Guglielmo Loy: comunicato Stampa del 31/05/2018
Illegittimo chiedere ai cittadini stranieri la residenza decennale in Italia
Illegittimo chiedere ai cittadini stranieri la residenza decennale in Italia
31/05/2018  | Immigrazione.  

 

La sentenza della Corte Costituzionale sulla legge della regione Liguria in materia di edilizia residenziale pubblica

 

(www.integrazionemigranti.gov.it) Roma, 30 maggio 2018 - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 106 del 24 maggio 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della regione Liguria n. 13/2017 nella parte in cui, modificando la precedente l.r. n. 10/2004, richiedeva (articolo 5, comma 1, lettera a), per i soli cittadini provenienti da paesi terzi, il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

 

La Corte, chiamata in causa dal Governo con ricorso dell'8 agosto 2017, ha innanzitutto constato il contrasto della norma impugnata con l'art. 11 della direttiva 2003/109 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. Secondo tale disposizione il soggiornante di lungo periodo "gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda …le procedure per l'ottenimento dell'alloggio". La direttiva non prevede che gli Stati membri possano porre limiti a questa prescrizione paritaria, salva solo la possibilità di richiedere "la residenza abituale" nel territorio, che peraltro è già garantita da permesso di lungo periodo.

 

La norma impugnata, afferma quindi la Corte, è in contrasto con la parità di trattamento richiesta dalla direttiva – e quindi con l'art. 117, primo comma, della Costituzione - in quanto richiede al soggiornante di lungo periodo di dimostrare, a differenza del cittadino italiano, il requisito di regolare residenza decennale sul territorio nazionale.

 

La Corte ricorda inoltre che se è vero che le politiche sociali delle Regioni ben possono richiedere ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008) e, altresì, vero che tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi, debba essere contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013).

 

I giudici ricordano che Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una legge della regione Valle d'Aosta,  che «la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio» (sentenza n. 168 del 2014).

 

"Una tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità (risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari) è - secondo i giudici -  tanto più riferibile alla disposizione in esame, la quale – ai fini del diritto sociale all'abitazione che è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e, quindi, anche dello straniero presente nel territorio dello Stato – richiede, per questi ultimi, un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecutivi). E ciò (diversamente dalla legge valdostana) senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell'intero territorio nazionale"

 

La dichiarazione di incostituzionalità fa rivivere la norma regionale nel testo originario che consentiva l'accesso all'edilizia residenziale pubblica non solo ai lungosoggiornanti, ma anche ai titolari di permesso biennale unito alla attività lavorativa, conformemente alla previsione dell'art. 40, comma 6, TU immigrazione.

 

​>> Scarica la sentenza n. 106/2018