STATUTO UILPS
ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE
È costituita, ai sensi degli articoli 82 ed 83 della legge n. 121 del 1981, ed a seguito della rottura dei rapporti politici unitari all'interno del "S.I.U.L.P." l'associazione sindacale di categoria denominata "Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato", od, in sigla, "U.I.L.P.S.".
Detta associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi sindacali degli iscritti e di fornire ad essi l'assistenza ed i servizi connessi all'attività lavorativa svolta.
La "U.I.L.P.S." è composta, diretta e rappresentata da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio, ed in ossequio alla normativa vigente non aderisce, non è affiliata e non ha relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. La "U.I.L.P.S." Nazionale ha sede in Roma.
ART. 2
RAPPORTI POLITICI CON LA UIL
La "U.I.L.P.S.", nello svolgimento della propria attività sindacale e nella gestione organizzativa, si ispira ai valori ideali e culturali della UIL, e conforma le sue politiche a quelle della UIL secondo le modalità fissate dallo Statuto dell'Organizzazione.
La "U.I.L.P.S." considera la modifica degli articoli 82 ed 83 della legge n. 121 del 1981 obiettivo politico imprescindibile dell'Organizzazione, al fine di poter realizzare normali relazioni di carattere organizzativo con la UIL, ma nel rispetto del principio secondo cui la "U.I.L.P.S." è composta, diretta e rappresentata da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio.
ART. 3
STRUTTURE FEDERATIVE
Gli organi dirigenti nazionali della "U.I.L.P.S." possono costituire, con altre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, strutture di tipo federativo, anche al solo fine di esercitare le attività contrattuali, od utilizzare gli istituti riconosciuti dalla legge alle organizzazioni sindacali che superino le soglie di rappresentatività richieste.
ART. 4
USO DELLA SIGLA E DEL SIMBOLO
La sigla ed il simbolo della "U.I.L.P.S.", che costituiscono intestazione al presente Statuto, possono essere utilizzati soltanto dagli organi statutari.
ART. 5
ISCRIZIONE ALLA "U.I.L.P.S."
Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato possono essere iscritti alla U.I.L.P.S..
L'iscrizione alla "U.I.L.P.S." avviene mediante domanda alla struttura territoriale competente e sottoscrizione della relativa delega.
A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, e di attività od appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, a carattere fascista o razzista).
Le situazioni previste dal precedente comma, qualora sopravvenute, costituiscono causa di interruzione del rapporto associativo con la "U.I.L.P.S.".
ART. 6
INCOMPATIBILITÀ
Sono incompatibili le seguenti cariche sindacali con gli incarichi nell'Amministrazione:
- organismi provinciali e questore o vice questore vicario;
- organismi provinciali o regionali e dirigente di ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività contrattuali.
L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni decade dalla carica sindacale.
L'appartenenza ad organismi statutari della "U.I.L.P.S." è incompatibile con l'iscrizione ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale, salvo che da esse non sia stata presentata disdetta irrevocabile.
ART. 7
CUMULO DELLE CARICHE
Non sono cumulabili tra loro le cariche di:
- Presidente Nazionale ed altri incarichi negli organismi statutari;
- Segretario Generale con quella di Segretario Generale Provinciale e Regionale;
- Segretario Generale Regionale con quella di Segretario Generale Provinciale;
- Per i componenti della Segreteria Nazionale, il cumulo delle cariche di Segretario Generale Provinciale e/o Regionale, va realizzato attraverso una delibera autorizzativa da parte dell’organismo direttivo della struttura di provenienza;
- I componenti dei Collegi dei Probiviri non possono avere altri incarichi;
- I componenti dei Collegi dei Sindaci Revisori non possono avere altri incarichi nelle strutture in cui sono eletti.
L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni dal conferimento; trascorso tale termine senza che sia stata prodotta tale dichiarazione decade dalla nuova carica.
ART. 8
NORME GENERALI
Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna della "U.I.L.P.S." si fa riferimento ai regolamenti approvati per lo svolgimento dei congressi che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un Congresso ed un altro.
La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Segretario Generale o dal Segretario Organizzativo.
