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Osservazioni CGIL, CISL, UIL al decreto legge 223/2006 (“Manovrina”) recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale

CGIL, CISL e UIL si sono espresse positivamente sul Decreto Legge 4 luglio 2006, n° 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pur raccomandando al Governo l'apertura del confronto con le categorie interessate ai provvedimenti; confronto che deve proseguire parallelamente all’iter parlamentare per l’approvazione del decreto.

CGIL CISL E UIL considerano decisivo che la concertazione diventi la normalità della pratica di governo, a differenza di quanto avvenuto in questa prima fase anche per quanto riguarda la mancata convocazione della sessione di politica dei redditi.

Risanamento, sviluppo economico ed equità sociale sono aspetti  imprescindibili di una unica strategia di ripresa che deve realizzarsi attraverso una politica economica condivisa e con un elevato grado di coesione sociale.

Anche il provvedimento in esame si muove in questa direzione, mediante  l’introduzione di meccanismi diretti  ad accrescere la concorrenza nel mercato; l’instaurazione di condizioni maggiormente favorevoli agli utenti – consumatori; l’applicazione di misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, in particolare sul fronte dell’Iva.

Gli interventi diretti alla liberalizzazione del mercato sono quelli che al momento hanno destato maggior scalpore, anche perché non erano stati preannunciati ed erano, in buona misura, inattesi.

I settori presi in considerazione sono, in buona parte, quelli che negli ultimi anni erano stati oggetto di interventi da parte delle competenti Autorità di garanzia, e sono anche quelli maggiormente sensibili per gli utenti (trasporti, farmaci, servizi professionali, conti correnti bancari, assicurazione per la responsabilità civile auto).

L’intervento non è ovviamente esaustivo, ma si può esprimere una valutazione complessivamente positiva sull’insieme del provvedimento, che ha il merito di sciogliere alcuni dei freni che bloccano la nostra economia.

C’è da osservare che da un punto di vista del metodo, il Governo ha scelto la via della decisione autonoma senza preventive consultazioni con le parti interessate (Ania, Abi ecc) che probabilmente avrebbe finito per logorare anche le migliori intenzioni iniziali.

Sul merito del provvedimento si evidenziano le seguenti criticità:

Stock option

Tra le norme relative all’Irpef, che hanno la finalità di chiudere il varco alle micro elusioni, si evidenzia in particolare la tassazione più pesante per le stock option che diventano parte integrante del reddito imponibile di lavoro dipendente. Questo significa che il nuovo regime porterà ad un incremento dell’aliquota dal vecchio 12,5% all’aliquota marginale più elevata (43%) e contemporaneamente è prevista una assoluta indeducibilità per il datore di lavoro. La norma disincentiverà i piani di stock option , e l’eccesso di attenzione dei manager al corso dell’azione piuttosto che al valore dell’impresa. 

Auto

I passaggi di proprietà saranno più semplici e gli agenti assicurativi potranno offrire una gamma di prodotti Rc auto questo, si spera, a beneficio dei consumatori in termini di minori prezzi. Ma la manovra realizza una stretta anche sui comportamenti elusivi in materia di macchine aziendali per evitare che auto di lusso possano godere delle detrazioni Iva e deduzioni non dovute. Finora la prassi era quella di portare in detrazione il finto autocarro ed eventualmente discutere con l’amministrazione fiscale se e quando fosse arrivato l’accertamento. La nuova norma prevede che il veicolo “autocarro”, ma con adattamenti che non impediscono l’utilizzo come autovettura, non gode di alcun trattamento di favore. Forse il gettito che ne deriverà sarà basso, ma la nuova disciplina risponde ad un criterio di equità e cerca di sfoltire un sistema che ha stratificato negli anni privilegi che sono appannaggio solo di alcune categorie.

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

Nei contratti di durata, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni praticate qualora sussista un giustificato motivo, salvo l’obbligo di comunicazione, in forma immediatamente comprensibile, dovrebbe riguardare soltanto i tassi praticati mentre per quanto riguarda l’aumento di prezzi e commissioni dovrebbe essere prevista una clausola di salvaguardia, con la determinazione di un periodo minimo entro il quale non é possibile applicare condizioni contrattuali negative all’utente.

