ABILITA’
Insieme a conoscenze e competenze, le abilità
costituiscono i mattoni su cui viene descritto l’insieme delle
acquisizioni formative e di istruzione che il giovane raggiunge a
conclusione di un determinato percorso di istruzione e di formazione
e che sostiene la stesura della certificazione delle competenze che
accompagna il titolo conclusivo dei diversi percorsi. Nello
specifico le abilità indicano la capacità di applicare conoscenze e
di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico,
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti).
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’alternanza scuola lavoro è regolamentata dal decreto
legislativo 77/2005 che stabilisce, a partire dal quindicesimo anno
di età, la possibilità di conseguire diplomi e le qualifiche
attraverso una particolare organizzazione delle didattica e delle
metodologie di insegnamento ed apprendimento tendente ad integrare,
nei percorsi di istruzione, anche esperienze temporanee di lavoro,
regolamentate secondo particolari modalità e poste sotto la
supervisione di un tutor scolastico che segue lo studente nelle
varie fasi della formazione esterna alla scuola. Negli istituti
tecnici e nei professionali i percorsi sono strutturati attraverso
un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle
professioni, soprattutto attraverso tirocini e stage. A partire
dall’a.s. 2010-2011 la terza area professionalizzante degli istituti
professionali viene sostituita per le classi quarte e quinte da 132
ore di attività in alternanza scuola lavoro.
APPRENDISTATO
L'apprendistato è un particolare contratto di lavoro
volto a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
attraverso l'acquisizione di una professionalità specifica
direttamente all'interno di un'impresa; è caratterizzato
dall'alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione
esterna/interna all'impresa, per i giovani che abbiano compiuto
quindici anni di età. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha
durata triennale ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione ha
determinato un posticipo nell’accesso all’apprendistato, recente
oggetto di modifiche legislative che abbassano nuovamente a quindici
anni l’età di accesso all’apprendistato, con forti polemiche sulla
opportunità di individuare soluzioni adeguate alle diverse
previsioni legislative, tra cui va riconsiderato il ruolo della
alternanza scuola lavoro. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è rimessa alle regioni nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi: definizione della qualifica
professionale; definizione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica
professionale, riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
AREA COMUNE
Ciascuno degli indirizzi in cui sono articolati i
percorsi dell’istruzione tecnica e di quella professionale è
strutturato secondo piani di studio a loro volta strutturati in una
area di istruzione generale comune, che definisce risultati di
apprendimento comuni agli indirizzi dello specifico settore; sono
sostanzialmente formati dagli insegnamenti - apprendimenti culturali
generali della lingua e letteratura italiana e straniera, della
matematica, delle scienze, della IRC. Tale area comune subisce
modifiche del monte ore nel corso dei periodi didattici, favorendo
via via il potenziamento delle aree di indirizzo orientate alla
caratterizzazione dei percorsi.
AREA DI INDIRIZZO
Per gli stessi indirizzi è prevista la strutturazione di
insegnamenti ed attività di indirizzo a carattere obbligatorio che
vengono via approfonditi per assumere connotazioni sempre più
specifiche, fino a raggiungere nel quinto anno il carattere di
specializzazione, anche per facilitare l’orientamento degli studenti
per la prosecuzione degli studi a livello terziario e per rispondere
alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni.
ARTICOLAZIONI
Costituiscono il terzo livello di declinazione dei
percorsi dell’istruzione tecnica e di quella professionale,
strettamente connessi ai settori ed agli indirizzi di riferimento ed
a scansioni più articolate e dettagliate rispetto a specifici
settori e segmenti produttivi e di attività.
AUTONOMIA
Il termine indica l’approccio che le istituzioni
scolastiche sono tenute ad assumere in riferimento alle previsioni
del regolamento 275/1999, inerente la definizione, l’adozione e
l’attuazione dei piani dell’offerta formativa, singolarmente o in
rete, individuati, ai fini della soddisfazione dei fabbisogni
formativi espressi dal territorio, del diritto alla scelta educativa
da parte delle famiglie, della libertà di insegnamento dei docenti.
