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Politiche industriali

IMPRESA

Le crisi d'impresa

Perché un’azienda entra in crisi? Innanzitutto una premessa. Crisi, nel linguaggio corrente, ha connotazione negativa. Generalmente è associata a declino, talvolta è sinonimo di scomparsa irreversibile di una esperienza. Il significato autentico e originario, benchè  desueto, è cambiamento, trasformazione, modifica della situazione preesistente. Conservare l’originario significato o l’attuale polisemia è particolarmente utile per comprendere le varietà e le sfumature implicite nel termine crisi, soprattutto se riferito alla dimensione di impresa. Infatti, se riflettiamo soltanto su dati meramente empirici, ne possiamo trarre alcune importanti indicazioni. La prima, forse la piu’ banale, che non tutte le crisi d’impresa sono riconducibili ad un’unica motivazione e che le crisi si   manifestano in diversi modi e forme. Quindi possiamo avere imprese che utilizzano la crisi effettivamente come una leva, come un’opportunità per realizzare radicali cambiamenti di strategia, per rilanciare le proprie produzioni, conquistare posizioni di mercato, migliorare il conto economico. Di converso, si può verificare il caso di aziende riconoscibili sul mercato, per la loro storia e tradizione industriale, che a causa di criticità finanziaria, di investimenti che non hanno ritorni in tempi congrui, vedono pregiudicata non solo la loro stabilità, ma anche la continuità produttiva.

 Esistono anche altre possibilità. Ad esempio, aziende con i conti in ordine che iniziano a perdere competitività e quote di mercato perché magari non investono quando è opportuno farlo, cioè, quando il mercato lo richiede. La crisi aziendale da utilizzare come positivo paradigma è quella che prevede la riconversione produttiva: rimane il marchio, ma ciò che esce dagli stabilimenti è altro rispetto al passato. La casistica, ovviamente, potrebbe continuare. C’è comunque un filo che lega tra loro situazioni distanti. Normalmente, la gestione dei processi di crisi aziendali è finalizzata al recupero produttivo ed occupazionale. In questa ottica, gli ammortizzatori sociali sono strumenti non di ultima istanza, ma strumenti finalizzati al sostegno temporaneo del reddito  dei lavoratori sospesi dall’attività produttiva. La quotidiana pratica sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori  è piena di esempi che bene possono illustrare tali dinamiche. Tuttavia, è opportuno evitare semplificazioni. Al di là delle volontà soggettive di aziende e sindacati, si possono verificare situazioni in cui l’impegno e la tenacia delle parti coinvolte non sono sufficienti a riattivare il meccanismo produttivo ed occupazionale. E’ quando un’azienda “muore” (in qualche caso può anche rinascere). Per azienda “morta”,  intendiamo  quando finisce nelle tradizionali procedure concorsuali, quali il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, senza dimenticare l’amministrazione controllata ed il concordato. Accanto a queste fattispecie, l’ordinamento giuridico italiano ne ha inserita una nuova: l’amministrazione straordinaria. Così è definita la procedura diretta verso la grande impresa insolvente, con il fine di conservare il patrimonio produttivo o tramite la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione dell’attività imprenditoriale.

Per quanto concerne l’amministrazione straordinaria, nel corso del tempo questo istituto ha subito  modifiche anche profonde.  Originariamente esisteva la L. 95/79, la cosiddetta legge Prodi, che aveva l’obiettivo di evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Uno strumento di carattere temporaneo ed eccezionale finalizzato  all’individuazione, sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare. Ciò nonostante le disposizioni inserite nella L.95/79 hanno innescato un lungo contenzioso con le istituzioni europee in particolare per ciò che riguardava le disposizioni in materia di aiuti di Stato alle imprese. La nuova normativa, il D.Lgs. 270/99, stabilisce delle nuove regole. All’amministrazione straordinaria possono accedere tutte le imprese soggette alla legge fallimentare purchè:

a) abbiamo un numero di lavoratori subordinati non inferiori a 200 (compresi quelli in CIG)

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3, tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;

c) presenza di concrete prospettive di recupero da realizzarsi  o mediante la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma  di prosecuzione dell’esercizio di impresa di durata  non superiore ad un anno  oppure “tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base  di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.

Ma chi dichiara lo stato di insolvenza? Lo dichiara il tribunale dove l’impresa ha la sede principale. Sempre il tribunale provvede alla nomina di un giudice delegato per la procedura e quella dei commissari giudiziali. Una volta dichiarato lo stato di insolvenza, il commissario giudiziale deve predisporre una relazione in cui si individuano le cause che hanno determinato il precipitare della situazione e quindi l’esistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura. Copia della relazione è inviata anche al Ministero dello Sviluppo Economico. I compiti  del commissario prevedono, tra l’altro, la presentazione al Ministro di un programma di recupero dell’equilibrio dell’impresa da realizzarsi, come già detto, o attraverso la cessione dei complessi aziendali o mediante la ristrutturazione. In ogni caso, tenendo conto dell’unità operativa dei complessi aziendali e degli interessi  dei creditori. Più recentemente, anche in seguito allo scandalo PARMALAT, che ha fortemente scosso l’opinione pubblica, causato gravissimi danni all’opinione pubblica e minacciato seriamente sia l’occupazione sia il valore dei complessi aziendali, sono stati introdotti delle novità relativamente alle imprese in stato di insolvenza. Innanzitutto i requisiti richiesti sono:

a) un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille da almeno un anno, compresi     quelli  in CIG;

b) debiti per non meno di un miliardo di euro, compresi quelli derivanti da garanzie    rilasciate.

L’esistenza congiunta di questi requisiti consente al Ministro dello Sviluppo Economico di attivare immediatamente la procedura di amministrazione straordinaria e di provvedere alla nomina del Commissario. Successivamente, dopo tre giorni, il decreto del Ministro è comunicato al Tribunale competente. E’ importante notare il commissario, entro 180 giorni dalla sua nomina, presenta il programma in cui deve indicare:le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dimettere;

a) l’eventuale liquidazione di beni non funzionali all’esercizio di impresa;

b) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzioni all’esercizio di impresa;

c) la copertura del fabbisogno finanziario.

Sempre a proposito di crisi di impresa, vanno segnalate altre due misure. La prima riguardante l’istituzione del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione in difficoltà, di cui si aspettano i provvedimenti attuativi. L’altra, prevista sia nel Disegno di Legge Bersani che nella Finanziaria 2007, finalizzata a contrastare il declino e il consolidamento delle imprese di rilevanti dimensioni occupazionali (almeno 200 dipendenti), attraverso una cooperazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro, che si avvarranno dell’attività ricognitiva delle Camere di Commercio.

Scopo dichiarato della norma in via di approvazione è quello di intervenire “in anticipo “, prima cioè che la crisi di impresa assuma caratteristiche patologiche ed irreversibili.

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