Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 220 del 21 Settembre 2005
Il nuovo Statuto di Società Europea lo scopo di facilitare, attraverso un quadro giuridico uniforme, lo sviluppo del mercato interno ed il miglioramento della situazione economico sociale nell’ambito della comunità, con la pubblicazione del decreto legislativo che attua nel nostro Paese quanto indicato nella Direttiva 2001/86/CE, è finalmente una realtà.
Il regolamento del nuovo statuto “europeo” è in effetti in vigore già dall’ottobre 2001, data in cui è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee. Ma, per permettere la registrazione di una Società Europea con sede legale nel nostro Paese e renderla quindi operativa, era necessario trasporre nel nostro ordinamento la direttiva 2001/86/ce che “completa lo Statuto di CE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.”
La Società Europea permetterà alle molte imprese di dimensione europea di operare una grande semplificazione organizzativa e fiscale, con conseguente risparmio e modernizzazione di tutta la struttura. Temi questi assai appetibili in un momento come questo che vede la “competitività” al top degli obiettivi perseguiti dalle imprese.
Ma l’altro aspetto significativo del nuovo modello statutario sta nel fatto di porre il tema del coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa tra le “colonne portanti”, fondamentali e necessarie per permettere la costituzione di una Società Europea.
Per costituire una nuova SE è infatti necessario stipulare un accordo con i rappresentanti dei lavoratori sulle prassi di informazione e consultazione dei lavoratori, estendendo tale obbligo anche a prassi di partecipazione in alcuni casi specifici. La novità non è da poco e questo ci può spiegare la difficoltà incontrata nell’iter di recepimento della Direttiva stessa ed il suo conseguente ritardo.
Anche per quanto riguarda la definizione di “informazione e consultazione” il decreto specifica alcuni punti importanti per la realizzazione di un utilizzo corretto di tali prassi come, ad esempio, l’introduzione del concetto di informazione da fornire “in tempo utile”, in quel lasso di tempo e con quelle modalità tali da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di interagire ed essere concretamente “coinvolti” nelle scelte dell’impresa. Questa specifica, in linea con quanto già ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, è molto importante perché introduce nella nostra giurisprudenza un concetto specifico in merito ai diritti di informazione e consultazione dei lavoratori, concetto che dovrà essere ulteriormente rafforzato dal recepimento della direttiva sui diritti in informazione e consultazione dei lavoratori (Direttiva 2002/14/ce) che dovrà tradursi anch’essa in legge nazionale a breve.
L’introduzione di una normativa che subordini la costituzione di una società europea al rispetto del “dialogo sociale” rappresenta dunque un passo importante.
E’ importante però conoscere l’iter che si è percorso per giungere a questa legge.
Il testo trae origine infatti da un confronto tra le parti sociali che hanno sottoposto al governo un “Avviso Comune”, frutto di un lavoro complesso che ha visto le parti coinvolte, con spirito costruttivo, nell’intento di perseguire e sostenere il metodo concertativo.
Il testo della Direttiva 2001/86/ce è di non facile lettura. L’obiettivo che ci siamo posti nel lavoro è stato quello di riuscire a definire un testo che fosse il più possibile fedele al testo comunitario ma che, nello stesso tempo, sostenesse le specificità delle prassi in materia di relazioni industriali in uso nel nostro Paese.
La controparte, Confindustria, Ania, Abi, Confcommercio e Confservizi, ha partecipato alla trattativa con spirito costruttivo conferendo al lavoro svolto un carattere di soddisfazione reciproca.
Il riconoscimento del ruolo del sindacato nella determinazione delle regole statutarie rappresenta dunque un importante passo in avanti nel cammino dell’affermazione di quella democrazia economica cui da sempre aspiriamo.
Lo spirito dell’Avviso Comune inoltre si prefiggeva l’obiettivo di apportare quelle modifiche al modello CAE che sono all’origine della debolezza dell’affermarsi dei comitati aziendali stessi.
Una parte importante dell’Avviso Comune era costituito inoltre dalla “premessa” che rivolgeva un invito al Governo ed al Parlamento ad adottare adeguati provvedimenti legislativi volti a consentire modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea coerenti con gli obiettivi della Direttiva stessa.
Infatti la possibilità di prevedere forme di partecipazione dei lavoratori non trova un adeguato riscontro legislativo nella recente riforma del Diritto Societario che, di fatto, trascura significativamente i temi dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.
La modifica della legge Vietti è un passo imprescindibile quindi per realizzare formule di governo societario, individuato da Cgil, Cisl e Uil nel “modello duale”, dove si concretizzino prassi di partecipazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda poi le sanzioni da applicare in caso di sviamento della procedura le parti invitavano il legislatore ad individuare discipline idonee per impedirlo, prevedendo sanzioni adeguate in caso di violazione della legge.
Il testo del Decreto Legislativo non ha però tenuto conto di queste ultime raccomandazioni, rimandando alla legislazione CAE le misure necessarie in tema di sanzioni e deludendo di fatto le nostre aspettative.
Questo rischia quindi di compromettere a monte la possibilità di realizzare formule di partecipazione dei lavoratori che soddisfino gli obiettivi della direttiva stessa anche se, nel caso in cui si dovranno comunque fare accordi sulla partecipazione dovendo salvaguardare i diritti preesistenti in alcune società che andranno a costituire la nuova società a statuto europeo come ad esempio casi di società tedesche, si dovrà affrontare il problema e correggere le anomalie.
Starà dunque anche a noi, ora, saper cogliere gli spunti offerti dalla Società Europea portando a casa buoni accordi tenendo conto della delicatezza del ruolo assegnato alla Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) cui è delegata la trattativa.
“I membri della DSN sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti e tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata”.
La legge prevede inoltre la possibilità di ricorrere all’ausilio di esperti che possano assistere la DSN nel corso del negoziato.
Il successo della realizzazione dell’auspicato “coinvolgimento dei lavoratori” è quindi anche legato alla capacità propositiva che il sindacato saprà sostenere proponendo alle imprese di scommettere su questa partita.
Il testo del Decreto Legislativo
A cura di Maria Sacchettoni