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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO
REGIONALE
(art. 4, commi 3 e 4)
A livello regionale si contrattano complessivamente 9 materie
5 materie si contrattano con cadenza annuale (art.4, c. 3):
linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello di istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento dei moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre;
criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA;
criteri di utilizzazione del personale;
criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
4 materie si contrattano con cadenza quadriennale (art. 4, c.4):
criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
istituzione di procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatesi a livello di singola istituzione scolastica;
modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
Il direttore regionale formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI (art. 7)
per la parte pubblica: dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’Amministrazione nell’ambito dell’ufficio o da un suo delegato; l’Amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta;
per le organizzazioni sindacali: dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS, GILDA).
INFORMAZIONE E CONCERTAZIONE A LIVELLO
REGIONALE
(art. 5)
L’informazione preventiva si svolge, con cadenza almeno annuale su 8 materie:
formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
documenti di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale;
operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica;
dati generali sullo stato dell’occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
andamento generale della mobilità;
esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione;
accesso all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OOSS ai sensi del relativo CCNQ;
informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.
Nel corso degli incontri l’Amministrazione scolastica regionale fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
La concertazione
Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, le OOSS
firmatarie del CCNL possono chiedere che venga attivato un tavolo di
concertazione su ciascuna delle suddette materie e sulle linee essenziali di
indirizzo in materia di gestione dell’organizzazione scolastica.
L’Amministrazione attiva il confronto nei 5 giorni lavorativi successivi alla
ricezione della richiesta. La concertazione dovrà concludersi nel termine
perentorio di 7 giorni lavorativi dall’apertura.
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