| Lavoro
parasubordinato |
ASPETTI PREVIDENZIALI
Assegni
familiari
La legge 449/97 ha
esteso dal 1° gennaio 1998 la tutela dell'assegno per il nucleo familiari
anche ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi
di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 335/95. L'INPS ha ora
trasmesso le tabelle rielaborate con riferimento ai nuovi livelli
reddituali validi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 e che dovranno
essere applicate alle domande di prestazione riferite all'anno 2000, le
quali potranno essere presentate a decorrere dall'1° febbraio 2001. Si
rammenta inoltre che, per l'anno 2000, il minimale di reddito ai fini del
calcolo della contribuzione - utile per la determinazione dei periodi di
specifica copertura assicurativa cui collegare l'erogazione dell'assegno
per il nucleo familiare - č di L. 22.688.224. Tenuto conto che, in base a
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, l'aliquota contributiva č stata stabilita, per l'anno 2000, nella
misura del 13%, l'obbligo contributivo per la copertura dell'intero anno č
pari a L. 2.949.469, mentre quello per la copertura di ciascun mese č di
L. 245.789.
Assegno per il nucleo
familiare La disciplina per il nucleo familiare č stata estesa agli
iscritti alla gestione (liberi professionisti e collaboratori coordinati
continuativi) che a partire da gennaio 1998 sono soggetti al contributo del 12%
e successivi innalzamenti. In questa aliquota č compresa la quota 0,50% per
finanziare il fondo maternitā, assegni familiari e malattia.
Condizioni
reddituali L'assegno spetta nei casi in cui:
-
Il reddito familiare percepito
nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno suddiviso per il
numero dei componenti il nucleo, non č superiore a otto milioni di lire a
persona. Il limite sale a dieci milioni in caso di nuclei con un solo
genitore o con un soggetto inabile;
-
La somma dei redditi derivanti
da attivitā di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita a
porta a porta e da libera professione, č pari o superiore al 70% del
reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1°
luglio.
Tipologia dei
Casi
-
nuclei familiari
con entrambi i
genitori e almeno due figli minori in cui non siano presenti componenti
inabili
-
nuclei familiari senza figli in
cui sia presente il coniuge inabile e nessun altro componente
inabile
-
nuclei
familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente
almeno
un fratello, sorella, o nipote inabile
-
nuclei
familiari con un solo genitore, e senza figli minori e con almeno un
figlio maggiorenne inabile
-
nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia
presente almeno un componente inabile
-
nuclei
familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un
figlio maggiorenne inabile
-
nuclei
familiari con entrambi i genitori, senza figli minori in cui sia presente
almeno un componente inabile
-
nuclei
monoparentali senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella
o nipote inabile
-
Tutti
casi raccolti in un unico
documento.
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