Qualora un terzo dei membri dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale ha l'obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata al Presidente Nazionale, che convocherà l'organismo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi della
"U.I.L.P.S." sono valide quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.
L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio ed in regola con il pagamento del contributo associativo del mese precedente.
La sostituzione di membri decaduti nelle strutture della "U.I.L.P.S." è attuata prioritariamente cooptando il primo dei non eletti in sede congressuale.
In caso di esaurimento della lista dei non eletti o nell'occasione dell'allargamento del numero dei membri di un organismo statutario è possibile la cooptazione di membri, con maggioranza qualificata dei due terzi dell'organismo.
ART. 9
CONGRESSI
Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze delle strutture organizzative della "U.I.L.P.S.".
Il Congresso si riunisce ordinariamente ogni 4 anni, su convocazione dell'organo deliberante.
Il Congresso è altresì convocato in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno la metà degli iscritti, quando si verifica un esercizio non democratico dei poteri o l'inagibilità politica della struttura.
L'ordine del giorno del Congresso sarà formulato dallo stesso organo e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della Convocazione del Congresso.
ART. 10
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La "U.I.L.P.S." organizzativamente si articola in:
- Sezione Sindacale;
- Struttura Provinciale;
- Struttura Regionale;
- Struttura Nazionale.
ART. 11
SEZIONE SINDACALE
La Sezione Sindacale è la struttura di base della "U.I.L.P.S."; prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno dieci iscritti.
Nel posto di lavoro con meno di dieci iscritti si può procedere alla elezione di un rappresentante.
Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.
Alla Sezione Sindacale appartengono i lavoratori della Polizia di Stato iscritti alla "U.I.L.P.S."; essa assolve i seguenti compiti:
- organizza il Congresso e le Assemblee della Sezione Sindacale;
- provvede all'azione di proselitismo, di informazione, di propaganda e di tesseramento sul posto di lavoro;
- conduce, d'intesa con la Segreteria Provinciale, le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, di salubrità, di mense e vigila sull'applicazione degli accordi;
- elegge il delegato o la Segreteria della Sezione Sindacale;
- elegge i delegati al Congresso Provinciale.
ART. 12
STRUTTURA PROVINCIALE
La struttura provinciale rappresenta la "U.I.L.P.S." nella provincia ed attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle direttive generali del Sindacato.
Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda ed il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura interregionale e nazionale e con la struttura territoriale della UIL.
Organi della Struttura Provinciale sono:
- Congresso Provinciale;
- Direttivo Provinciale, che deve riunirsi almeno due volte l'anno;
- Segreteria Provinciale;
- Collegio dei Sindaci;
- Assemblea dei quadri provinciali.
Nelle province con un numero di almeno 500 iscritti può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale, che deve riunirsi almeno una volta l'anno.
L'assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.
L'assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segreteria Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria.
ART. 13
CONGRESSO PROVINCIALE E SUOI COMPITI
Il Congresso Provinciale:
- esamina e discute l'attività della "U.I.L.P.S." sul territorio provinciale;
- stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura, che dovràraccordarsi con quella della camera sindacale UIL;
- discute e vota le tesi congressuali;
- discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso
Regionale e al Congresso Nazionale;
- elegge il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale Provinciale (dove previsto), i Delegati al Congresso Regionale, i Delegati al Congresso Nazionale, il Collegio dei Sindaci.
ART. 14
ORGANI PROVINCIALI
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale, la Segreteria ed il Collegio dei Sindaci della Struttura Provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.
Il Segretario Generale Provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale o dal Consiglio Generale Provinciale nelle sedi dove è previsto.
ART. 15
STRUTTURA REGIONALE
La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca ed approfondimento culturale, rappresentando la "U.I.L.P.S." nei confronti delle autorità e degli Enti aventi competenza regionale e/o Regionale.
Elabora la politica sindacale Regionale, cura la propaganda ed il proselitismo, provvede alla informazione, assolve ai compiti di formazione, attiva servizi e centri di consulenza per gli iscritti, mantenendo un costante raccordo con la struttura nazionale e con i servizi della UIL.
D'intesa con le strutture provinciali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione interprovinciale e regionale.
