Sono la forma di rappresentanza sindacale dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro in vigore in Italia dal 1993.
Come precedenti, le rappresentanze sindacali unitarie si richiamano alle commissioni interne, nei confronti delle quali hanno la titolarità alla contrattazione di secondo livello seppure in comproprietà con le strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionali di lavoro applicato alla unità produttiva.
La loro fonte normative è da ricercare nella Intesa Quadro tra CGIL, CISL, UIL del primo marzo 1991 che è stata recepita nel Protocollo del 23 luglio 1993 dal Governo.
La costituzione delle r.s.u. è disciplinata dagli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993, 16 e 29 settembre 1994 rispettivamente per i settori industriale, cooperativo e servizi pubblici nonché dal Protocollo 20 aprile 1994 per il settore della Pubblica amministrazione.
Con le r.s.u. si è optato per una forma di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro organizzata su base unitaria e, contemporaneamente, eletta dalla generalità dei lavoratori.
La composizione della rappresentanza sindacale unitaria deriva, infatti, dalla elezione da parte di tutti i lavoratori, anche se con la riserva di un terzo dei componenti in favore delle associazioni sindacali firmatarie il contratto collettivo di categoria.
Questo sistema misto di investitura, elettivo ed associativo ad un tempo, si propone di realizzare un compromesso tra canale unico e doppio della rappresentanza sindacale.
La r.s.u. si configura,
La titolarità della contrattazione di secondo livello, anche se da esercitarsi unitamente alle strutture territoriali delle OOSS firmatarie il CCNL, è delle RSU, che hanno titolarità a partecipare alle trattative e di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal contratto nazionale.
La contrattazione articolata ha rilanciato il ruolo dell'impresa, che diviene il nucleo dell'azione conflittuale.
E' in questo ambito che l'azione sindacale si esplicita quando si parla di ristrutturazione aziendale, di processi di mobilità ecc. ecc.
In sede di contrattazione aziendale è prevista la possibilità di fare “valutazioni congiunte”, quindi non limitate alle sole informazioni, delle condizioni dell’impresa e del lavoro
La contrattazione di secondo livello è lo strumento fondamentale di adattamento delle condizioni specifiche dell’impresa alle condizioni esterne, e di gestione congiunta, contratta tra le parti, di tale adattamento.
Le materie maggiormente trattate dalla contrattazione di secondo livello
Le materie maggiormente trattate dalla contrattazione di secondo livello, dall’ultimo rapporto del CNEL risultano essere:
a) La flessibilità funzionale
b) La contrattazione acquisitiva
c) I rapporti sindacali
d) La contrattazione difensiva
La contrattazione della flessibilità funzionale
– risulta essere uno degli elementi più significativi che caratterizza tutti i settori e le dimensioni di impresa.
Per flessibilità funzionale, si intendono tutte le forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro e della forza lavoro (orari di lavoro, contratti atipici, a tempo determinato, part-time, ecc) diverse da quelle di flessibilizzazione diretta della retribuzione.
Nelle imprese della classe minore, la contrattazione della flessibilità assume un ruolo anche superiore a quello registrato per le imprese maggiori.
L’orario di lavoro è sicuramente una delle materie più trattate, insieme al trattamento economico e ai modelli partecipativi).
All’interno dell’orario di lavoro, le voci maggiormente trattate sono la gestione dell’orario contrattuale, le ferie e i permessi, il lavoro a turni e la contrattazione della flessibilità sulla base di regimi d’orario plurisettimanali.
Si tratta sempre di materie relative o alla contrattazione degli orari annui, alla flessibilizzazione e all’aumento dell’utilizzo degli impianti (in particolare anche in relazione alle lavorazioni stagionali).
Le riduzioni d’orario hanno un rilievo, peraltro modesto, nel solo settore del commercio e servizi.
La gestione dell’orario contrattuale, ferie e permessi risulta una delle materie più trattate in tutti i settori.
Il lavoro a turni risulta più trattato nei settori alimentare, chimico e metalmeccanico.
La contrattazione della flessibilità, sulla base di regimi di orario plurisettimanale e dei riposi compensativi, è maggiormente trattata nel settore alimentare, in quello meccanico e nel tessile e abbigliamento.
Da parte delle aziende c’è un interesse a trattare ferie e permessi, soprattutto laddove ci sia bisogno di ridurre l’attività produttiva, prima di ricorrere a strumenti come la CIG.
Con l’utilizzo della banca ore si cerca invece di limitare il ricorso agli straordinari.
Tutta la materia della gestione degli orari: Gestione orario contrattuale, straordinario, lavoro a turni, straordinario notturno, domenicale e festivo, ferie e permessi, orari plurisettimanali, recuperi, aspettative e congedi so no le materie più trattate nella contrattazione di secondo livello in tutti i settori.
I contratti atipici – Per quanto concerne le diverse forme di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, (la ricerca del CNEL), ci mostra la prevalenza in tutti i settori del ricorso al Part-time, nel commercio anche la contrattazione dei contratti di formazione e lavoro e a termine ha un peso significativo. e anche nei settori alimentare, meccanico e tessile ha un peso .
Appare significativo il ruolo che sta assumendo in tutti i settori la contrattazione della voce appalto a ditte esterne, specialmente nel settore alimentare che sembra testimoniare il peso assunto nella contrattazione aziendale dei processi di delocalizzazione o di outsourcing.