Gli spazi di autonomia, didattica organizzativa di ricerca
sperimentazione e sviluppo delegati direttamente alle scuole dal DPR
275/99 e dalle successive modifiche, non sono stati modificati dai
decreti di riordino del secondo ciclo, per le tre diverse tipologie
di percorsi liceali, professionali e tecnici. Le quote
dell’autonomia restano pertanto finalizzate sia al potenziamento
degli insegnamenti obbligatori sia dell’area generale che dell’area
di indirizzo, per tutti gli studenti, con particolare riferimento
alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori
insegnamenti. La quota complessiva dell’autonomia non può superare
la soglia del 20%, quantificabile sia all’interno del monte ore
assegnato annualmente a ciascuna disciplina di insegnamento che
sull’intero quadro orario annuale del piano di studi. Nel piano di
studi dei licei tale opportunità risulta ampliata per il secondo
biennio fino ad una quota massima del 30%, ma vengono introdotti
vincoli per i quali a saldo dell’intero quinquennio nessuna
disciplina può essere ridotta di più di un terzo del totale e nel
quinto anno nessuna disciplina tra quelle obbligatorie può essere
eliminata dal piano. L’utilizzo della quota di autonomia non dovrà
comunque determinare incrementi di organico. Negli istituti tecnici
la quota di autonomia fissata è vincolata sia nel primo biennio che
nel successivo triennio alla soglia del 20% al di sopra della quale
nessuna disciplina può essere decurtata. Alla realizzazione di tali
opportunità di arricchimento dell’offerta può essere assegnata una
quota aggiuntiva di organico, a favore delle istituzioni
scolastiche, o di accordi di rete, nell’ambito di quella annualmente
resa disponibile dal decreto interministeriale sugli organici. Nei
piani di studio degli istituti tecnici e degli istituti
professionali sono previste in aggiunta a quelle dell’autonomia
sempre attestate sul 20%, ampie quote di flessibilità che si
aggiungono a quelle per soddisfare particolari e specifiche finalità
fissate dall’ordinamento.
ASSI CULTURALI
I quattro assi culturali cui si riferisce l’acquisizione
dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai
primi due anni degli istituti di istruzione secondaria sono: asse
dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico sociale.
Questi costituiscono il tessuto per la costruzione dei percorsi di
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza, che preparino i giovani alla vita adulta e che
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini
della futura vita lavorativa.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Un modello di certificazione delle competenze per la
conclusione del biennio di istruzione obbligatorio fino al
compimento del sedicesimo anno di età, già definito in sede di
Conferenza Stato Regioni, può essere adottato autonomamente dalle
istituzioni scolastiche del secondo ciclo già dall’anno scolastico
2009-2011. A partire dal successivo anno scolastico l’adozione è
resa obbligatoria per tutte le scuole a favore di tutti i giovani
che completano il primo gradino del secondo ciclo di istruzione.
Tale certificazione può essere richiesta alle scuole dagli
interessati, anche successivamente al completamento del percorso, è
pertanto necessario che le scuole conservino in un apposito archivio
tutti gli elementi necessari alla sua compilazione. La
certificazione è lo strumento che descrive le competenze acquisite
dagli studenti nel corso ed al termine di un determinato percorso di
istruzione. E’ fondata sulla padronanza di conoscenze disciplinari
strategie didattiche, multidisciplinari, e interdisciplinari, che
vanno a formare competenze settoriali basate a loro volta su abilità
ed atteggiamenti personali propri di ciascuno. Secondo tale
impostazione l’insegnamento è fondato in funzione dell’apprendimento
e non sulla semplice trasmissione dei contenuti delle discipline.
Una elencazione delle competenze da padroneggiarsi nei diversi
ordinamenti ed indirizzi di studio è definito nei Profili educativi
culturali e professionali allegati ai regolamenti dell’istruzione
tecnica professionale e liceale.
CLIL
Con tale acronimo, di origine anglosassone, (content and
language integrated learning )si definisce l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili nelle scuole.
Tale insegnamento deve essere introdotto nei licei per il quinto
anno, nell’ambito delle risorse di organico assegnate annualmente.
