| Previdenza |
PREVIDENZA PUBBLICA
Senato della
Repubblica - XIV
Legislatura
N. 2058
Disegno di legge
presentato dal Presidente del
Consiglio
dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
di concerto col Ministro delleconomia e delle finanze
(TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 2145)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2003
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2003§
Delega al Governo in materia
previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e alloccupazione
stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Previdenza obbligatoria e complementare)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) certificare
il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della
maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
b) introdurre
sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano
conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione di
anzianità, la continuazione dellattività lavorativa;
c) liberalizzare letà pensionabile;
d) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro;
e) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari;
f) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone loperatività anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei
fondi presso cui sono accreditati i contributi;
g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui allarticolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle
caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere
sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in
modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, lequilibrio
finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso lIstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Il Governo, nellesercizio della
delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione
di anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è
iscritto, lottenimento da parte dellente di competenza della
certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si
attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa; i periodi di
anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del
diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dellammontare
della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta; tale diritto
potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra,
indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;
b)
consentire al lavoratore di cui alla lettera a) lesercizio del
diritto di proseguire lattività lavorativa con le ordinarie regole
previdenziali ovvero di optare per lapplicazione di incentivi
consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in
particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del
trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita, consista nellesenzione totale dal
versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di
lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non
inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di
destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi
restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia
destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che lopzione
sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento
dellesercizio dellopzione medesima, a posticipare laccesso al
pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima
scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dellesercizio della predetta opzione; prevedere che la retribuzione
successiva allesercizio dellopzione sia soggetta a tassazione
separata;
c) liberalizzare letà pensionabile, prevedendo il preventivo
accordo del datore di lavoro per il proseguimento dellattività
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la
pensione di vecchiaia, con lapplicazione degli incentivi di cui alla
lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in
materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo
comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento
pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività
lavorativa fino alletà di sessantacinque anni;
d) ampliare progressivamente la possibilità di totale
cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o
autonomo, in funzione dellanzianità contributiva e delletà;
e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione
della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione
fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento;
f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti
alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, prevedendo lapplicazione graduale delle aliquote vigenti
per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso lINPS,
relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria; escludere dallelevazione dellaliquota coloro che
ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e
coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme
di previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dellincremento dellaliquota
sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei
lavoratori medesimi;
g) adottare misure finalizzate ad incrementare lentità dei
flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di
stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
che possono essere istituite, con lobbligo della gestione separata,
anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che dintesa
con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le
eccezioni connesse allanzianità contributiva, alletà anagrafica o
a particolari esigenze del lavoratore e garantendo che il lavoratore
stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il
fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;
2) lindividuazione di forme tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base
ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma
1 dellarticolo 3 e al comma 2 dellarticolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel caso in cui il
lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza
complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi
ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero
2);
4) la rimozione dei vincoli posti dallarticolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine
della equiparazione tra forme pensionistiche; lattuazione di quanto
necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonchè il riconoscimento al lavoratore dipendente che si
trasferisca volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo
pensione aperto del diritto al trasferimento del contributo del datore di
lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine
rapporto;
5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il
conferimento dellincarico di responsabile dei fondi pensione nonchè lincentivazione
dellattività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nellambito
delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dellarticolo
5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni;
6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme
pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del
trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
7) la riduzione fino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti
dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dellimporto
pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a
tempo indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in
sede di attuazione della delega;
8) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto allassenza
di oneri per le imprese, attraverso lindividuazione delle necessarie
compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in
particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del
costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
h)
prevedere lelevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo
di esclusione dallimponibile contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
i)
perfezionare lunitarietà e lomogeneità del sistema di vigilanza
sullintero settore della previdenza complementare, con riferimento a
tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dallordinamento
e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) lesercizio da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dellattività di alta vigilanza
mediante ladozione di direttive generali in materia;
2) lattribuzione alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire
la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme
pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui allarticolo
9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di
tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare ladesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione allesercizio,
di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di
approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni
per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di
utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere lapplicazione
di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
l) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare
introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da
ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione
tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore
percentuale del reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi
di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi
preesistenti; superare il condizionamento fiscale nellesercizio della
facoltà di cui allarticolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere
la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche
rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità
pensionistica;
m) realizzare misure specifiche volte allemersione del lavoro
sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383, in materia di emersione dalleconomia sommersa, relative
ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e
previdenza;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità
di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con
lobiettivo di consentire laccesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al
lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità
contributiva, indipendentemente dalletà anagrafica, e che abbia
versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai
superstiti di assicurato deceduto prima del compimento delletà
pensionabile;
p) applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di
cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di
cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in quanto compatibili e tenuto conto
delle specificità dei singoli settori, considerando prioritariamente il
principio della cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da
lavoro dipendente o autonomo;
q) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la
disciplina prevista nei decreti legislativi.
