CONTRATTAZIONE PRIVATA  - Tiziana BOCCHI
Attuazione art. 7 comma 1ter, decreto 80/2015, fruizione dei congedi parentali a ore
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23/07/2015  | Contrattazione.  

 

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 339, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), CGIL, CISL e UIL hanno tentato per oltre un anno, senza risultato, di raggiungere un accordo quadro con Confindustria che definisse sia i criteri di calcolo su base oraria dei sei mesi di permesso per congedo parentale e sia l’equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa. Data l’impossibilità, attualmente, di giungere a una sintesi con le controparti a livello confederale, sarà compito della contrattazione di categoria definire le modalità di fruizione di tali congedi in relazione alle caratteristiche dei singoli contesti.

 

Nel frattempo il decreto legislativo 80/2015 è anch’esso intervenuto sulla materia individuando, esclusivamente nel caso in cui la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, non normi in altro modo tale istituto, un meccanismo di calcolo in base al quale i lavoratori potranno comunque chiedere di ottenere la fruizione oraria del permesso parentale.