Il Miur emanerà entro tempi adeguati linee guida per la sua
organizzazione; è comunque possibile attivare tale metodologia o
attraverso la declinazione degli ambiti di flessibilità previsti
dall’autonomia organizzativa e didattica anche per i restanti
percorsi dei tecnici e dei professionali, per tutte le classi,
comprese quelle restanti dei licei.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Di un Comitato tecnico scientifico si possono dotare
tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; i
componenti possono essere docenti, ed esperti del mondo del lavoro e
delle professioni, oltre che della ricerca, dell’università
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, con funzione
consultiva e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzo degli
spazi di autonomia e flessibilità nonché, per gli istituti tecnici e
professionali, per l’organizzazione delle aree di indirizzo. La
funzione non esplicitamente dichiarata, meglio contestualizzabile
all’interno di una riforma organica degli organi collegiali di
istituto, può essere quella di rafforzare le relazioni e gli scambi
tra istruzione, mondo del lavoro e delle professioni, al fine di
ridurre il gap tradizionalmente presente nel nostro Paese. La
condizione per la loro costituzione è la non determinazione di oneri
aggiuntivi, e l’attività svolta a titolo spontaneo per i componenti,
poiché non spetta ai componenti alcun compenso.
COMPETENZE
Insieme a conoscenze e abilità, le competenze
costituiscono i “mattoni” su cui viene descritto l’insieme delle
acquisizioni formative e di istruzione che il giovane raggiunge a
conclusione di un determinato percorso di istruzione e di formazione
e che sostiene la stesura della certificazione delle competenze che
accompagna il titolo conclusivo dei diversi percorsi. Le competenze
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.
L'accordo su come intendere le competenze è ormai sostanzialmente
raggiunto. Non sono omogenei, invece, i diversi modi di
rappresentarle (denominare, descrivere, classificare), anche se si
può riscontrare una convergenza su due grandi tipologie: quelle
necessarie per la cittadinanza attiva e l'occupabilità, e quelle
richieste per l'esercizio della professione; vengono descritte
comunque in termini di responsabilità e autonomia.
CONOSCENZE
Insieme ad abilità e competenze, le conoscenze
contribuiscono a descrivere gli apprendimenti acquisiti. Nello
specifico indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni
attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di
lavoro. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
CONTRATTI D’OPERA
Gli istituti tecnici ed i professionali possono stipulare
contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni, con una specifica e documentata esperienza
professionale maturata nel settore di riferimento, per
l’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze
specialistiche non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di
flessibilità, e nell’ambito delle risorse iscritte nel programma
annuale di ciascuna istituzione scolastica. Per le opportunità fin
qui richiamate appare corretto richiamare i dispositivi
dell’articolo 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 relativo
alle collaborazioni plurime, secondo il quale i docenti possono
prestare la loro collaborazione con scuole di non propria
titolarità, che necessitano di particolari competenze professionali
non presenti o non disponibili nel corpo docenti di quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri dall’insegnamento nella
scuola di titolarità, va autorizzata dal dirigente scolastico e non
deve interferire con gli ordinari obblighi di servizio.
DIDATTICA LABORATORIALE
I regolamenti del secondo ciclo di istruzione
attribuiscono grande importanza alla didattica laboratoriale,
intendendo preporre tale approccio al totale rinnovamento
metodologico dei processi di insegnamento – apprendimento. La
metodologia laboratoriale assume grande rilevanza per i percorsi di
istruzione tecnica e professionale, ma va riconsiderata anche a
vantaggio dei corsi di studio a carattere liceale. I regolamenti
ribadiscono per i tre diversi ordinamenti la possibilità di ampliare
le attività laboratoriali nell’ambito degli spazi di autonomia
definiti per una quota massima del 20%, da calcolare sul monte ore
di ciascuna disciplina, ovvero sul monte ore complessivamente
definito dal piano di studi annuale, su cui gravano incertezze
connesse alla complessiva disponibilità di organici funzionali al
piano dell’offerta formativa. Opportuni interventi ordinamentali
dovranno prevedere, nell’immediato, strumenti di raccordo tra gli
insegnamenti dell’aria generale a quelli dell’area di indirizzo in
cui maggiormente il contributo delle attività laboratoriali si
caratterizza; ulteriori chiarificazioni dovranno riguardare il
rapporto tra le attività laboratoriali e le nuove discipline ibride,
come le scienze integrate, ed il ruolo propedeutico dei laboratori
artistici negli specifici licei.
