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CONTRATTAZIONE

La contrattazione collettiva

L’accordo collettivo è lo strumento prevalente di regolazione dei rapporti di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro.

“Di contrattazione collettiva in senso proprio si può parlare quanto i contratti collettivi che siano aziendali, territoriali o di categoria, stipulati su base professionale o industriale, perdono il loro carattere occasionale, per entrare in una serie continuata di accordi di tipo affine o in una combinazione plurima di contratti di diverso tipo”.

Non è sicuramente facile datare storicamente questo passaggio, tutt’al più si possono individuare alcuni momenti cruciali, nel corso delle singole vicende nazionali, ad esempio il consolidamento del sindacalismo di mestiere, avvenuto in Inghilterra nella seconda metà dell’800, oppure il rapporto tra la nuova sindacalizzazione promossa dal CIO e il Wagner Act negli Usa del periodo roosveltiano, o, per quanto concerne l’Italia, l’esperienza dei concordati di tariffa nell’industria e nelle campagna padane nel primo governo giolittiano.

Il contratto collettivo di lavoro nasce proprio come espressione dell’autonomia collettiva delle associazioni sindacali, e, all’origine, impegnava solo gli stipulati il contratto medesimo, vale a dire i datori di lavoro da una parte e i lavoratori aderenti al sindacato stipulante, ponendo le condizioni alle quali si sarebbero dovuti attenere lavoratori ed imprenditori nella stipulazione dei contratti individuali, in particolare i minimi salariali.

Solo in un secondo momento dunque i sindacati chiesero che le condizioni stabilite nei suddetti contratti fissero valide tout court, anche nei confronti dei non iscritti.

Ma, dal punto di vista giuridico, questo potè realizzarsi soltanto durante il ventennio fascista, attraverso il sistema dell’unico sindacato legalmente riconosciuto per ogni categoria.

Si comprende perché di essi si disse che hanno il corpo del contratto e l’anima della legge.

Nel nostro sistema invece, l’efficacia erga omnes delle condizioni stabilite nei contratti collettivi avviene soltanto per via di fatto, non di diritto.

In questa sede non interessa addentrarsi nelle questioni tecnico-giuridiche; basti ricordare che l’art. 39 della Costituzione prevede l’efficacia generale dei contratti suddetti solo quando vengano soddisfatte determinate condizioni: controllo del numero degli iscritti ai sindacati e della democrazia interna.

Queste prescrizioni hanno però trovato l’opposizione da parte sindacale, che vedeva in esse uno strumento pericoloso di ingerenza da parte dello stato nelle questioni interne e una minaccia alla propria autonomia; per cui a rigore i contratti collettivi non dovrebbero essere anche ‘normativi’.

In realtà invece, i contratti individuali continuano, in genere, ad uniformarsi a quanto stabilito nei contratti collettivi.

Col tempo naturalmente contenuti e tecniche di questo tipo di contrattazione si è andato evolvendo.

Così, mentre inizialmente essi si limitavano a stabilire esclusivamente i minimi salariali, oggi la determinazione dei contenuti si è estesa al punto da regolare tutti gli aspetti del rapporto, tanto che oggi si distingue in essi una parte normativa, valida per i contratti individuali, e una parte obbligatoria per le parti contraenti.

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