Essa è chiamata altresì a supportare l'iniziativa delle strutture provinciali con una serie di servizi centralizzati.
Il Segretario Regionale, quando la struttura coincide con la provincia sede di Direzione Interregionale, d’intesa con le Segreterie Provinciali rappresenta la UILPS nei confronti dell’Amministrazione.
Organi della Struttura Regionale sono:
- il Direttivo Regionale, che deve riunirsi almeno una volta
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio dei Sindaci.
Le Strutture Regionali coincidono con le regioni ad eccezione della Valle D’Aosta che viene accorpata con la Regione Piemonte.
ART. 16
CONGRESSO ED ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE
Il Congresso Regionale:
- esamina e discute l'attività della "U.I.L.P.S." sul territorio regionale;
- stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura, che dovrà raccordarsi con quella della struttura regionale UIL;
- discute e vota le tesi congressuali;
- discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Nazionale;
- elegge il Direttivo Regionale e/o il Consiglio Generale Regionale (dove previsto) e il Collegio dei Sindaci. Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale o dal Consiglio Generale Regionale nelle sedi dove è previsto.
ART. 17
ORGANI NAZIONALI
Organi Nazionali sono:
- il Congresso Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Direttivo Nazionale;
- la Presidenza Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- la Segreteria Nazionale.
ART. 18
CONGRESSO NAZIONALE
Compiti del Congresso Nazionale sono:
- elaborare, in raccordo con le azioni e con le politiche della UIL, le linee di politica sindacale della "U.I.L.P.S.", che dovranno essere eseguite da parte di tutte le strutture;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere il Direttivo Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- approvare le modifiche dello Statuto.
Solo al Congresso compete il compito di deliberare sullo scioglimento del Sindacato.
Tale decisione per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati.
In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio della
"U.I.L.P.S.".
ART. 19
PRESIDENZA NAZIONALE
La Presidenza Nazionale è l'organo di garanzia politica e statutaria della
“U.I.L.P.S.”.
Presiede il Congresso Nazionale.
Convoca e presiede, nei casi previsti dallo statuto, il Direttivo Nazionale.
Sono organi della Presidenza Nazionale:
-Il Presidente Nazionale.
-Il Presidente viene eletto dal Congresso Nazionale con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti.
Nel caso di mancata elezione e dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1).
In caso di suo impedimento le funzioni del Presidente Nazionale vengono assunte dal componente più anziano del Direttivo Nazionale.
ART. 20
DIRETTIVO NAZIONALE
Il Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica della "U.I.L.P.S."
nell'ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
È composto da un minimo di 45 ad un massimo di 80 membri eletti dal Congresso Nazionale, in ragione del livello di rappresentatività della
"U.I.L.P.S.".
In conseguenza, nel periodo intercongressuale, il numero dei membri potrà essere aumentato con le regole della cooptazione.
Sono membri di diritto del Direttivo Nazionale i Segretari Nazionali.
Sono compiti del Direttivo Nazionale:
- deliberare sulla politica generale della "U.I.L.P.S.";
- stabilire l'entità dei contributi degli iscritti e la loro ripartizione tra le strutture della "U.I.L.P.S.";
- eleggere, il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
Il Direttivo Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato fra un congresso e l'altro.
Esso è convocato dalla Segreteria di norma due volte l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.
Compete, altresì, al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione della "U.I.L.P.S." ed il necessario coordinamento tra le strutture in cui la "U.I.L.P.S." si articola.
ART. 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi di cui uno eletto con funzioni di Presidente e da due membri supplenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal più anziano dei membri effettivi.
Sono compiti del Collegio:
- provvedere all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto,garantendo il principio del contraddittorio;
- decidere, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto;
- la decisione anche se di archiviazione, deve essere motivata; -esprimere, a richiesta degli organismi statutari, pareri interpretativi sulle norme del presente Statuto;
- dichiarare, su richiesta scritta e motivata di un organismo statutario o di un suo membro, la nullità di atti o deliberazioni degli organismi medesimi.
Detta dichiarazione motivata può essere adottata solo con l'unanimità dei
componenti del collegio.