DIPARTIMENTI COLLEGIALI
L’Istituzione dei dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del collegio dei docenti è definita dai regolamenti di
riordino ed è posta in capo al collegio dei docenti. La loro
istituzione è finalizzata al sostegno alla progettazione formativa
ed alla didattica. Particolarmente utili appaiono, nella fase di
transizione verso nuovi modelli organizzativi e metodologie
didattiche, quelli per ambiti disciplinari o per assi culturali. Le
scuole mantengono comunque piena libertà di adozione ed
articolazione secondo criteri che maggiormente garantiscano la
funzionalità di un organo, il collegio dei docenti, che rischia di
essere, nella assunzione di delibere di importanza strategica per la
scuola stessa, eccessivamente caricato di oneri e competenze,
particolarmente nelle realtà in cui più di un ordinamento, di un
settore ed indirizzo si trovano a convivere. In questi casi il
dipartimento potrebbe articolarsi in area tecnica e professionale,
ad esempio, o in dipartimenti per le diverse opzioni di un liceo. Va
comunque adottato per razionalizzare e semplificare gli impegni del
collegio e rendere più funzionale all’offerta formativa le attività
ad esso spettanti.
DIPLOMA LICEALE
Viene acquisito a conclusione dei percorsi liceali, al
superamento dell’esame di Stato, ed indica la tipologia di liceo e
l’eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il
diploma consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici
superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli
altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. Il diploma è
integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo
studente al termine del percorso.
DIPLOMA DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
Costituisce il titolo conclusivo dei percorsi degli
istituti professionali, rilasciato a superamento dell’esame di stato
e riporta l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze
acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.
Costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli
istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore. Resta confermato il valore del diploma medesimo a
tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Come per i professionali ed i licei, con il superamento
dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici
viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante
l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche
con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Anche per questi
diplomi vengono garantite le condizioni già sopra richiamate sul
valore giuridico e sulla prosecuzione degli studi.
EQF
Sotto la sigla EQF (European qualification framework) si
raccoglie una definizione unitaria, per livelli e gradi, dei titoli
di istruzione che è possibile conseguire nei singoli paesi
dell’Unione Europea, attraverso un sistema di corrispondenze che li
rende spendibili sia per l’accesso al mondo del lavoro che per la
prosecuzione degli studi a livello allargato. Secondo gli standard
della cornice europea delle qualifiche –nella traduzione italiana-
la conclusione dei percorsi ed i titoli conseguiti devono essere
accompagnati da una Certificazione delle Competenze.
FLESSIBILITA’
Con tale termine viene indicata una particolare forma di
ampliamento delle quote di autonomia didattica ed organizzativa, cui
è strettamente collegata, per il raggiungimento di specifiche
finalità dell’ordinamento dell’istruzione tecnica e professionale.
Nel caso degli istituti professionali la quota di flessibilità può
essere utilizzata per un 25% nel primo biennio e del 35% nel terzo
anno, per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al
sistema formativo dell’istruzione e della formazione professionale
regionale, ai fini dell’acquisizione delle qualifiche professionali.
Nel secondo biennio e nel terzo anno degli istituti professionali la
quota di flessibilità, rispettivamente attestata sul 35% e sul 40%
dell’orario annuale, delle lezioni, può inoltre essere utilizzata
per articolare le aree di indirizzo definite dall’apposito
regolamento per corrispondere alle esigenze del territorio ed ai
fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni. Nelle
quarte e nelle quinte classi funzionanti negli istituti
professionali nell’anno scolastico 2010-2011 l’area di
pofessionalizzazione viene sostituita, fino alla messa a regime del
nuovo ordinamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola
lavoro.
Le condizioni di utilizzo degli ambiti di flessibilità negli
istituti tecnici è fissato esclusivamente a favore del secondo
biennio per una quota del 30% e per il 35% nell’ultimo anno, per le
stesse finalità ed alle stesse condizioni definite per il triennio
conclusivo degli istituti professionali. Non sono previste quote di
flessibilità per il primo biennio degli istituti tecnici.
