PUBBLICO IMPIEGO - Camera dei Deputati  - Antonio FOCCILLO
Audizione Comm. V Bilancio Tesoro e Programmazione
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11/04/2017  Pubblico_Impiego.  

 

 

Audizione presso la Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati

 

Valutazioni UIL sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

a cura dell’Ufficio Politiche contrattuali del Pubblico Impiego

Roma, 11.04.2017

 

Alla luce delle modifiche intercorse al D.lgs. 175/16 con l’ultimo decreto correttivo e della recente intesa raggiunta con le Regioni, teniamo come Uil a rilevare alcune perplessità, in primo luogo, riguardo alle tutele occupazionali, che, nonostante le numerose variazioni susseguitesi nel tempo al primo schema di decreto attuativo della delega c.d. Madia, residuano nel dettato legislativo in discussione.

 

Si evidenzia, dapprima, che, nelle diverse formulazioni del testo fino a quella oggi in esame, non si è dato seguito agli stessi principi e criteri direttivi della legge delega, ove si prevede l’introduzione di strumenti, anche di natura contrattuale, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione relativi alle società partecipate (art. 18, c. 1, lett. m), n. 6).

 

Non si spiega, pertanto, la disapplicazione operata delle norme di cui all’art. 1, commi 563-568, della legge 147/13 (legge di stabilità per il 2014), con le quali finora si è regolata la mobilità del personale tra società partecipate anche al fine di incentivare la concreta attuazione dei piani di razionalizzazione che già si erano previsti. Sono abrogate persino le disposizioni di cui all’art. 1, comma 568-ter, che riconoscevano al personale in esubero che, al termine delle procedure di mobilità, fosse rimasto privo di occupazione, un titolo di precedenza per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle stesse P.A.

 

Le predette norme stabiliscono che le società controllate dalle P.A. o dai loro enti strumentali, anche al di fuori dei casi di conferimento di attività ad altri soggetti pubblici o privati, possono attivare processi di mobilità, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Gli enti controllanti, a loro volta, in funzione delle esigenze di riorganizzazione e dei servizi esternalizzati, adottano specifici atti di indirizzo (sulla base di piani industriali) tesi a favorire l’acquisizione del personale eccedentario. Qualora si rilevino eccedenze di personale, le società controllate trasmettono un’informativa alle organizzazioni sindacali con la quale comunicano il numero, la collocazione e i profili professionali del personale eccedentario; tali informazioni sono rimesse anche al Dipartimento della funzione pubblica. Entro dieci giorni dall’informativa si procede alla riallocazione totale o parziale del predetto personale, anche presso altre società partecipate controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Trovano attuazione, poi, sia le disposizioni in materia di mantenimento dei trattamenti economici e normativi vigenti all’atto del trasferimento (art. 1, c. 563, l. 147/2013), sia le disposizioni relative al Fondo di solidarietà residuale, di cui all’art. 3, c. 19 della Legge delega 92/2012 (norma soppressa dall’art. 46, c. 1, del D.lgs. 148/2015 ...

 

 

>>Nel link sottostante l´Audizione completa in pdf