ART. 22
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Le strutture nazionali, regionali e provinciali, cui competono gestioni finanziarie, devono eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi di cui un presidente e da due membri supplenti con il compito
di:
- controllare l'amministrazione;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare, corredati da una relazione contabile, per l'approvazione annuale da parte dei rispettivi direttivi;
- controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili.
A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione dei Collegi dei Sindaci Revisori.
Ogni struttura deve inviare annualmente alla Segreteria Nazionale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, il bilancio ed il verbale di approvazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale, dopo aver acquisito le relazioni annuali delle strutture nazionali, regionali e provinciali ed i relativi bilanci, presenta al Congresso Nazionale una relazione complessiva, per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.
I membri dei Collegi dei Sindaci Revisori non possono rivestire incarichi in altri organi statutari della "U.I.L.P.S.".
ART. 23
SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria Nazionale è l'organo politico di direzione esecutiva della
"U.I.L.P.S.".
Ha il compito di attuare le decisioni del Direttivo Nazionale della "U.I.L.P.S.".
Assicura la direzione delle attività del Sindacato.
E' composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dal Direttivo Nazionale, in ragione del livello di rappresentatività della "U.I.L.P.S.".
In conseguenza, nel periodo intercongressuale, il numero dei membri potrà essere aumentato per cooptazione proposta dal Segretario Generale ed approvata dal Direttivo Nazionale. La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale della "U.I.L.P.S." per l'ordinaria amministrazione; rappresenta la "U.I.L.P.S." nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti di contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.
Le delibere assunte con carattere d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.
Per i problemi di non eccessiva rilevanza economica e politica le decisioni spettano ai membri di Segreteria responsabili dei singoli dipartimenti o uffici competenti; negli altri casi si decide collegialmente.
Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e rappresenta legalmente la "U.I.L.P.S.", di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Generale tale rappresentanza è delegabile ad altro componente la Segreteria Nazionale.
ART. 24
CONSULTA PENSIONATI
Al fine di permettere alla "U.I.L.P.S." di salvaguardare gli interessi previdenziali dei propri iscritti nella prospettiva della loro cessazione dal servizio è istituita la Consulta Pensionati "U.I.L.P.S.", rappresentata provvisoriamente da un Comitato Direttivo eletto dal Congresso Nazionale "U.I.L.P.S.".
Alla Consulta può iscriversi il personale in quiescenza della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, versando una quota mensile stabilita dal Direttivo Nazionale della "U.I.L.P.S. che, previa intesa con i competenti organi della U.I.L.P., costituirà quota associativa alla categoria dei pensionati della Confederazione.
Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto il Comitato Direttivo della Consulta Pensionati, d'intesa con la U.I.L.P., formalizzerà ai propri iscritti la proposta di forma organizzativa più rispondente per la migliore tutela dei lavoratori del settore in quiescenza.
Sulla base del volontariato possono essere utilizzati gli iscritti alla Consulta per attività di supporto alla "U.I.L.P.S.".
ART. 25
COORDINAMENTO DONNE
Al fine di rafforzare la tutela delle pari opportunità tra i due sessi e di meglio rappresentare le problematiche del lavoro connesse alla condizione femminile, è istituito un Coordinamento Donne, cui partecipa di diritto, ai vari livelli territoriali, tutto il personale femminile iscritto alla "U.I.L.P.S.".
I Coordinatori di tali strutture, eletti nei relativi congressi, partecipano alle riunioni dei relativi Direttivi, rappresentando in quella sede le problematiche di settore.
ART.26
RISORSE ECONOMICHE - SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITA'
Le risorse economiche diverse dai contributi degli iscritti e quelle di competenza della Segreteria Nazionale potranno essere attribuite a singole strutture statutarie, al fine di rendere omogeneo lo sviluppo delle strutture e delle attività del sindacato nell'intero territorio nazionale. Le strutture statutarie dotate di autonomia patrimoniale, nei termini indicati dagli articoli precedenti, sono responsabili in proprio per le obbligazioni contratte. In nessun caso obblighi contratti da una struttura statutaria potranno prevedere impegni di spesa o verso terzi, che coinvolgano altre strutture della "U.I.L.P.S.".
APPROVATO AL II° CONGRESSO NAZIONALE