INDICAZIONI NAZIONALI
Le Indicazioni nazionali per i licei rappresentano la
declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali.
Nella redazione delle indicazioni sono definite delle linee guida
che possano costituire un riferimento preciso per il lavoro degli
insegnanti, valorizzandone l’ apporto personale e professionale. Per
ogni materia è stato redatto un profilo generale che comprende una
descrizione delle competenze chiave e segue con la descrizione degli
obiettivi specifici di apprendimento, articolati per nuclei
disciplinari relativi a ciascun biennio e per il quinto anno.
L’obiettivo è che lo studente, al termine del percorso liceale, sia
in possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
indispensabili per il proseguimento degli studi superiori e per
continuare ad imparare lungo tutto l’arco della sua vita.
INDIRIZZI
Costituiscono il secondo livello di articolazione dei
percorsi dell’istruzione tecnica e di quella professionale,
strettamente connessi ai settori di rifermento secondo
rappresentazione e scansioni più articolate e dettagliate rispetto a
settori di articolazione dei segmenti produttivi ed alle relative
specificità.
INSEGNAMENTI FACOLTATIVI
Sono previsti per i licei, i quali possono organizzare,
attraverso il piano dell’offerta formativa, nei limiti delle loro
disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di
tali attività e insegnamenti è facoltativa per gli studenti, che
sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti
facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla
valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale
scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare
contratti d’opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel
programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
Per i licei le attività e gli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed
irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.
Nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite
annualmente, e verificata la sussistenza di economie aggiuntive, può
essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole
scuole e/o disponibile attraverso gli accordi di rete, con il quale
possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta
formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani
di studio. L’elenco degli insegnamenti oggetto di possibile
potenziamento è compreso nell’allegato H dell’ apposito regolamento.
INSEGNAMENTI TECNICO PRATICI
Il regime di razionalizzazione della spesa che accompagna
il riordino del secondo ciclo ha determinato, nell’istruzione
tecnica e nell’istruzione professionale, nonché in alcuni indirizzi
del liceo artistico, riduzioni orarie a carico dei diversi
insegnamenti. Tra questi, notevoli tagli risultano a carico degli
insegnamenti Tecnico Pratici affidati a docenti con competenze
teorico-pratiche specifiche, cui era affidata la responsabilità in
piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei
laboratori, in un ampio numero di ore in compresenza con un
insegnante laureato. Le preoccupazioni sono alimentate dal rischio
che tali insegnamenti, che rappresentano un anello di congiunzione
tra l’insegnamento teorico di una disciplina e la necessità che la
stessa sia compresa e capita dagli allievi al punto da saperla
applicare nella pratica professionale, possa stravolgere il
complessivo assetto dei diversi ordinamenti, disperdendo un
patrimonio di esperienze e competenze ampiamente riconosciute per
validità e funzionalità.
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Gli ITS sono istituiti dalla legge 40/2007, attraverso la
compartecipazione tra soggetti pubblici e privati allo scopo di
contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e
sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema produttivo. La durata dei corsi è triennale; questi sono
finalizzati al conseguimento del diploma di specializzazione tecnica
superiore, con l’acquisizione di competenze tecniche e professionali
di avanzato profilo. La loro costituzione è stata subordinata alla
riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale.
ISTRUZIONE LICEALE
Costituisce, insieme all’istruzione tecnica e
professionale, uno dei filoni in cui si articola il secondo ciclo di
istruzione. Il sistema liceale è disciplinato dall’apposito decreto
di riordino, che modifica ed integra il decreto 226/2005; si
articola in sei ambiti: artistico, classico linguistico, musicale e
coreutico, scientifico e delle scienze umane. L’artistico è a sua
volta articolato in sei indirizzi, lo scientifico in due, come
quello per le scienze umane. Il percorso è finalizzato al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore che
dà accesso ai percorsi universitari, agli IFTS, agli ITS (una volta
avviati) e all’alta formazione artistica musicale e coreutica. Per
la definizione dei piani di studio si adotta il profilo educativo
culturale e professionale dello studente riferito alla specifica
articolazione. I percorsi forniscono allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà, affinché si ponga con atteggiamento razionale creativo,
progettuale e critico di fronte a situazioni ai fenomeni e a
problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con
le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli
studi di ordine superiore all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I percorsi dell’istruzione professionale sono fondati sul
profilo educativo culturale e professionale dello studente riferito
alla specifica articolazione ed ai settori di riferimento: settore
dei servizi con indirizzi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,
socio-sanitari, enogastronomia e ospitalità alberghiera, commerciali
ed un settore industria e artigianato con indirizzi: produzioni
industriali e artigianali, manutenzione ed assistenza tecnica. I
Percorsi sono caratterizzati da una solida base di istruzione
generale e tecnico professionale tali da sviluppare, in una
dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere
alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento per un
rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso ai percorsi
universitari, agli IFTS, agli ITS (una volta avviati).
