I Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione
individuale.
Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di un
"conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto a quello
degli altri scritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda
e dal lavoratore.
Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori
abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione:
le società di intermediazione mobiliare (Sim);
le compagnie di assicurazione;
le banche;
le società di gestione di fondi comuni d'investimento.
In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta
delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste,
nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in
modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta
nell’esclusivo interesse degli iscritti.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di
indirizzo da parte del Consiglio d’amministrazione del fondo.
Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto
relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno
facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità,
nell’ipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del
capitale.
Nel regolamento adottato con Decreto Ministero Tesoro n.703 del
21.11.1996 sono individuati i limiti massimi (salvo
espressa deroga concessa dalla COVIP) d’investimento possibili nelle
varie attività consentite, i criteri d’investimento nelle varie categorie
mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse.
A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni
emanate dalla COVIP (fondamentale la Deliberazione 09.12.1999:
Istruzioni per il processo di selezione dei gestori dei fondi pensione)
si stipulano convenzioni di gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
convenzioni che, tra l’altro, devono contenere le linee d’indirizzo
dell’attività dei soggetti convenzionati, nell’ambito di
criteri d’individuazione e ripartizione del rischio e le modalità di
modificazione delle linee d’indirizzo stesse.
Il fondo pensione può individuare diverse linee d’investimento, ad una delle
quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo
predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità di
trasferimento da una linea all’altra (art. 3 punto 4 del Decreto Ministro
Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti).
Nel caso di gestione monocomparto, alla
diversificazione e settorializzazione degli investimenti sotto il profilo
del rischio corrisponde l’attribuzione di un risultato, uguale
per tutti gli iscritti, in termini di rendimento.
Nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto
l’impiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione
del profilo rischio-rendimento ritenuto appropriato per
differenti classi di aderenti
alle quali viene proposto.