Inoltre l’obiettivo di lasciare invariato il differenziale (spread) tra tassi attivi e passivi intende evitare movimenti assimetrici a vantaggio della banca, quando si aumentano i tassi attivi e si lasciano fermi quelli passivi. C’è la necessità di chiarire meglio casa si intende per “tasso di riferimento”, nell’ambito del ventaglio dei tassi riferiti a diverse rischiosità e forme di risparmio.

Taxi

Su ciò che sta accadendo in questi giorni intorno ai taxi e sui cambiamenti introdotti dal decreto legge 223/2006 c'è bisogno innanzitutto di un'operazione verità: è vero che con la liberalizzazione ci saranno più licenze e quindi maggior concorrenza con una conseguente diminuzione dei tempi di attesa, ma occorre precisare (e questo i tassisti non lo dicono) che il 60-80% del ricavato delle nuove licenze verrà redistribuito tra chi attualmente ne possiede già una e non intende acquisirne un'altra; tale scelta del Governo dovrebbe essere apprezzata dai tassisti. Occorre precisare che un simile intervento di garanzie non ha precedenti negli altri settori liberalizzati.

Servizi professionali

Gli interventi delineati dal provvedimento possono favorire una maggiore concorrenza, con l’applicazione di condizioni tariffarie ridotte rispetto a quelle indicate dagli ordini ma vanno introdotte clausole di garanzia per evitare che l’applicazione di onorari o condizioni contrattuali meno onerose per gli utenti, rispetto a quelle indicate dagli ordini professionali, possa avvenire liberamente, senza clausole penalizzanti , da parte degli ordini stessi, per i professionisti che le praticano.

Farmacie

Si concorda con gli obiettivi del decreto: tuttaviasi mostra preoccupazione per le ricadute occupazionali che il decreto potrebbe avere sui dipendenti delle farmacie. A tale riguardo è necessario che il governo avvii un immediato confronto con le federazioni di categoria rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore.

Antitrust

Si condivide la scelta di aumentare i poteri delle autorità ma questo deve avvenire in un contesto regolamentare, procedurale ed organizzativo anche interno che garantisca trasparenza delle istruttorie e degli atti, chiarezza di responsabilità degli uffici.

Per quanto riguarda le norme in materia fiscale si propongono alcune integrazioni e correzioni:

1. Disciplina fiscale delle somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori

L’ art. 36 comma 23 della manovra bis, abroga la norma che prevedeva la tassazione agevolata delle somme erogate al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

In particolare, la norma prevedeva che le somme fossero soggette a tassazione separata con aliquota pari al 50% di quella utilizzata per il calcolo dell’imposta sul Tfr, quando i beneficiari dell’incentivo fossero uomini di età superiore a 55 anni e donne superiori a 50 anni.

Per effetto della pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Legge, per l’assenza di qualsiasi riferimento ad un periodo di transizione, e per l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria (che dà rilievo solo al momento “in cui sorge il diritto alla percezione di denaro”), tutti i lavoratori che hanno già firmato l’esodo incentivato ma continuano a lavorare, percepiranno al momento dell’uscita dal posto di lavoro una cifra netta di molto inferiore (circa 10-13mila euro) per effetto di una maggiore tassazione. Sarebbe opportuno che la norma venisse corretta, a partire dalla salvaguardia dei diritti di chi ha già firmato un piano incentivato di esodo.

2. Ampliamento della platea dei contribuenti che possono usufruire del modello 730

Oltre 500.000 precari della scuola sono oggi esclusi dal 730 perché il loro rapporto di lavoro cessa il 30 giugno e riprende il 1° di settembre. Una nuova formulazione della norma potrebbe consentire anche a loro di usufruire dell’assistenza fiscale.