ISTRUZIONE TECNICA
Gli indirizzi dell’istruzione tecnica sono definiti
secondo la seguente scansione in due settori: Settore economico,
articolato in Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo;
Settore tecnologico, articolato in: Meccanica, Meccatronica ed
Energia,Trasporti e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica,
Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e Comunicazione, Chimica,
Materiali e Biotecnologie, Sistema Moda, Agraria Agroalimentare e
Agroindustria, Costruzioni, Ambiente e Territorio. I percorsi si
caratterizzano per una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico attraverso lo studio, l’approfondimento e
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e
specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese. Loro obiettivo è far acquisire agli studenti,
in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro
e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica
superiore. I percorsi di durata quinquennale si concludono con il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore riferiti
al profilo educativo, culturale e professionale generale ai profili
di uscita ed ai quadri orario di indirizzi.
LINEE GUIDA
I regolamenti di riordino prevedono che il passaggio da
vecchio a nuovo sia governato, per gli istituti tecnici ed i per i
professionali, anche attraverso apposite linee guida a sostegno
dell’autonomia organizzativa e didattica delle scuole e, per quanto
concerne l’articolazione di competenze abilità e conoscenze, dei
risultati di apprendimento definiti nei profili e nei piani di
studio allegati ai regolamenti stessi.
LIVELLI ESSENZIALI DI
PRESTAZIONE (LEP)
I LEP non sono riferiti agli alunni bensì all’insieme di
servizi, strumenti, strutture e opportunità che le istituzioni
scolastiche, le regioni e lo stato mettono a disposizione degli
alunni e delle famiglie per favorire il raggiungimento degli
obiettivi formativi e per la realizzazione del mandato culturale, di
istruzione e formazione proprio di ogni istituzione scolastica.
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
L’adempimento dell’obbligo di istruzione, innalzato fino
al sedicesimo anno di età, deve consentire l’acquisizione dei saperi
e delle competenze previste dai piani di studio relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla
base del regolamento adottato nell’agosto 2007. Il suo ordinamento è
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno. E’ possibile completare tale obbligo all’interno
dei percorsi di istruzione dei tre diversi ordinamenti liceali,
professionali e tecnici, nella formazione professionale ad esclusiva
titolarità regionale, nei percorsi di istruzione e formazione
professionale. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
generali e specifici previsti dai predetti piani possono essere
concordati tra il MPI e le singole Regioni percorsi che, fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di
prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I saperi afferenti
all’obbligo sono articolati in conoscenze abilità e competenze con
l’indicazione degli assi culturali di riferimento.
OPZIONI
Le opzioni si configurano come ulteriori articolazioni
delle aree di indirizzo, sia per i tecnici che per i professionali,
attivabili per corrispondere alle esigenze del territorio ed ai
bisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni
di specifici settori produttivi. Le opzioni possono essere
realizzate dalle scuole, d’intesa con le Regioni, a partire dal
secondo biennio, nei limiti delle dotazioni organiche disponibili,
solo se comprese in un apposito elenco nazionale che conterrà anche
le classi di concorso dei docenti che vi potranno essere utilizzati.
ORDINAMENTI
Le previsioni dei regolamenti definiscono gli ordinamenti
dei licei dei tecnici e dei professionali, gestiti attraverso un
complesso ed articolato corpo di provvedimenti attuativi che ne
completano e chiariscono struttura funzionalità, finalità e risorse.
