I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ED I DIRITTI DEGLI UTENTI
La difesa dei diritti dell’utenza, ha giocato un ruolo fondamentale nel
giustificare l’adozione di una disciplina dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali, ed ha costituito la cornice ideologica del confronto
politico e tecnico sulle linee della nuova legge.
Il legislatore, si è trovato a dover dare risposta a due domande
fondamentali:
- quali fossero i diritti, il cui godimento doveva
essere contemperato con l’esercizio del diritto di sciopero e quale la
misura del contemperamento;
- chi, nell’ordinamento, dovesse effettuare quella
delicata valutazione comparativa
stabilendo le modalità del contemperamento.
Per le risposte a tali domande, gli orientamenti sono stati due:
- da una parte, l’orientamento di chi considerava la necessità di un
bilanciamento tra diritti costituzionali di pari rango e quindi tra diritto
di sciopero e diritti fondamentali della persona. Ciò mostrava un’attenzione
particolare per la salvaguardia di quei beni aventi carattere di preminente
interesse generale ai sensi della Costituzione.
- la seconda linea di pensiero, si muove su premesse meno rigide della
precedente.
La comparazione ed il bilanciamento tra diritti costituzionali, avviene in
modo molto più elastico rispetto al precedente orientamento, tanto che si
amplia sensibilmente la gamma dei diritti di cui si intende garantire il
godimento durante lo sciopero.
Infatti accanto ai diritti fondamentali della persona, si affiancano il
diritto alla libertà di circolazione, alla libertà di comunicazione,
all’istruzione, all’assistenza e previdenza sociale.
Ciò comporta, conseguentemente, anche un ampliamento dei servizi pubblici
essenziali.
Contrariamente al precedente orientamento, questo filone di pensiero,
riserva alla legge solo il compito di fissare la cornice della concreta
regolamentazione dello sciopero nei servizi, lasciando alla competenza degli
accordi tra le parti sociali contrapposte, il compito di predisporre
l’adozione di concrete ed efficaci misure, dirette a garantire l’erogazione
delle prestazioni indispensabili.
Art 1, comma 1: DIRITTI DELLA PERSONA
Il legislatore elenca tassativamente l’area costituzionale dei
servizi ritenuti essenziali.
I diritti sono: diritto alla vita;
alla salute, alla libertà
e alla sicurezza; alla libertà di circolazione;
all’assistenza
e alla previdenza sociale; all’istruzione
e alla libertà di
comunicazione.
Viene messa in luce la funzione strumentale di alcuni servizi, il cui
scopo è quello di fare assicurare all’utenza il godimento di determinati
diritti della persona costituzionalmente tutelati, come emerge dalla
lettura del suddetto articolo: "Ai fini della presente legge
sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati…"(art.1,
1 comma).
Lo studio di ciò che debba essere considerato come servizio essenziale,
non muove, nella citata legge, da basi oggettive, bensì teleologiche,
cioè con riferimento agli interessi o beni costituzionali da proteggere.
Nello studio di tale disposizione emerge come la nozione di servizio
pubblico essenziale sia strettamente connessa alla tutela dei beni
costituzionalmente garantiti. Per cui il servizio essenziale è quel
servizio in mancanza del quale la persona vedrebbe più o meno gravemente
leso o compromesso un bene o un bisogno riconducibile all’esercizio di
un suo diritto fondamentale.
Sempre in tale comma, è possibile evidenziare come il legislatore del
1990, parli di "servizi pubblici essenziali" e non
semplicemente di servizi essenziali.
Il perché di tale specificazione, trova la sua ragion d’essere, nel
significato da attribuire all’aggettivo "pubblico".
Pubblico, è sinonimo di "destinazione ad una collettività o
essenziale per i bisogni della collettività".
La legge fa riferimento a quei servizi che incidono su interessi
generali della collettività, quindi su interessi pubblici. E’ quindi da
escludere, il concetto di pubblico, come contrario di privato.
Non tutti i servizi essenziali sono giuridicamente pubblici e non tutti
i servizi giuridicamente pubblici sono essenziali.
Da ciò, nasce la necessità di includere nell’ambito di applicazione
della legge, anche quei servizi che hanno una matrice privatistica, ma
che sono pubblici in quanto destinati alla collettività. Il testo
legislativo, recita "…servizi pubblici essenziali, ma
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro…".
