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Alcune delle domande più frequenti sul lavoro temporaneo, per eventuali ed ulteriori informazioni, consultate la guida completa sul lavoro in somministrazione a cura del CPO UIL.
Con chi si firma il contratto di lavoro temporaneo?
Il lavoratore firma un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
con l’Agenzia Fornitrice di lavoro temporaneo. L’Agenzia di lavoro temporaneo
firma un contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo con
l’Azienda che ha bisogno di personale. Tra lavoratore e azienda utilizzatrice
non esiste quindi nessun vincolo contrattuale.
A chi si rivolge il lavoro temporaneo?
Il lavoro temporaneo rappresenta, indubbiamente, una buona occasione
per chi è alla ricerca della prima occupazione, avendo la possibilità di
ricoprire più posizioni e di fare quindi quella esperienza iniziale che consenta
di acquisire le competenze giuste.
Il contratto può essere a tempo indeterminato?
L’Agenzia di lavoro temporaneo può assumere un lavoratore anche a tempo
indeterminato.
Quanti contratti possono essere rinnovati con l’agenzia
dell’temporaneo
La legge non precisa un limite massimo di contratti che possono
essere stipulati con l’agenzia di lavoro temporaneo e con l’azienda
utilizzatrice. Il contratto può essere prorogato per un massimo di quattro volte
per una durata complessiva non superiore a 24 mesi.
Chi assume
Il lavoratore è assunto come dipendente dall’Agenzia di lavoro
Temporaneo che lo “affitta” ad una seconda azienda che ne ha bisogno.
Chi paga
L’Agenzia di lavoro temporaneo paga il lavoratore attraverso un
trattamento economico previdenziale non inferiore a quello di cui hanno diritto
i colleghi lavoratori dell’azienda utilizzatrice.
Chi paga i contributi
L’Agenzia di lavoro temporaneo è tenuta a pagare i contributi
previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
Come ci si regola in caso di malattia?
Il lavoratore temporaneo gode del diritto di assenza per malattia. I
giorni di assenza per malattia sono retribuiti in misura uguale sia per il
lavoratore dipendente dell’azienda che il lavoratore temporaneo.
Si ha diritto alle ferie?
Il lavoratore temporaneo gode delle ferie che matura in termini di ore
e giorni secondo quanto stabilito dal suo contratto.
Spetta alla fine del contratto la liquidazione e la 13° maturata?
I lavoratori temporanei maturano tredicesima e quattordicesima in
proporzione alle ore ordinarie lavorate, indipendentemente dalla durata del
contratto; ciò permette degli accantonamenti anche per missioni brevi.
E’ possibile proporsi e rispondere a più annunci in differenti
agenzie?
Il candidato che volesse rispondere a più annunci di più agenzie di
lavoro temporaneo è libero di farlo. E’ consigliabile, ogni qual volta si vuole
rispondere ad un annuncio di recarsi di persona presso l’agenzia, presentare il
proprio c. v. proporsi per la candidatura, sostenere il colloquio di selezione e
proporsi per eventuali posizioni vacanti.
Il contratto a termine che il lavoratore temporaneo firma può essere
scisso?
Il contratto può essere scisso in qualsiasi momento. Se il lavoratore
trova un lavoro presso un’altra azienda, può rescindere il contratto senza
alcuna penale a suo carico. Al lavoratore temporaneo possono capitare missioni
di durata diversa (da un giorno ad un anno o più), contratti, luoghi di lavoro e
orari diversificati. E’ in questo senso che deve possedere grande flessibilità.
Inoltre ricorda:
> che il contratto per prestazione
temporaneo, per essere valido, deve essere redatto in forma scritta, una copia
dello stesso va consegnata al lavoratore entro e non oltre 5 giorni dall’inizio
dell’attività lavorativa;
> che
l’assunzione può essere a tempo determinato ed indeterminato, in questo ultimo
caso alla persona assunta, per i periodi in cui non presta la propria attività
deve essere corrisposta una quota di denaro definita “indennità di
disponibilità” che viene aggiornata periodicamente in base ad un decreto del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
> il contratto deve contenere
diverse voci: dai motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, alle
mansioni, la durata, l’orario, la data di inizio e termine della missione.
> che l’impresa utilizzatrice ha
la possibilità di valutare le capacità professionali dei dipendenti attraverso
un periodo di prova che è richiesto tramite forma scritta. Per i contratti a
tempo determinato la prova non può essere mai inferiore a due giorni e superiore
a dieci; per quelli a tempo indeterminato la prova è pari a sei mesi per i
lavori ad alto contenuto professionale, cinquanta giorni lavorativi per i lavori
di concetto, trenta giorni per le attività qualificate e d’ordine. Durante il
periodo di prova entrambe le parti possono sciogliere il contratto anche senza
preavviso. In caso di dimissioni o licenziamento al dipendente spetta la
retribuzione delle ore lavorate.