PERIODI DIDATTICI
I percorsi dei tre diversi settori in cui è riorganizzato
il secondo ciclo hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che,
prioritariamente, completa il percorso disciplinare e prevede
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
PIANI DI STUDIO
Sono riferiti a ciascuna tipologia di percorso, settore,
indirizzo e articolazione, per i tre sistemi oggetto del riordino.
Sono costituiti dall’insieme delle attività e degli insegnamenti
obbligatori delle aree comuni e delle aree di indirizzo, in cui
vengono riportati la scansione delle discipline, degli insegnamenti
e delle attività secondo una articolazione annuale del monte ore di
riferimento, nonché dalla loro scansione rispetto ai periodi
didattici ed agli anni scolastici, da definire a cura delle scuole.
La loro scansione è realizzata avendo a riferimento il profilo
educativo culturale e professionale definito per ciascuna
articolazione.
POLI TECNICO PROFESSIONALI
I poli tecnico-professionali" previsti dalla legge
40/2007 dovranno risultare dall’integrazione tra gli istituti
tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate, le strutture che operano nell'ambito del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate
"istituti tecnici superiori". Fatta salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito
provinciale o sub-provinciale, nel quadro della riorganizzazione del
sistema post secondario, sulla base della programmazione
dell'offerta formativa, delle regioni, che concorrono alla loro
realizzazione. Assumono natura consortile e sono costituiti dalle
istituzioni scolastiche che, secondo quanto definito dal regolamento
sull’autonomia scolastica, possono costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per assolvere a compiti istituzionali coerenti
col Piano dell'offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e
beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere
formativo. Il fine dei poli è la promozione e la diffusione della
cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la
crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi saranno
dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni.
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE INDIRIZZI (PECUP)
Con la sigla si identifica l’insieme delle competenze
educative, culturali e professionali che gli studenti devono
possedere alla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione .
Tali profili sono descritti in appositi allegati definiti per ogni
area settore, indirizzo ed articolazione in cui è riorganizzato il
secondo ciclo ed assumono validità e prescrittività a carattere
nazionale; costituiscono uno strumento pedagogico di riferimento per
i docenti, i quali, affiancandoli alle Indicazioni Nazionali e ai
risultati di apprendimento, svolgono la complessa attività di
progettazione dei percorsi didattici e degli interventi educativi. I
profili sono anche strumento di riferimento per la valutazione dei
livelli di maturazione e di competenza complessivamente raggiunti
dagli alunni.
QUALIFICHE PROFESSIONALI
Le qualifiche professionali costituiscono i titoli
conseguiti, in via opzionale, dai giovani a conclusione del terzo
anno di studio negli istituti professionali, vengono confermate come
gradino minimo di acquisizione di certificazioni culturali e
professionali tra le finalità della legge 53/03, secondo cui i
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale
sono finalizzati all’acquisizione almeno di una qualifica
professionale entro il compimento del 18° anno di età.
Nella fase transitoria gli istituti professionali possono continuare
a rilasciare tali titoli, in assenza di specifiche leggi delle
singole regioni o di loro specifici accordi con il Miur, in
attuazione della riforma del titolo v, secondo le previsioni del
decreto 226/2005, anche per sperimentare nuovi modelli organizzativi
e di gestione degli stessi istituti professionali, in relazione ai
processi di attuazione della riforma dello stesso titolo V della
Costituzione.
REGOLAMENTI
I regolamenti di riordino dettano rispettivamente i
principi generali cui la riorganizzazione dei licei degli istituiti
tecnici e dei professionali viene conformata a in attuazioni alle
previsioni del piano programmatico di interventi definiti dalla
legge 133/2008, che fissa, contestualmente al riordino, obiettivi di
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema
scolastico.
RIDUZIONI ORARIE
Le riduzioni orarie interessano, a partire dall’ anno
scolastico 2010-2011, le classi seconde, terze e quarte degli
istituti tecnici (32 ore settimanali) e degli istituti professionali
a 34 ore, insieme al contestuale mantenimento dei piani di studio
previgenti sino alla conclusione del quinquennio; la riduzione
oraria per le classi prime coincide invece, per il 2010-2011, con
l’avvio dei corsi secondo i nuovi ordinamenti.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è
in grado di realizzare a conclusione di un determinato percorso di
istruzione; la loro centratura è sul soggetto che apprende,
piuttosto che sul soggetto che insegna. I risultati sono correlati
alle competenze, considerate a loro volta come risultati di
apprendimento da perseguire.