Per cui non va fraintesa la portata di tale aggettivo, il quale non
riguarda la forma organizzativa del servizio, o le condizioni in cui
esso si svolge, o ancora la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Studiosi del diritto del lavoro hanno sostenuto che per determinare
l’essenzialità di un servizio, è fondamentale far riferimento ai bisogni
collettivi degli utenti, valutati in base coordinate territoriali,
temporali, economico-sociali non definibili con precisione in via
astratta e preventiva".
Possiamo quindi dire, che è essenziale il servizio pubblico
finalizzato al godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati e tassativamente elencati nel comma 1 e nel frammento del comma
2, dell’art. 1.
Art 1, comma 2: OBIETTIVO DELLA LEGGE
"…..contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona…". Si tratta di un bilanciamento di interessi:
interessi dei soggetti in sciopero e interessi degli utenti.
"La presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire….per assicurare l’effettività…dei diritti medesimi…".
Nel caso di sciopero nei servizi pubblici, la legge prescrive che
debbano essere comunque assicurate quelle prestazioni definite come
indispensabili, che hanno il compito di assicurare l’effettività del
contenuto essenziale dei diritti tutelati.
I servizi elencati nel comma 2, non è tassativo. Ne possono essere
aggiunti degli altri, non essendo i servizi essenziali enunciabili in una
formula chiusa.
Cosi’ il legislatore del 1990, ha preferito lasciare ampio spazio di
intervento normativo alle fonti secondarie (regolamenti, codici di
autoregolamentazione, contratti collettivi), al fine di individuare e
disciplinare prestazioni indispensabili anche nell’ambito di servizi
non espressamente previsti dalla legge.
Prevista dagli artt. 8 e 9
della legge.
Quando interviene la precettazione?
nel caso di "fondato pericolo di un pregiudizio grave ed
imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati…"
cagionato "dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei
servizi pubblici…conseguente alle modalità dell’astensione collettiva dal
lavoro…o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi" ecc.
La legge all’art.8 recita "su segnalazione della Commissione di Garanzia
ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando
previamente la Commissione di Garanzia, il Presidente del Consiglio dei
Ministri…..".
Nei casi di necessità ed urgenza sarà l’organo precettante
ad informare la Commissione di Garanzia del pericolo grave ed imminente, e
ad aprire il procedimento di precettazione.
Quale è l’organo precettante?
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato (nel caso di conflitti di rilevanza nazionale o interregionale), oppure il Prefetto (negli altri casi).
Procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di precettazione:
a) la Commissione o l’autorità precettante riconoscono in uno sciopero
proclamato, il fondato pericolo di un pregiudizio grave o imminente ai
diritti dell’utenza
(diritti elencati nell’art.1 della legge).
b) l’autorità competente:
- invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano
la situazione di pericolo;
- esperisce un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più
breve tempo possibile;
- se il tentativo ha esito negativo, può adottare con
ordinanza
le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti persona
costituzionalmente tutelati.
Quale potrebbe essere il contenuto dell’ordinanza?
- differimento dell’astensione collettiva ad altra data (eventualmente
unificando astensioni collettive già proclamate);
- riduzione della durata dello sciopero;
- l’osservanza (ai soggetti che hanno proclamato lo sciopero, a coloro
che vi aderiscono e alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio)
di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio
pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti dell’utenza; nel caso
in cui la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente,
abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con
l’ordinanza, l’autorità precettante dovrà tenerne conto e laddove intenda
discostarsene dovrà motivarlo.
Quali ulteriori informazioni ci fornisce la legge sull’ordinanza di
precettazione?
- deve essere adeguatamente motivata
- adottata dall’autorità precettante non meno di 48 ore prima
dell’inizio dell’astensione;
- portata a conoscenza dei destinatari (soggetti proclamanti,
imprese erogatrici e persone fisiche i cui nominativi siano indicati
nell’ordinanza) mediante comunicazione dell’autorità che l’ha
emanata;
- portata a conoscenza anche dell’utenza
Quali conseguenze discendono dall’inosservanza dell’ordinanza?
sanzione amministrativa pecuniaria.
Dove e quando impugnare l'ordinanza
- davanti al TAR, competente per territorio.
- l’azione si prescrive entro 7 giorni dalla comunicazione o
affissione della stessa
Chi può impugnarla?
i soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i
singoli prestatori di lavoro destinatari dell'ordinanza;
LA FUNZIONE PROPOSITIVA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA: DALLA PROPOSTA, ALLA DELIBERA DI PROVVISORIA REGOLAMENTAZIONE" (ART.13 LETT.A)
La principale funzione dell’organismo di garanzia, è la
valutazione degli atti elencati nell’art.2, comma 2.
