Il Fondo pensione può assumere la configurazione giuridica di associazione
non riconosciuta (art. 36 C.C.) se è costituito a livello di azienda o
di gruppo aziendale oppure associazione riconosciuta (art. 12 C.C.)
se si tratta di Fondo di comparto, categoria o raggruppamento.
Pertanto il fondo pensione deve dotarsi di uno Statuto, di un Regolamento
attuativo e di un Regolamento elettorale (per l'elezione dei rappresentanti
degli iscritti negli organi di amministrazione e controllo del fondo).
Gli organi amministrativi interni (Consiglio di
Amministrazione, Collegio dei Revisori, Assemblea dei Delegati devono essere
paritetici, rappresentativi dei lavoratori iscritti e dei rappresentanti dei
datori
di lavoro che contribuiscono al finanziamento del Fondo.
Per i Datori è prevista la possibilità di designazione dei propri delegati in
Assemblea, mentre per la nomina dei Delegati dei lavoratori è obbligatoriamente
richiesto il ricorso al metodo elettivo.
Per i lavoratori dipendenti le fonti istitutive dei Fondi Pensione possono
essere:
-i contratti collettivi anche aziendali;
-gli accordi collettivi anche aziendali;
-i regolamenti aziendali, solo per le aziende i cui rapporti di lavoro non siano
disciplinati da contratti o accordi di lavoro;
-in mancanza di contrattazione sulla materia, accordi unilaterali tra lavoratori
promossi su iniziative di sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali
di lavoro.
La legge prevede due tipologie di Fondi Pensione :
Fondi negoziali, comunemente detti "chiusi":
sono quelli originati da contratti di lavoro o regolamenti aziendali.
Fondi pensione aperti: sono quelli promossi e costituiti dagli Enti
abilitati alla gestione delle risorse.
Ad essi si può aderire:
Individualmente, qualora non sussistano o non operino nei
termini dovuti le fonti istitutive:
-in seguito alla perdita dei requisiti d’iscrizione presso un altro Fondo;
-per effetto di trasferimento individuale, dopo 3 anni d’iscrizione presso un
altro fondo.
Collettivamente: attraverso apposito accordo tra le parti, qualora non
sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di Fondi
Pensione negoziali.
I fondi per i lavoratori dipendenti sono a contribuzione definita;
alle associazioni dei liberi professionisti e degli autonomi è consentita
anche l’adozione di schemi a prestazione definita.
I Fondi Pensione sono finanziati mediante contribuzione posta a carico dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
L'utilizzo di quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.= retribuzione
presa a base del calcolo divisa per 13,5; dal risultato, 7.41%, va detratta lo
0,50% destinato al fondo di garanzia), per i lavoratori già assunti alla
data (28.04.93) di entrata in vigore del
dlgs 124/1993, deve essere concordato in sede di contrattazione
collettiva.
Invece, per i lavoratori assunti successivamente al 28.04.93, senza
una preesistente posizione previdenziale di base, che decidano di
aderire al fondo, è obbligatorio l'utilizzo dell'intero T.F.R. maturando
nell'anno. Lo stock di TFR pregresso rimane in azienda, fino alla
cessazione del rapporto individuale di lavoro.
L'accordo tra le Parti sociali che stipulano il contratto collettivo
di lavoro (nazionale, territoriale, aziendale, a seconda dei casi)
definisce il contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro,
calcolato di norma in percentuale della retribuzione annua che viene
assunta a base del calcolo T.F.R. maturando.