legge alle quali sono iscritti i lavoratori.

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Prestazioni

L'ammontare delle prestazioni maturate dipende da due variabili:
l'entità dei contributi versati (dal datore di lavoro, dal lavoratore e dal T.F.R.); il rendimento finanziario realizzato dall'ente gestore delle risorse.
La prestazione erogata dal Fondo è la pensione complementare, e/o in parte od in tutto, da un capitale finale.
La rendita è erogata attraverso convenzioni con Compagnie di assicurazione, richiamate all’art. 2 del decreto legislativo 17.03.1995 n.174, oppure direttamente dal Fondo, ricorrendone le circostanze, in forza di un’autorizzazione della COVIP.
Il lavoratore iscritto ha infatti la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione in forma capitale per un importo non superiore al 50% di quanto maturato, se previsto dallo statuto.
Ha diritto alla prestazione totalmente sotto forma di capitale se dovesse cessare prima del raggiungimento dei cinque anni di anzianità nel fondo.
E' possibile ottenere anticipazioni su tutta la posizione individuale presso il Fondo negoziale, comprese quindi le quote di T.F.R. versate al Fondo stesso ed i rendimenti di competenza.

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Pensione complementare

Il Fondo pensione eroga all'età del pensionamento nel regime di base obbligatorio, e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo, la pensione complementare di vecchiaia.
Eroga invece la pensione complementare di anzianità quando ricorrano i seguenti requisiti:
-cessazione dell'attività lavorativa;
-età almeno pari a quella stabilità per il pensionamento di vecchiaia, diminuita di 10 anni;
-almeno 15 anni di appartenenza al Fondo pensione.

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Regime fiscale delle prestazioni

Fino al dlgs 47/2000 la pensione complementare concorreva a formare il reddito assoggettato ad IRPEF del percettore nella misura dell' 87,5% del suo ammontare.
Il capitale erogato in unica soluzione, nei limiti consentiti dalla legge, era assoggettato a tassazione separata con aliquota interna, per la parte derivante da contributo del datore di lavoro, per la parte relativa alle rivalutazioni ottenute e la parte relativa al T.F.R.; per cui si doveva tenere conto di quanto previsto in materia di franchigia di L. 500.000 per ogni anno d’iscrizione al Fondo fino al 31.12.97, di
L. 600.000 dal 01.01.98, se si era versato la totalità del T.F.R.. Tale franchigia andava ridotta proporzionalmente nel caso di versamento di quote di T.F.R. annue.
Limitandoci all’essenziale, possiamo dire che, con le norme entrate in vigore dal gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata  di rendita (o di prestazione pensionistica erogata) e l’importo della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari .
Le prestazioni erogate sotto forma di capitale sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata assumendo il numero degli anni, e frazione di anno, di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata; se la prestazione sarà inferiore o pari ad un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l’imposta si applica al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva. Quest’ultima clausola si applica anche nei casi di riscatto della posizione individuale per il pensionamento o la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità per cause non ascrivibili alla dalla volontà dell’iscritto. Si applica inoltre quando l’importo annuo della prestazione pensionistica, spettante in forma periodica, sia inferiore al 50% dell’importo dell’Assegno sociale, come definito dall’art. 3 della Legge 08.08.1995 n.335 di Riforma del Sistema Pensionistico.
Gli Uffici pubblici dell’Amministrazione Finanziaria provvederanno alla nuova liquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione. Verranno così iscritti a ruolo o rimborsati gli importi di maggiori o minori imposte, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del Sostituto d’imposta. 
Dette disposizioni si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati con decorrenza 1 gennaio 2001, mentre per le prestazioni maturate anteriormente si continuano ad applicare le regole vigenti fino al 31 dicembre 2000.

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Cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla scelta, ricorrendone i requisiti, tra una delle seguenti opzioni:
-riscattare la sua posizione pensionistica, ottenendo immediatamente il capitale maturato (versamenti più rivalutazioni) senza alcun limite sia anagrafico che di permanenza nel Fondo pensione;
-trasferire la sua posizione presso un altro Fondo pensione cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova occupazione;
-trasferire la sua posizione pensionistica presso un Fondo pensione
"aperto".

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Trasferimento dal Fondo Pensione

In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto ad un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione presso un Fondo "aperto".
Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il trasferimento; successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento chi è iscritto da almeno tre anni.

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Garanzie per gli iscritti e controllo

Nella legge istitutiva dei Fondi Pensione di tipo complementare sono inserite una serie di norme che garantiscono gli iscritti:
-le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello delle Entità associate;
- è obbligatorio incaricare una Banca depositaria, la quale controlla la correntezza delle operazioni compiute dal gestore del fondo e la loro legittimità;
-i gestori sono soggetti al controllo da parte della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap, a seconda che trattasi di: Istituti di credito, Società d’intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio, oppure di compagnie d’Assicurazione.
E’ operante, inoltre, una Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), alla quale sono attribuiti compiti autorizzativi, di controllo, ispettivi e di regolamentazione, per la supervisione e la vigilanza volte al conseguimento del buon funzionamento del settore fondi pensione e ad ulteriore garanzia del lavoratore iscritto.

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