Il risultato di tale valutazione, potrà essere:
- o un giudizio di idoneità (con contestuale
delibera di idoneità);
- oppure un giudizio di inidoneità dell’atto (a cui segue
una delibera di inidoneità).
Cosa accade quando la Commissione giudichi inidoneo un
accordo o un codice di autoregolamentazione, o quando gli stessi
manchino?
Sottopone alle parti una proposta, il cui contenuto è
l’indicazione delle prestazioni e delle misure da considerarsi
indispensabili.
La proposta potrebbe essere definita come una "condizione di
legittimità" della delibera di provvisoria regolamentazione, perché
è chiaro che mai la Commissione potrà adottare tale delibera senza aver
prima disposto una soluzione propositiva.
Si rileva, inoltre, come oggi, i Garanti nell’emanare la proposta si debbano
adeguare ai minimi di servizio individuati dalla legge.
Passaggio dalla proposta… alla delibera di provvisoria regolamentazione:
- giudizio di inidoneità
- la Commissione interviene con una proposta di
provvisoria regolamentazione
- alle parti viene concesso un termine di 15 giorni,
dalla notifica della proposta, per pronunciarsi sulla stessa.
- "Se le parti non si pronunciano, la Commissione, dopo aver
verificato in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di
20 giorni, l’indisponibilità delle parti, adotta con propria
delibera la provvisoria regolamentazione".
- il procedimento potrebbe anche concludersi con un accordo.
Cos’è la delibera di
provvisoria regolamentazione?
- è un atto della Commissione di Garanzia, che segue alla mancata
accettazione ad opera delle parti di una preventiva proposta, emessa a
seguito di giudizio negativo di idoneità o a seguito di mancato accordo.
- a differenza della proposta, si presenta "vincolante" sulla base
di quanto riportato nel corpo legislativo "…le parti sono tenute ad
osservarla".
- la vincolatività è garantita dal fatto che le parti che non osservassero
la stessa, sarebbero oggetto di "giudizio" ai fini dell’applicazione delle
sanzioni.
- la "provvisorietà" è data dal fatto che un successivo accordo tra
le parti, può sostituire la suddetta delibera.
A quali parametri la Commissione si attiene nell’adottare la delibera?
- dovrà tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione
vigenti in settori analoghi o similari, nonché degli accordi sottoscritti
nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (art.13 lett.a));
- dovrà rispettare il contemperamento tra il diritto di sciopero ed i
diritti costituzionalmente garantiti;
- dovrà rispettare i criteri di determinazione delle prestazioni
indispensabili che vivono in "quella misura non eccedente il 50% di
prestazioni" che per legge devono essere garantite ed in quel limite massimo
di "1/3 di personale normalmente utilizzato".
Deroghe a tali limiti, da parte della Commissione potranno esserci solo se
"adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di
garantire…l’erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all’art.1".
LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI:
Con l’entrata in vigore della legge 83/2000, si è assistito ad un arricchimento sostanziale delle funzioni e del ruolo della Commissione di garanzia nell’espletamento dell’attività di valutazione.
Motivi di apertura del procedimento:
rilevazione di eventuali inadempimenti o violazioni
degli obblighi derivanti dalla legge 146/90, dagli accordi, dai contratti
collettivi, nonché dai codici di autoregolamentazione ed aventi ad oggetto
prestazioni indispensabili, procedure di raffreddamento e le altre misure di
contemperamento.
E’ infatti possibile che a seguito di valutazione di un atto negoziale,
quest’ultimo sia stato dichiarato idoneo, ma disatteso nell’applicazione.
A seguito della riforma, il procedimento si potrà aprire anche per la
violazione dell’art.2,comma 6: il c.d. effetto-annuncio.
Destinatari del procedimento:
- organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o ad esso aderiscono;
- amministrazioni o imprese interessate;
- associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi o
professionisti o piccoli imprenditori nei casi di astensione collettiva di
cui agli artt. 2 e 2-bis.
Soggetti legittimati a sollevare l’apertura del procedimento:
- richiesta delle parti interessate:
- richiesta delle associazioni degli utenti;
- richiesta delle autorità nazionali o locali;
- ad iniziativa della Commissione di Garanzia.