Sono descritti secondo tre tipi:
1) conoscenze (knowledge),
2) abilità (skills),
3) competenze (competences),
che andranno rappresentate-descritte dal punto di vista della
persona in apprendimento.
I risultati di apprendimento sono il punto di arrivo dei processi di
apprendimento. La loro formulazione tipica segue il seguente schema
«lo studente, al termine di un percorso, deve essere in grado di …»
seguita da verbi attivi che indicano il “sapere” e il “saper fare”.
Nella accezione del riordino dei tecnici e dei professionali essi
vengono definiti quali descrittori basati sull’integrazione tra i
saper tecnico professionali e i saper linguistici e storico sociali,
da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
SECONDO CICLO
Il secondo ciclo d’istruzione è disegnato dalla
legge53/2003 e dalla modifiche apportate dalla legge 40/2006.
E’finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, volti a sviluppare l'autonoma capacità di
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in
tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze
relative all'uso delle nuove tecnologie. Il secondo ciclo è
costituito dal sistema dei licei, dal sistema dell'istruzione
tecnica e dal sistema dell’istruzione professionale.
SETTORI
Costituiscono il primo livello di articolazione in cui
vengono ridefiniti gli ordinamenti dell’istruzione tecnica ed i
quella professionale, costituendo dei macroambiti corrispondenti a
caratterizzazioni proprie dello sviluppo economico ed a profili
organizzativi delle diverse attività presenti in tali settori.
SISTEMA POST- SECONDARIO DI
ISTRUZIONE
Il sistema post secondario è riorganizzato dal DPCM 25
gennaio 2008 con l’intento di costituire e rafforzare un sistema di
istruzione successivo al secondo grado, parallelo all’università, in
stretta correlazione con le Regioni, secondo tre diverse tipologie
di intervento:
a) Offerta formativa e programmi di attività realizzati dagli
istituti tecnici superiori;
b) Offerta formativa riguardante i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore;
c) Sviluppo dei poli tecnico-professionali.
Obiettivo generale è rendere più stabile e articolata l’offerta dei
percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica
superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente
alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con
specifiche conoscenze culturali, coniugate con una formazione
tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo
del lavoro con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,
e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla
internazionalizzazione dei mercati.
SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
La legge 53/2003 definisce tale sistema quale
potenziamento di quello ad esclusiva titolarità regionale della
formazione professionale. I percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
definiti dal capo terzo del decreto 226/2006; tali titoli, se di
durata quadriennale, danno accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore, consentono inoltre di sostenere l’esame di Stato,
utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando
la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche
senza tale frequenza.
TABELLE DI CONFLUENZA
In assenza della realizzazione dei piani regionali di
definizione dell’offerta formativa da riarticolare secondo le
previsione dei nuovi ordinamenti, le tabelle di confluenza, per i
tre segmenti riorganizzati, hanno costituito lo strumento attraverso
il quale è avvenuta la trasformazione dei corsi previsti dai
previgenti ordinamenti in quelli definiti da quelli di riordino. Le
tabelle sono costruite in modo da garantire ad ogni indirizzo la
confluenza in un unico nuovo indirizzo ed il mantenimento della
connotazione tradizionale - professionale tecnica o liceale - di
provenienza (nessun tecnico è diventato professionale o viceversa).
A tale principio sono state apportate delle deroghe per inglobare
alcuni indirizzi atipici per i quali la confluenza è definita sulla
base della prevalente corrispondenza delle discipline riferite
all’articolazione.
UFFICI TECNICI
Gli istituti tecnici per il settore tecnologico e gli
istituti professionali dell’indirizzo industria ed artigianato sono
dotati di un ufficio tecnico per sostenere la migliore
organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.
Per i posti si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il
previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti
tecnici e professionali confluiti nei nuovi ordinamenti e sono
coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione
scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di
concorso in esubero, secondo modalità da definire nella
contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e
sulle utilizzazioni.