3. Norme sulle sanzioni ai CAF e agli altri intermediari

Si propone di trasformare l’attuale sanzione amministrativa prevista per visto di conformità infedele e trasmissioni tardive in sanzione tributaria con la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

4. Termini per l’invio telematico delle dichiarazioni da parte dei CAF e degli altri intermediari

Il Decreto anticipa il termine per la presentazione della dichiarazione a banche e poste di un mese. La stessa anticipazione di un mese e non di tre deve essere prevista anche per i CAF e gli altri intermediari. Si propone perciò lo spostamento  dei termini per l’invio telematico del modello unico dal 31 luglio (data prevista dal recente decreto)  al 30 settembre e per l’invio dei modelli 730 dal 31 luglio al 20 settembre. I termini in vigore per il 2006 sono 31 ottobre il modello Unico e 20 ottobre il modello 730.

5. Detraibilità delle spese di istruzione

Si fa riferimento alle spese di iscrizione ai corsi universitari. L’attuale normativa prevede che in caso di iscrizione ad un corso di laurea presso una università privata o estera si debba far riferimento alla spesa di iscrizione prevista per un analogo corso di studi presso una università pubblica. Considerato che attualmente è abbastanza frequente l’iscrizione ad università private o estere, e che in molti casi è impossibile definire correttamente l’analogo costo presso una università pubblica, si è pensato di semplificare il riconoscimento dell’agevolazione stabilendo un limite massimo di spesa per la quale usufruire della detrazione.

6. Modalità di liquidazione della maggiore imposta di addizionale comunale all’Irpef

Nonostante quanto previsto dall’art. 11 della Legge 18/10/ 2001, n. 383 e la creazione del sito internet per raccogliere le aliquote deliberate dai singoli comuni, da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale all’IRPEF, sia da parte del sostituto d’imposta che del singolo contribuente, ogni anno i calcoli effettuati sono spesso errati a causa del tardivo aggiornamento della banca dati del sito.

Nella successiva riliquidazione gli Uffici, oltre al recupero dell’imposta, applicano anche sanzioni ed interessi. Occorre fissare procedure chiare in relazione all’attività di liquidazione, eliminando le sanzioni in caso di errore non imputabile al contribuente.

7. Preoccupazione per l’aumento dell’iva sugli immobili che rischia di creare ulteriori incrementi di costi

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Allegato 1

Modifiche ed  integrazioni proposte da CGIL, CISL e UIL al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 connesse all’attività dei CAF o semplificazioni a favore dei contribuenti:

All’art. 37 del  Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 sono apportate le seguente modifiche:

a) alla lettera b) del comma 10, il punto 1  è sostituito dal seguente:

1. al comma 1 le parole: “tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre”;

b) le lettere b),  c) e d)  del comma 12 sono sostituite dalle seguenti:

b) all’articolo 13, comma 2, le parole: “il contratto  dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio” sono sostituite dalle seguenti: “se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno”

c) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: “entro il 20 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 settembre”

d) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: “entro il 20 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 settembre”;

c) dopo il comma 57 sono inseriti i seguenti commi:

58. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole “da lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite dalle parole “da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo editale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.”. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’art. 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione”;

b) al comma 1, lettera b), le parole “da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle parole “da euro 516 ad euro 5.165”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1,  del successivo comma 3 e dell’articolo 7 bis, si applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.”;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7 bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.”;

e) al comma 3, le parole “da lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite dalle parole “da euro 258 ad euro 2.582”;

2. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l’art. 19, comma 1, del DM 31 luglio 1998, né l’art. 3, comma 4 del DPR 22 luglio 1998 n. 322.

59. Nell’articolo 15, comma 1,  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e)le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali, ed universitaria  per un importo non superiore a 1.800 euro”.

60. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è aggiunto il seguente testo:

Ai fini della determinazione, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’addizionale comunale all’IRPEF, si fa riferimento alle aliquote di compartecipazione riportate sul sito informatico, di cui al Decreto Interministeriale 31/05/2002, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e delle relative istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria provvederà, in sede di liquidazione automatizzata ai sensi dell’art. 36bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero, senza l’applicazione di sanzioni, della maggiore imposta dovuta a seguito di variazioni delle aliquote di compartecipazione pubblicate successivamente al termine indicato nel comma precedente.

Ai fini della predetta liquidazione automatizzata verranno applicate le aliquote pubblicate sul sito informatico, di cui al Decreto Interministeriale 31/05/2002, al 31 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Roma 12 Luglio 2006

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