Il procedimento:
- la Commissione, venuta a conoscenza o avendo riscontrato
l’inosservanza di un obbligo da parte dei soggetti su menzionati, apre il
procedimento di valutazione;
- ai soggetti verrà notificato il termine di inizio di tale
procedimento;
- tali soggetti avranno 30 gg. di tempo per
presentare osservazioni e per richiedere di essere sentiti (in tal modo
viene garantito il rispetto del giusto procedimento);
- dall’apertura del procedimento il Garante avrà a disposizione
60 gg.
per valutare il comportamento tenuto dai soggetti;
- decorso tale termine, la Commissione formulerà un giudizio (che
potrà risultare o positivo o negativo);
- i soggetti interessati ne verranno a conoscenza tramite una
delibera;
- se la Commissione riscontra in quel comportamento una inosservanza o
una violazione agli obblighi a cui era tenuto il soggetto, applicherà l’art.
4 (cioè delibererà una sanzione, indicando il quantum che verrà
determinato sulla base del tipo di violazione commessa, dell’eventuale
recidiva, della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico);
- nella delibera sanzionatoria, sarà espresso il termine entro cui i
destinatari dovranno eseguirla;
L’intero apparato sanzionatorio viene quindi ad essere subordinato ad una pronuncia di accertamento di valutazione della Commissione di garanzia, alla quale "eventualmente" potrà seguire l’applicazione dell’art.4, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-sexies.
Non previste dal legislatore nella vecchia formulazione legislativa, oggi le delibere di invito trovano concreta disciplina nell’art.13 lett. c), d), e), nonché nell’art.4, comma 4-ter.
I contenuti delle delibere di invito:
Art.13 lett. c),
La legge ha affidato alla Commissione il ruolo di ultimo e supremo garante dei diritti contrapposti dei sindacati che vogliono scioperare e degli utenti che attendono le prestazioni indispensabili.
Compito dei Garanti sarà quello di "assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni per verificare che siano stati esperiti i tentativi di conciliazione e che vi siano le condizione per una composizione della controversia".
Queste audizioni risultano rilevanti anche al fine di, in caso di conflitti di particolare rilievo nazionale nazionale, deliberare l’invito ai soggetti che hanno proclamato lo sciopero, a differire la data dello stesso per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di conciliazione.
Alla Commissione spetta quindi il compito di ravvisare la presenza del conflitto che coinvolge tutta la nazione e, allo stesso tempo, la seria possibilità che su di esso possa intervenire una nuova attività conciliativa.
La legge individua sia l’obbligo per la Commissione di chiedere la posticipazione dello sciopero (e di fatto su questo punto la legge ha aumentato i suoi poteri), sia le condizioni necessarie e sufficienti per giustificare tale intervento a fini conciliativi.
Art. 13 lett. d).
Altra situazione di intervento, si ha a seguito della comunicazione alla Commissione della proclamazione dell’astensione collettiva.
In tal caso il Garante, in caso di violazione delle disposizioni relative al preavviso alla durata massima, all’espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’estensione collettiva, indicherà immediatamente alle parti tali violazioni.
A ciò la disposizione in oggetto, accompagna la possibilità (ipotizzando quindi una facoltà per la Commissione), di invitare con apposita delibera le parti ad una nuova e rispettosa proclamazione con contestuale differimento dell’astensione.
Art. 13 lett. e).
Alla Commissione, viene riservato il compito di poter diluire nel
tempo quelle astensioni dal lavoro proclamate da sindacati diversi
che coinvolgono lo stesso settore e colpiscono lo stesso bacino di utenza.
Ci troviamo di fronte alla situazione di una molteplicità di proclamazioni di scioperi, alla quale la Commissione, constatata la potenziale lesività per gli utenti, può ovviare invitando i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente, a differire l’astensione ad altra data.
Tale attività della Commissione rientra nel tentativo evidente della legge di "raffreddare" le difficoltà che l’utenza subirebbe a seguito di scioperi concomitanti.
Sono vincolanti tali delibere?
Da un punto di vista sanzionatorio le delibere di invito assumono una portata vincolante per i destinatari delle stesse, poiché ex art.4, comma 4-ter,, l’astensione collettiva effettuata nonostante l’invito della Commissione, prevede il raddoppio fino al massimo delle sanzioni previste nell’art.4.
L’art.4 della legge 146/90, nel testo modificato dalla legge 83/2000, è stato notevolmente modificato dal legislatore, evidenziando un apparato sanzionatorio differenziato sia sotto il profilo dei soggetti destinatari delle sanzioni, nonché sotto il profilo dei soggetti titolari del potere di irrogazione delle stesse.
Art 4, comma 1
soggetti destinatari:
singolo lavoratore
motivo della sanzione:
- astensione dal lavoro in violazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 dell’art.2 (caso che si manifesta quando in caso di sciopero, i
lavoratori tenuti ad effettuate le prestazioni indispensabili, non le
prestino)
- mancata prestazione della consueta attività a cui è addetto
soggetto sanzionante: datore di lavoro
tipo di sanzione:
- sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell’infrazione (sono
escluse misure estintive del rapporto, quale il licenziamento, e quelle che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro).