Art. 2.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dallarticolo 1 sono
destinati alla riduzione del costo del lavoro nonchè a specifici
incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche
complementari anche per i lavoratori autonomi.
Art. 3.
(Associati in partecipazione e prestatori
di lavoro occasionali)
1. I soggetti che, nellambito di una
associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del
codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono
qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dellarticolo 49,
comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono iscritti alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in
virtù delliscrizione agli albi professionali.
2. I titolari di redditi derivanti da
prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro
annui sono iscritti alla gestione di cui allarticolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi
assicurativi.
Art. 4.
(Istituzione del Casellario centrale
delle posizioni previdenziali attive)
1. Presso lINPS è istituito il
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito
denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione
dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) allassicurazione
generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di
trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che
prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai
regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dellassicurazione generale
obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne
abbiano comunque comportato lesclusione o lesonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei
liberi professionisti e dei lavoratori di cui allarticolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite
le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle
contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti dimposta, le
modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i
dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 2.
4. Il Casellario costituisce lanagrafe generale delle posizioni
assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal
decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario
consente prioritariamente di:
a) emettere
lestratto conto contributivo annuale previsto dallarticolo 1, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare
la pensione sulla base della storia contributiva dellassicurato che,
avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti
acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
5. Oltre alle informazioni di cui al comma
1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il
Casellario, al fine di monitorare lo stato delloccupazione e di
verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede
a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad
assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai
datori di lavoro allIstituto nazionale per lassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dellarticolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le
informazioni trasmesse dal Ministero dellinterno, secondo le modalità
di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai
cittadini extracomunitari.
6. Le informazioni costantemente aggiornate
contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione
preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per
favorirne lutilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e
degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonchè per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
7. Per listituzione del Casellario è
autorizzata la spesa di 700.000 euro per lanno 2003. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di
spesa di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 27
dicembre 2002, n. 289.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito allindividuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dallarticolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al
fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di
inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico
delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di
favorire la tempestività della trasmissione dei dati e laggiornamento
delle posizioni individuali dei lavoratori.
Art. 5.
(Riordino degli enti pubblici
di previdenza e assistenza obbligatoria)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli
enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo lobiettivo
di una maggiore funzionalità ed efficacia dellattività ad essi
demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
2. Il Governo si attiene ai princìpi
generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, nonchè a quelli indicati nellarticolo 57
della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla
lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a:
«altro beneficiario,».
Art. 6.
(Disposizioni relative
agli enti previdenziali privatizzati)
1. La normativa statutaria e regolamentare
degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, può prevedere, nellambito delle prestazioni assistenziali a
favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel
rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
2. Larticolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la
disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento
della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi
investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non
si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorchè
la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 104 del 1996.
Art. 7.
(Procedure)
1. Dai decreti legislativi di cui agli
articoli 1 e 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
2. Nella sezione del Documento di
programmazione economico-finanziaria di cui allarticolo 1, comma 5,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni
dellammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al
regime della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dellarticolo
1 della presente legge.
3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge
finanziaria si provvede, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e a
individuare i lavoratori interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono
trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per lespressione
del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della
materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo allesame
delle Commissioni.
5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, secondo periodo, la proroga
del termine per lespressione del parere, i termini per lemanazione
dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
6. Nelladozione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a
conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui
essi formulano identiche condizioni relative allosservanza dei
princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge.
7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del medesimo comma 4, secondo periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
8. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono
essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6
e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo
unico di cui allarticolo 8, le disposizioni correttive e integrative
andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti
disposizioni in esso ricomprese.
Art. 8.
(Testo unico in materia previdenziale)
1. Nel rispetto dei princìpi su cui si
fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime
pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle
norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto
legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una
maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti
relative alla contribuzione, allerogazione delle prestazioni, allattività
amministrativa e finanziaria degli enti preposti allassicurazione
obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti e allerogazione
degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nellambito
del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo,
uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue
specificità, anche con riferimento alle aree di particolare
problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri
induttivi per laccertamento della manodopera impiegata con criteri
oggettivi.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui
al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dellespressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per lesercizio
della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato
anche in mancanza del parere.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al
comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.
4. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un
massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dallattuazione del
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(1) > Disegno di legge collegato alla
manovra di finanza pubblica, ai sensi dellarticolo 126-bis del
Regolamento.
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