- sanzione disciplinare pecuniaria (in tal caso l’importo versato dal
lavoratore verrà versato dal datore di lavoro all’INPS, gestione
dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria)
Art. 4, comma 2
soggetti destinatari: organizzazioni sindacali che proclamino o aderiscano ad uno sciopero
motivo della sanzione:
violazioni delle disposizioni contenute nell’art.2
soggetto sanzionante:
la sentenza della Corte Costituzionale n.57 del 1995, si è pronunciata a
favore della titolarità sanzionatoria in capo alla Commissione di Garanzia,
spettando al datore di lavoro il compito di applicare la sanzione stessa.
tipo di sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella sospensione dei
permessi sindacali retribuiti ovvero dei contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata
dell’astensione il cui ammontare economico non deve essere inferiore a 5
milioni e non superiore a 50 milioni (tenendo conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione, della eventuale recidiva,
nonché della eventuale gravità degli effetti sul servizio pubblico).
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, sono devoluti
all’INPS.
Tali organizzazioni sindacali potrebbero inoltre essere escluse dalle
trattative alle quali partecipano per 2 mesi dalla cessazione del
comportamento.
(La comminatoria di tali sanzioni, avverrà solamente dopo un
procedimento di valutazione effettuato dalla Commissione di garanzia ex art.
13 lett.i).
(Art. 4, comma 4-quinquies)
L’INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia, i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali
Art. 4, comma 4
soggetti destinatari: dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti delle imprese e degli enti erogatori dei servizi pubblici;
motivo della sanzione:
- mancata osservanza delle disposizioni previste dall’art.2,
comma 2
- mancata osservanza degli obblighi derivanti da accordi o
contratti collettivi di cui all’art.2, comma 2
- mancata osservanza della regolamentazione provvisoria della
Commissione di Garanzia
- non corretta informazione agli utenti ex art. 2, comma 6
altri soggetti destinatari: associazioni e organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori
motivo della sanzione:
- astensione dalle prestazioni indispensabili
- violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all’art.
2-bis
- violazione della regolamentazione provvisoria
- ogni altro caso di violazione dell’art. 2, comma 3
soggetto sanzionante: Commissione di Garanzia
tipo di sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 milioni e non
superiore a 50 milioni (tenendo conto della gravità della violazione, della
eventuale recidiva, dell’incidenza della violazione sull’insorgenza o
sull’aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli
utenti).
La Commissione potrà sanzionare i soggetti di cui sopra, solo dopo il
procedimento di valutazione.
L’applicazione avverrà con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
Art. 4, comma 4-bis
soggetti destinatari: soggetti che rispondono
legalmente per l’organizzazione
sindacale responsabile, (nel caso in cui si tratti di
organizzazioni sindacali che abbiano proclamato o aderito ad uno
sciopero, ma che non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di
cui all’art.2 o che non partecipano alle trattative)
motivo sanzione:
(stesse violazioni dell’art.4, comma 4)
soggetto sanzionante: Commissione di Garanzi
tipo di sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 milioni e non
superiore a 50 milioni (tenendo conto della consistenza associativa, della
gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico).
Tale sanzione, seguirà al procedimento di valutazione.
Anche in questo caso, l’applicazione avverrà con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro.
Art. 4, comma 4-ter
soggetto destinatario: organizzazione sindacale
motivo sanzione: effettuazione dello sciopero nonostante la Commissione si sia pronunciata con una delle delibere di invito di cui all’art.13, comma 1, lett.c),d),e),h).
soggetto sanzionante: Commissione di garanzia
tipo di sanzione:
sanzioni amministrative pecuniarie.
Diversamente dai casi precedenti, queste particolari violazioni, producono
il raddoppio fino al massimo delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
Art 4, comma 4-quater
(vedi procedimento di valutazione)
Art. 4, comma 4-sexies
soggetti destinatari: dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese
motivo sanzione::
- ingiustificato ritardo nell’applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo;
- inottemperanza, nei 30 giorni successivi alla richiesta della
Commissione di garanzia, delle informazioni riguardanti gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli
scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di
insorgenza dei conflitti.
soggetto sanzionante: Commissione di Garanzia
tipo di sanzione::
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000, a lire 1 milione per
ogni giorno di ritardo ingiustificato (tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva).